Con il correttivo omnibus la valutazione fiscale si riallinea al bilancio


Da Euroconferencenews.it

L’art. 5, comma 1, lett. a), c) e f), D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Correttivo Omnibus) riscrive, a pochi mesi dalla Legge di bilancio 2026, la disciplina fiscale della valutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa, comprese le quote di OICR. Dal periodo d’imposta 2026 (per i soggetti solari) il regime è omogeneo per i soggetti OIC e per gli IAS/IFRS adopter. Per i titoli dell’attivo circolante rileva la valutazione di bilancio, operata in base alla corretta applicazione dei Principi contabili, senza più alcun valore minimo fiscale. Per i titoli immobilizzati, le minusvalenze sono deducibili solo se realizzate. Per le obbligazioni già immobilizzate a fine 2025 dai soggetti OIC, un regime transitorio mantiene imponibili i ripristini di valore fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte.

Il quadro previgente e il valore minimo della Legge di bilancio 2026

Fino al 2025 la valutazione fiscale delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’art. 85, comma 1, lett. e), TUIR, si fondava su un valore minimo. L’art. 94, comma 4, TUIR, richiamando l’art. 92, comma 5, ammetteva la deduzione delle svalutazioni solo fino a tale valore, e l’art. 101, comma 2, TUIR, estendeva la regola ai titoli immobilizzati. Per gli IAS/IFRS adopter il regime dipendeva dal portafoglio di classificazione e dall’imputazione delle variazioni di valore a conto economico o a OCI.

L’art. 1, comma 130, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) aveva riscritto i criteri di calcolo del valore minimo:

  • per i titoli negoziati in mercati regolamentati, la media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;
  • per gli altri titoli, il valore fiscalmente riconosciuto ridotto dell’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (MOT) nell’ultimo semestre.

Il secondo criterio aveva subito sollevato dubbi applicativi. Non esiste un indice sintetico del MOT e il parametro si adatta male alle quote di fondi comuni, che investono anche in titoli di capitale (Cfr. F. Giommoni, “La valutazione civilistica e fiscale dei titoli di debito iscritti nelle immobilizzazioni e nell’attivo circolante”, EC News, 18.3.2026, e, ivi richiamato, M. Piazza, “Obbligazioni, svalutazione agganciata all’andamento MOT”, IlSole24Ore, 11.12.2025, p. 36.). Tra le ragioni dell’intervento correttivo la Relazione illustrativa indica proprio i «profili di criticità connessi al calcolo del valore minimo» dei titoli.

Titoli del circolante: rileva la valutazione di bilancio

Il nuovo art. 94, comma 4, TUIR, introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 148/2026, limita l’applicazione dell’art. 92, comma 5, ai soli titoli dell’art. 85, comma 1, lett. e), cioè obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa iscritti nell’attivo circolante. Per tali titoli «assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell’esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili».

Ne derivano 3 conseguenze:

  1. la svalutazione imputata a Conto economico è deducibile per intero, senza distinzione tra titoli quotati e non quotati;
  2. specularmente, i ripristini di valore concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono rilevati;
  3. il valore fiscale del titolo a fine esercizio coincide con il valore di bilancio.

Per i soggetti OIC la valutazione di riferimento resta quella dell’art. 2426, comma 1, n. 9), c.c., cioè il minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, determinato secondo l’OIC 20. Per gli IAS/IFRS adopter, sui titoli detenuti per la negoziazione, l’esito coincide con quello già previsto in passato, perché il regime previgente dava rilievo alle rettifiche imputate a Conto economico. Il comma 4-bis dell’art. 94 è riformulato per coordinamento e riguarda ora i soli beni dell’art. 85, comma 1, lett. c) e d).

Resta ferma, per i bilanci 2025 e 2026 dei soggetti OIC, la facoltà prevista dall’art. 1, comma 65, Legge n 199/2025, di mantenere i titoli del circolante al valore dell’ultimo bilancio approvato, salvo perdite durevoli. Chi se ne avvale non rileva la svalutazione a conto economico e non ha quindi alcun componente negativo da dedurre.

Il nuovo regime incide subito sui disallineamenti pregressi. Le svalutazioni rilevate fino al 2025 e non dedotte, perché eccedenti il valore minimo, hanno prodotto un valore fiscale superiore a quello contabile. Dal 2026 il valore fiscale deve invece coincidere con quello di bilancio: per questo la Relazione illustrativa precisa che le divergenze sono «assorbite» al termine del primo periodo d’imposta di applicazione. In concreto, per i titoli ancora in portafoglio, la quota di svalutazione non dedotta in passato è recuperata nel 2026 con una variazione in diminuzione, e le eventuali imposte anticipate stanziate si azzerano.

Titoli immobilizzati: minusvalenze rilevanti solo al realizzo

Il nuovo art. 101, comma 2, TUIR (art. 5, comma 1, lett. c), Decreto Omnibus) conferma che alla valutazione delle immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), si applica l’art. 94. Per le sole obbligazioni e i titoli similari, tuttavia, «le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate» ai sensi dell’art. 86, commi 1, lett. a) e b), e 2, TUIR. Rilevano quindi la cessione a titolo oneroso e il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento del titolo. Restano invece escluse l’assegnazione ai soci e la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 86, comma 1, lett. c)).

Le svalutazioni per perdita durevole di valore, rilevate secondo l’OIC 20, restano quindi fiscalmente irrilevanti fino al realizzo, anche se contenute entro il vecchio valore minimo. Per gli IAS/IFRS adopter l’irrilevanza opera a prescindere dall’imputazione delle variazioni di valore a conto economico o nel prospetto OCI, come precisa la Relazione illustrativa. Per questi soggetti, si ricorda, sono immobilizzazioni finanziarie gli strumenti diversi da quelli detenuti per la negoziazione (art. 85, comma 3-bis, TUIR).

Coerentemente, l’art. 5, comma 1, lett. f), sopprime nell’art. 110, comma 1, lett. c), TUIR, il periodo secondo cui le plusvalenze iscritte sui titoli immobilizzati non concorrevano al reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte. Poiché le svalutazioni non sono più deducibili, la regola perde la sua funzione: anche le plusvalenze iscritte in bilancio sono irrilevanti fino al realizzo. La Relazione illustrativa parla, al riguardo, di oscillazioni di valore «sterilizzate» ai fini del reddito di periodo.

Perimetro, decorrenza e regime transitorio

Il nuovo regime si applica anche alle quote di OICR. Lo afferma la Relazione illustrativa, secondo cui esso «trova applicazione anche in relazione alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)», assimilate ai fini fiscali alle obbligazioni (l’assimilazione delle quote di fondi comuni ai titoli in serie o di massa è tradizionalmente ricondotta alla circ. n. 165/E/1998 

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