partecipate: con una sentenza della cassazione ribaditi i limiti della corte dei conti nell’accertamento di danni erariali


Dal Sole24Ore.

Con la decisione n. 23220 del 14 luglio 2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato il tema del quando gli amministratori di una società partecipata pubblica possono rispondere davanti alla Corte dei conti per danno erariale. La Suprema Corte ribadisce e precisa i confini della giurisdizione contabile, distinguendo nettamente tra danno alla società e danno arrecato direttamente all’ente pubblico socio.

La vicenda nasce dal dissesto di Csea spa (Consorzio per lo sviluppo dell’elettronica e dell’automazione), società partecipata da enti pubblici piemontesi che operava nel settore della formazione professionale. Secondo la Procura contabile, gli amministratori, i sindaci e alcuni dirigenti pubblici coinvolti avrebbero provocato una serie di danni patrimoniali attraverso una gestione gravemente irregolare della società. Tra le contestazioni figuravano compensi considerati indebiti agli organi sociali, perdite patrimoniali sfociate nel fallimento della società, utilizzo distorto di finanziamenti e contributi pubblici, nonché conseguenti esborsi sostenuti da altri soggetti pubblici.

La Procura contabile sosteneva che i soggetti coinvolti avessero arrecato un danno erariale e dovessero quindi rispondere davanti al giudice contabile. I ricorrenti, invece, ritenevano che i pregiudizi riguardassero il patrimonio della società, soggetto autonomo distinto dagli enti pubblici partecipanti, e che eventuali azioni di responsabilità dovessero essere esercitate davanti al giudice ordinario.

Le Sezioni Unite hanno dato ragione ai ricorrenti, riaffermando un principio ormai consolidato: la semplice presenza di una partecipazione pubblica non trasforma automaticamente il danno subito dalla società in danno erariale. La società di capitali mantiene infatti una propria personalità giuridica e un proprio patrimonio. Se gli amministratori compiono atti di mala gestio che impoveriscono la società, il danno si produce innanzitutto sul patrimonio sociale. 

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