banca d’italia: nuove disposizioni per il responsabile dell’antiriciclaggio


Da Paradigma.it

La Banca d’Italia ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione relativi all’esponente responsabile antiriciclaggio, intervenendo sulle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML degli intermediari vigilati.

Con il Provvedimento del 16 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2026, sono state modificate le “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio” del 26 marzo 2019.

L’intervento si colloca in prossimità del termine ultimo entro il quale gli intermediari sono tenuti a nominare l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio, fissato al 30 giugno 2026, e introduce un presidio ulteriore di tracciabilità verso l’Autorità di vigilanza.

Cosa cambia per l’esponente responsabile antiriciclaggio

La modifica riguarda la Parte II, Sezione III-bis delle disposizioni AML, dedicata all’esponente responsabile antiriciclaggio.

Il nuovo paragrafo prevede che i destinatari comunichino alla Banca d’Italia la nomina dell’esponente responsabile antiriciclaggio e i successivi aggiornamenti relativi alla carica entro 20 giorni dalla data di accettazione, sospensione o cessazione della stessa.

Si tratta di un adempimento rilevante perché collega la designazione interna dell’esponente AML a un obbligo comunicativo formalizzato nei confronti dell’Autorità.

L’obiettivo è rafforzare la conoscibilità, l’aggiornamento e la tracciabilità degli assetti organizzativi antiriciclaggio degli intermediari.

Comunicazione tramite procedura Or.So.

Il provvedimento stabilisce che i destinatari assolvano agli obblighi di comunicazione attraverso la procedura di segnalazione degli organi sociali, la cosiddetta Or.So., disciplinata dalla Comunicazione della Banca d’Italia del 7 giugno 2011, quando applicabile.

Questo passaggio è particolarmente significativo per gli intermediari già soggetti a flussi informativi strutturati verso Banca d’Italia.

La comunicazione dell’esponente responsabile antiriciclaggio viene così inserita in un perimetro segnaletico già noto, ma con termini e responsabilità che richiedono attenzione operativa.

Intermediari di nuova costituzione

Il provvedimento disciplina anche il caso degli intermediari di nuova costituzione.

Per questi soggetti, l’invio della prima segnalazione relativa all’esponente responsabile antiriciclaggio deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività.

La previsione conferma l’esigenza di integrare sin dall’avvio dell’attività gli assetti AML all’interno della governance aziendale e del sistema dei controlli interni.

L’antiriciclaggio non viene quindi trattato come funzione accessoria o successiva, ma come componente essenziale dell’organizzazione dell’intermediario.

Rettifica degli errori segnaletici

Le nuove disposizioni prevedono anche una regola in caso di errori segnaletici.

Se l’errore viene individuato dalla Banca d’Italia o dallo stesso intermediario, quest’ultimo deve trasmettere la rettifica della segnalazione errata nel più breve tempo possibile.

Anche questo profilo richiama l’importanza di procedure interne accurate, controlli sulla qualità dei dati e presidi di aggiornamento tempestivo delle informazioni trasmesse all’Autorità.

Il provvedimento prevede una disciplina transitoria per gli esponenti responsabili antiriciclaggio già in carica alla data di entrata in vigore.

In questi casi, i destinatari devono effettuare la comunicazione alla Banca d’Italia entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L’entrata in vigore è fissata decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Governance AML e responsabilità degli intermediari

La novità non ha solo natura procedurale.

La comunicazione dell’esponente responsabile antiriciclaggio rafforza il collegamento tra governance, sistema dei controlli interni e responsabilità AML.

Gli intermediari sono chiamati a verificare non solo la corretta nomina dell’esponente, ma anche la coerenza dei flussi informativi, delle deleghe, delle procedure interne e dei presidi documentali.

In questa prospettiva, l’adempimento assume un valore organizzativo: consente di rendere più chiara la catena delle responsabilità e di assicurare all’Autorità di vigilanza un aggiornamento tempestivo sugli assetti antiriciclaggio.

Perché il provvedimento è rilevante

Il provvedimento della Banca d’Italia conferma l’evoluzione della disciplina AML verso modelli sempre più fondati su responsabilizzazione degli organi, tracciabilità delle funzioni e presidio effettivo dei rischi.

Per gli intermediari vigilati, la nomina dell’esponente responsabile antiriciclaggio deve essere accompagnata da procedure operative adeguate, sistemi di controllo aggiornati e processi interni capaci di garantire il rispetto dei termini comunicativi.

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