Decreto Capitali (Dlgs 47/2026): le novità per il revisore legale e l’importanza dell’isa 570 che disciplina le sue responsabilità


Da Normattiva.it

Il D.lgs. 47/2026, entrato in vigore il 29 aprile 2026, riforma principalmente la disciplina dei mercati dei capitali e delle società di capitali. Tra i suoi obiettivi figurano il coordinamento dei controlli societari, la riduzione delle duplicazioni e l’aggiornamento delle responsabilità. Non va quindi interpretato come una nuova norma che attribuisce indistintamente a tutti i revisori un obbligo autonomo di garantire la sopravvivenza delle imprese.

Nel dettaglio appare decisivo il principio ISA Italia 570 – Going Concern che disciplina le responsabilità del revisore rispetto alla valutazione della continuità aziendale. L’IAASB ha pubblicato il testo italiano dell’ISA 570 (Revised 2024) il 20 maggio 2026. È importante distinguere la pubblicazione internazionale dalla sua formale applicabilità nell’ordinamento italiano: questa dipende dalle regole di adozione e decorrenza pertinenti.

Nella pratica, quando emergono segnali di difficoltà, il revisore deve approfondire gli elementi pertinenti. Tra le verifiche possibili rientrano:

  • analisi dei flussi di cassa e dei risultati economici previsionali;
  • confronto con i bilanci intermedi più recenti;
  • esame delle scadenze dei prestiti e delle eventuali violazioni contrattuali;
  • verifica delle linee di credito disponibili e degli accordi di sostegno finanziario;
  • valutazione dei piani della direzione per ridurre i costi, ristrutturare il debito, cedere attività o raccogliere nuovo capitale;
  • analisi degli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio.

Queste procedure sono particolarmente importanti quando esistono dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare.

Attenzione: il revisore non garantisce che l’impresa sopravviva, né deve sostituirsi all’imprenditore nelle decisioni gestionali. Deve invece acquisire evidenze sufficienti, valutare criticamente le stime della direzione e comunicare correttamente le conseguenze delle incertezze individuate.

3. Che cosa cambia con il Decreto Capitali, D.lgs. 47/2026

Il decreto punta, fra l’altro, a rendere più coerente il sistema dei controlli societari e a coordinare le responsabilità con gli standard internazionali. I suoi obiettivi comprendono l’efficienza dei controlli, la riduzione delle duplicazioni e una revisione di alcuni profili di responsabilità.

Per il revisore legale, il quadro va letto in tre direzioni:

1. Controlli più coordinati

L’obiettivo è limitare sovrapposizioni tra le funzioni di controllo e favorire il coordinamento e lo scambio di informazioni sulle irregolarità. Il revisore deve rispettare il proprio perimetro di incarico, senza confondere la revisione legale con la vigilanza del collegio sindacale.

2. Responsabilità professionale

Il decreto interviene sul quadro delle responsabilità connesse ai controlli societari e sui profili di tutela giurisdizionale. Non elimina, però, gli obblighi di diligenza, indipendenza, documentazione e rispetto dei principi di revisione.

3. Informazioni attendibili per investitori e finanziatori

Una revisione condotta correttamente aumenta l’affidabilità dell’informazione economico-finanziaria e può contribuire a migliorare la fiducia di banche, investitori e altri interlocutori. Non equivale, tuttavia, a una certificazione della solvibilità futura.

Per individuare gli obblighi effettivamente modificati dal decreto occorre fare riferimento alle singole disposizioni novellate, distinguendole dagli obiettivi generali della riforma.

4. Gli obblighi dell’impresa che il revisore deve considerare

Un elemento essenziale è la distinzione fra responsabilità degli amministratori e responsabilità del revisore.

L’articolo 2086, secondo comma, del Codice civile richiede all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio quando emergono segnali di crisi.

Il revisore deve quindi considerare, nell’ambito del proprio incarico:

  • se le informazioni contabili siano adeguate e attendibili;
  • se i rischi significativi siano riflessi correttamente nel bilancio;
  • se le valutazioni degli amministratori sulla continuità siano sostenute da elementi verificabili;
  • se le criticità emerse richiedano comunicazioni agli organi competenti o conseguenze sul giudizio di revisione.

La responsabilità di predisporre assetti adeguati, elaborare piani industriali e adottare misure correttive resta in capo agli amministratori. La revisione legale non sostituisce gli obblighi gestionali previsti dalla legge.

5. Come tradurre questi principi in una pratica professionale efficace

Per favorire la stabilità aziendale, il revisore può organizzare il lavoro attorno a cinque verifiche ricorrenti.

VerificaDocumentazione utile
Liquidità a breve termineScadenzario di incassi e pagamenti, tesoreria e fabbisogno finanziario
Sostenibilità del debitoPiano di rimborso, covenant, rinnovi e conferme bancarie
Previsioni economicheBudget, piano industriale e confronto tra dati previsionali e consuntivi
Rischi operativiConcentrazione dei clienti, perdita di commesse, contenziosi ed eventi successivi
Continuità aziendaleValutazione degli amministratori, scenari alternativi e misure di mitigazione

Questa impostazione non introduce un obbligo universale di predisporre uno specifico cruscotto o una determinata reportistica: rappresenta una modalità pratica per documentare il giudizio professionale e rispondere ai rischi identificati, proporzionando le procedure alle circostanze e alle dimensioni dell’impresa.

6. Le tre funzioni dei revisori legali

Il quadro normativo e professionale richiede di tenere insieme tre funzioni:

  1. Prevenzione: riconoscere e approfondire tempestivamente i segnali di rischio che emergono nel corso della revisione.
  2. Trasparenza: contribuire all’affidabilità del bilancio e alla corretta comunicazione delle incertezze rilevanti.
  3. Responsabilità: documentare le verifiche svolte, comunicare le criticità secondo le regole applicabili e formulare un giudizio indipendente.

Il Decreto Capitali va quindi letto nel contesto di una più ampia evoluzione del sistema dei controlli societari. La continuità aziendale resta una responsabilità primaria degli amministratori, mentre il revisore svolge una funzione indipendente di verifica e valutazione che può contribuire a individuare tempestivamente i problemi, senza assumere il ruolo di garante del futuro economico dell’impresa.

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