Rapporti di collaborazione – Art. 47 – comma 2 b) del Jobs Act


I Revisori Legali sono da considerare iscritti ad un albo professionale (Registro Revisori Legali) per poter svolgere le collaborazioni con società ex art. 47 comma 2 b)  del D.Lgs. “Job Acts”?

Risposta(15/05/2015)
La norma richiamata nel quesito (art. 47 comma 2 b del Jobs act) dispone, per quanto di interesse, che “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Restano salve da quanto disposto al comma 1: (…)
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali (…)”.
Tale previsione è contenuta nello “schema di Decreto Legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il cui iter di formazione non si è ancora concluso.
Va dunque premesso che, al momento della formulazione del quesito e della presente risposta, la norma sopra trascritta non è ancora legge ed è allo stato suscettibile di essere modificata nel corso dei lavori parlamentari
Una volta chiarito quanto sopra, ove la disciplina in esame venisse emanata secondo il testo innanzi riportato, il revisore titolare di un rapporto di collaborazione con un committente, attesa la prescritta trasformazione ex lege, diventerebbe parte di un rapporto di lavoro subordinato con l’applicazione del relativo statuto giuridico.
Invero la deroga indicata dalla lett. b) costituisce norma eccezionale rispetto alla “generale” trasformazione della disciplina dei rapporti di collaborazione, di stretta interpretazione e non estensibile in via analogica a ipotesi non considerate, con l’ovvio corollario che l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali non risulta equiparabile sotto il profilo considerato all’iscrizione in un apposito albo professionale.
Avv. Giovanni Cinque

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