codice della crisi: i chiarimenti dell’agenzia delle entrate su sovraindebitamento ed esdebitazione


Da Euroconferencenews.it

La circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, Parte II, fornisce un quadro sistematico e operativo sulle procedure di sovraindebitamento e sull’esdebitazione disciplinate dal Codice della Crisi. Il documento traduce le modifiche normative, compreso il Correttivo-ter, in indicazioni rivolte agli Uffici e dedica particolare attenzione alla gestione dei crediti tributari, al voto dell’Amministrazione finanziaria, alla valutazione della convenienza dei piani, all’accesso ai dati da parte degli OCC e all’esdebitazione dei debiti fiscali residui.

In sintesi

La circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate esamina in modo sistematico la disciplina del sovraindebitamento e dell’esdebitazione prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il documento non introduce una nuova procedura. La novità consiste nell’avere organizzato in un quadro unitario le istruzioni rivolte agli Uffici dell’Agenzia, alla luce dell’evoluzione normativa e delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 136/2024, il cosiddetto Correttivo-ter.

La circolare riguarda in particolare:

  • la ristrutturazione dei debiti del consumatore;
  • il concordato minore;
  • la liquidazione controllata;
  • le procedure familiari;
  • l’attività degli Organismi di composizione della crisi;
  • l’esdebitazione, compresa quella del sovraindebitato incapiente.

Il punto centrale per i professionisti è il ruolo attribuito agli Uffici nella ricostruzione e nella valutazione delle posizioni fiscali. La circolare chiarisce che la posizione erariale deve essere valutata non soltanto in termini di percentuale di soddisfacimento, ma anche considerando la fattibilità del piano, la convenienza rispetto alla liquidazione controllata, la tempistica effettiva dei pagamenti e, nel concordato minore, le regole sul voto e sull’eventuale omologazione anche in mancanza dell’adesione dell’Amministrazione finanziaria.

La valutazione dei piani diventa più concreta

Per i piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la circolare prende atto della possibilità di prevedere durate anche superiori ai tradizionali riferimenti temporali di cinque o sette anni.

La maggiore durata non è, di per sé, ostativa all’omologazione. Deve tuttavia essere adeguatamente motivata e risultare più conveniente, per i creditori, rispetto all’alternativa liquidatoria.

Gli Uffici sono quindi chiamati a verificare:

  • la concreta fattibilità del piano;
  • la convenienza economica rispetto alla liquidazione controllata;
  • la sostenibilità delle tempistiche di pagamento;
  • la tutela delle ragioni erariali quando siano praticabili più soluzioni alternative.

La circolare richiama anche l’ipotesi di piani caratterizzati da una lunga rateazione del debito. In questi casi, la valutazione non può limitarsi al raffronto tra l’importo complessivamente pagato e l’importo originario del debito. Rileva anche il momento in cui il credito viene soddisfatto e la possibilità che la liquidazione di un bene consenta un pagamento più rapido e più consistente.

Interessi legali durante la moratoria dei crediti privilegiati

Una specifica indicazione riguarda i piani che prevedono la moratoria biennale per i crediti erariali assistiti da diritti di prelazione.

Il differimento del pagamento non elimina, per i crediti erariali assistiti da ipoteca, pegno o privilegio, la maturazione degli interessi secondo la disciplina applicabile. Gli interessi devono quindi essere considerati nella struttura del piano, anche se il relativo versamento è posticipato. La regola va distinta dalla sospensione degli interessi prevista, in generale, dal deposito della domanda fino alla chiusura della procedura.

Il controllo degli Uffici deve quindi comprendere anche la corretta rappresentazione degli interessi maturati durante il periodo di differimento.

OCC: accesso alle banche dati e ruolo nell’istruttoria

Il Correttivo-ter ha colmato una lacuna relativa ai poteri informativi dell’Organismo di composizione della crisi.

Gli OCC possono accedere, per la redazione delle relazioni da allegare alla domanda, ai dati contenuti:

  • nell’Anagrafe tributaria;
  • nei sistemi di informazione creditizia;
  • nelle Centrali dei rischi;
  • nelle altre banche dati pubbliche;
  • nell’archivio centrale informatizzato.

L’accesso deve avvenire nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e delle regole applicabili ai sistemi informativi creditizi.

La previsione rafforza la funzione istruttoria dell’OCC e consente una ricostruzione più completa della posizione patrimoniale, reddituale e debitoria del soggetto sovraindebitato. Per la posizione fiscale, l’OCC deve inoltre coordinarsi con gli Uffici e con l’agente della riscossione: entro sette giorni dal conferimento dell’incarico comunica l’avvio agli enti competenti, che sono chiamati a comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti entro quindici giorni.

Resta invece facoltativa la nomina dell’attestatore nelle procedure previste dal Codice. L’assenza dell’attestazione non determina, da sola, l’inammissibilità della domanda; resta però necessario che la documentazione sia completa e attendibile e che il piano sia concretamente attuabile. Nei casi più complessi, sotto il profilo patrimoniale, fiscale o finanziario, l’attestazione può fornire un supporto istruttorio utile.

Cosa cambia
  • La domanda “in bianco” non è utilizzabile per accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore o al concordato minore. Il Correttivo-ter ha escluso, per il sovraindebitato, la possibilità di ricorrere alla domanda prenotativa prevista dall’articolo 44 del Codice;
  • La durata ultrannuale dei piani non è automaticamente preclusiva, ma deve essere giustificata dalla convenienza rispetto alla liquidazione controllata;
  • Gli interessi legali sui crediti erariali privilegiati continuano a maturare durante la moratoria e devono essere considerati nel piano;
  • L’esdebitazione si estende, in linea generale, anche ai debiti tributari, poiché questi non rientrano tra le categorie espressamente escluse dal Codice. Per le sanzioni tributarie occorre però verificare in concreto il carattere accessorio: quelle accessorie seguono la sorte del debito esdebitato, mentre quelle autonome restano escluse;
  • L’esdebitazione non libera coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, nei confronti dei quali restano fermi i diritti dei creditori.
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