concordato preventivo: tre novità nel modello della dichiarazione redditi 2026


Dal Sole24Ore.

La compilazione del modello Redditi 2026 per i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale (Cpb) per il periodo d’imposta 2025 contempla alcune novità, diretta conseguenza delle modifiche normative. In attesa che si giunga a un punto fermo per l’adesione 2026-27, vediamo a quali aspetti fare attenzione per una corretta compilazione del modello dichiarativo riferito all’anno scorso, avendo cura della decorrenza delle varie disposizioni, in quanto la situazione del secondo anno di Cpb per chi aveva aderito nel 2024 può differire da quella del primo anno per chi è entrato nel biennio 2025-26.

1 Tetto all’imposta sostitutiva

La prima novità riguarda l’imposta sostitutiva, ed è sottolineata dalla comparsa della casella “comma 1-bis” al rigo CP1. Il riferimento normativo si deve alla modifica inserita dall’articolo 8 del Dlgs 81/2025 all’articolo 20-bis del Dlgs 13/2024, secondo cui le aliquote dell’imposta sostitutiva (dal 10% al 15% a seconda del voto Isa del contribuente nell’anno precedente al biennio concordato) si applicano solo nei limiti di un’eccedenza (tra reddito concordato per il periodo in corso di dichiarazione e reddito rilevante ai fini del Cpb, opportunamente rettificato, dichiarato per l’anno precedente al biennio) non superiore a 85mila euro. Per l’eventuale importo eccedente tale soglia, sul reddito concordato si applica il 43% per i soggetti Irpef e l’aliquota Ires per i contribuenti soggetti a tale imposta. Occorre in questo fare attenzione:

al fatto che la soglia si applica solo alle adesioni per il biennio 2025-26 esercitate successivamente al 12 giugno 2025;

alla possibile applicazione dell’Ires premiale sull’eccedenza (si veda l’esempio in pagina).

Il primo aspetto viene gestito in dichiarazione tramite un codice inserito nella casella 6 del rigo CP1: se viene indicato “1”, il limite di 85mila euro è applicabile; mentre se indica “2” il contribuente segnala che ha esercitato l’adesione al Cpb per il biennio 2024–2025 (o una precoce adesione al successivo biennio), per cui la soglia non trova applicazione e le aliquote dell’imposta sostitutiva si applicano sul totale imponibile.

In caso di società in trasparenza fiscale (articoli 5, 115 o 116 del Tuir), l’eccedenza superiore a 85mila euro (da valutare in capo alla società) è attribuita ai soci o beneficiari, che applicano le rispettive aliquote previste dal legislatore.

2 Ires premiale

Una seconda novità (in parte già anticipata) consiste proprio, in presenza dei relativi requisiti, nell’applicabilità della cosiddetta “Ires premiale”, la quale non è incompatibile con il Cpb: in base a quanto chiarito dalla relazione al decreto 8 agosto 2025, la riduzione dell’aliquota al 20% spetta anche ai soggetti aderenti al concordato, ma solo sulla quota di reddito non soggetto a imposta sostitutiva (e, quindi, sull’imponibile dichiarato a quadro RN – totalmente o parzialmente a seconda dei casi – e sull’eccedenza emergente dal rigo CP1). Anche in questa casistica i modelli (e le istruzioni) aiutano a gestire le ipotesi di trasparenza fiscale.

3 Maxi-deduzione neoassunti

Il quadro CP (precisamente a rigo CP6, colonna 9) individua anche un’altra novità rispetto ai modelli dello scorso anno: la previsione, tra le rettifiche “in negativo” che è possibile apportare al reddito concordato, della maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, di cui all’articolo 4 del Dlgs 216/2023, ordinariamente esposta, per i soggetti in contabilità ordinaria, al rigo RF55 con i codici “66” e “67”.

Anche in questo caso è necessario porre attenzione alla decorrenza della modifica: l’articolo 13 del Dlgs 81/2025 ha, infatti, la medesima decorrenza sopra vista per la limitazione dell’imposta sostitutiva, per cui la rettifica è possibile (sia per le imprese che per i professionisti) solo in caso di adesione al Cpb per il biennio 2025-26 esercitate dopo il 12 giugno 2025.

Analoga decorrenza riguarda anche l’introduzione delle nuove cause di cessazione introdotte per creare un legame biunivoco tra accettazione della proposta (e uscita dal Cpb) da parte della Stp/studio associato e da parte dei singoli soci/associati dotati di partita Iva individuale (rigo CP10). Fermo restando che, per tutte le Stp con Isa “tarati” sul reddito di lavoro autonomo, anche per il 2025 gli indicatori non erano applicabili, il che – come confermato dalle Faq dell’Agenzia del 5 giugno – ripristina l’autonomia decisionale dei singoli soci.

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