enti locali: le verifiche dei revisori secondo il DL sulla pubblica amministrazione per rispettare gli equilibri pluriennali dei bilanci


Dal Senato.it

Il punto centrale è che il DL 144/2026 elimina, per gli enti locali soggetti alla disciplina dell’art. 33 del DL 34/2019, i vecchi tetti di contenimento della spesa complessiva di personale, cioè i commi 557-557-quater e 562 della legge 296/2006. La norma è contenuta nell’art. 2, comma 1, del decreto, ormai convertito definitivamente dal Senato.

Ma non viene meno il controllo sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni. Ed è qui che assume rilievo il ruolo dell’organo di revisione.

Che cosa devono verificare i revisori

Il nuovo meccanismo va letto come uno spostamento del controllo:

prima: limite quantitativo alla spesa di personale;

ora: maggiore autonomia assunzionale, ma con verifica della sostenibilità finanziaria e degli equilibri pluriennali.

In concreto, il revisore deve presidiare soprattutto questi elementi:

VerificaCosa deve essere controllato
Equilibrio pluriennaleChe le nuove assunzioni non compromettano l’equilibrio di bilancio negli esercizi successivi, considerando la spesa strutturale che si genera.
Sostenibilità della spesa di personaleChe l’incremento degli organici sia compatibile con le entrate correnti e con la situazione finanziaria dell’ente.
Capacità assunzionaleAnche se vengono meno i vecchi tetti della legge 296/2006, resta il sistema di sostenibilità finanziaria previsto dall’art. 33 DL 34/2019 e dalla relativa disciplina attuativa.
Programmazione del fabbisognoLe assunzioni devono essere coerenti con la programmazione del personale e con il PIAO, non diventare una facoltà svincolata dalle effettive esigenze dell’ente.
Effetti pluriennaliIl revisore deve considerare non soltanto l’onere dell’anno dell’assunzione, ma stipendio, oneri riflessi e progressione della spesa negli esercizi successivi.
Equilibri complessiviL’aumento della spesa per personale non deve produrre squilibri finanziari o compromettere gli obiettivi di bilancio.

Questa lettura è coerente anche con i lavori parlamentari: il nuovo sistema non elimina il principio della sostenibilità finanziaria, né consente assunzioni indipendentemente dalla programmazione del fabbisogno e dagli equilibri di bilancio.

Attenzione però a un punto tecnico importante

Nel testo definitivamente approvato, non va confusa la norma entrata in vigore con alcune proposte emendative presentate durante l’esame parlamentare.

Ad esempio, era stato proposto di prevedere espressamente che il “rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio” fosse “asseverato dall’organo di revisione” per determinate nuove assunzioni. Quella formulazione compare negli emendamenti esaminati dalla Camera, ma non è la disposizione generale dell’art. 2, comma 1, che è stata approvata.

Questo è importante perché, parlando di “certificazione dei revisori”, si rischia di attribuire al DL 144 un obbligo più ampio di quello effettivamente previsto.

Il vero cambio di paradigma

Il meccanismo può essere rappresentato così:

DL 144/2026

Elimina
→ il vecchio vincolo della spesa storica di personale
→ commi 557-557-quater e 562 della legge 296/2006

Mantiene
→ art. 33 DL 34/2019
→ sostenibilità finanziaria
→ programmazione del personale
→ PIAO
→ equilibri di bilancio

Rafforza quindi il ruolo sostanziale del revisore
→ non tanto come soggetto che verifica il rispetto di un tetto numerico, ma come presidio della sostenibilità finanziaria pluriennale della scelta assunzionale.

Il Senato ha approvato definitivamente il provvedimento il 30 settembre 2026, confermando il testo già approvato dalla Camera.

Se vuole, posso anche prepararle una scheda tecnica specifica per i revisori degli enti locali, con “prima del DL 144 → dopo il DL 144 → cosa deve controllare il revisore → quali documenti deve acquisire dall’ente”, molto utile anche per un articolo professionale.

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