Da Cantiereterzosettore.it
Con la nota n. 9981 del 22 giugno scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato le linee guida sulla devoluzione del patrimonio incrementale degli enti del Terzo settore (Ets) che proseguono la loro attività dopo la cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Le linee guida tracciano il percorso tecnico per conteggiare in modo corretto l’incremento effettivo che il patrimonio ha subito nel periodo tra l’assunzione e la perdita della qualifica di ente di Terzo settore, il solo che va devoluto.
Le linee guida non si applicano alle imprese sociali, per le quali opera la normativa speciale relativa (dlgs n. 112/2017), e vanno lette in coordinamento con gli artt. 23 e 25 del dm 15/9/2020 n. 106 in materia di procedure e adempimenti per la cancellazione dal Runts, nel testo riformulato dal dm 13 gennaio 2026.
Il quadro essenziale
Va detto che la procedura di devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo settore non è un adempimento meramente formale: è il meccanismo attraverso cui il legislatore assicura che le risorse accumulate nel corso della qualifica di Ets restino destinate a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La questione è particolarmente delicata quando l’ente non si scioglie, ma esce dal Runts e continua a operare come soggetto di diritto civile. Qui intervengono, appunto, le linee guida, che per restituire il valore incrementale effettivo del patrimonio fanno emergere una serie di correttivi alla formula di partenza del conteggio, ossia patrimonio finale meno patrimonio iniziale. I meccanismi di rettifica vanno dalla rivalutazione Istat del patrimonio iniziale, per tenere conto della perdita di valore della moneta nel tempo, alla sterilizzazione dal valore finale degli importi generati dai mutamenti di natura dei fondi iniziali (ad esempio la liquidità riveniente dalla vendita di un immobile in dotazione iniziale) o da variazioni derivate dall’impiego di questi (ad esempio, plusvalenze o sopravvenienze attive). L’obiettivo rimane quello di assicurare che il solo patrimonio incrementale effettivo vada a devoluzione, senza trascinare con sé anche importi preesistenti o derivati da questi, o valutazioni del netto patrimoniale iniziale non più attuali a causa del fenomeno inflattivo.
I valori che non concorrono al patrimonio finale residuo
In termini operativi devono essere sterilizzati, con apposita evidenza da restituire in un prospetto di calcolo:
- i beni immobili, mobili registrati, beni mobili inventariati, partecipazioni, titoli e altre immobilizzazioni già esistenti alla data iniziale;
- le relative variazioni di valore non dipendenti da investimenti effettuati nel periodo della qualifica; le rivalutazioni contabili o valutative (incluse quelle da fair value, da perizie non seguite dal realizzo e da prima applicazione del principio contabile ETS- OIC 35);
- le plusvalenze o minusvalenze da alienazione di beni preesistenti, salvo la quota documentalmente riferibile a interventi incrementativi realizzati durante la qualifica;
- gli incassi derivanti dalla monetizzazione di beni preesistenti;
- le variazioni di valore intervenute nelle partecipazioni e presso strumenti finanziari già detenuti in partenza (plusvalenze o minusvalenze da valutazione);
- le sopravvenienze attive o passive riferibili a fatti anteriori (ad esempio, l’incasso da risarcimento di danno a bene preesistente, anche andato perduto prima dell’acquisto della qualifica);
- la riduzione o l’eliminazione di fondi rischi, debiti o passività iscritti o maturati prima del periodo rilevante; le correzioni di errori contabili pregressi;
- le somme vincolate, i contributi a destinazione specifica, le donazioni modali, i fondi soggetti a rendicontazione e, in generale, le risorse assistite da obbligo di restituzione o da vincolo di impiego.
Il perito incaricato di redigere l’elaborato di stima che accompagnerà la determinazione del patrimonio residuo in sede di richiesta di devoluzione al Runts, avrà cura, sulla base della documentazione rimessa dall’ente, di effettuare i conteggi e le rettifiche necessari a determinare il patrimonio residuale, partendo da una situazione contabile di data non anteriore a 120 giorni dalla delibera dell’ente di cessare la qualifica.
Enti con bilancio “ordinario” (redatto ai sensi dell’art. 13, comma 1, del codice del Terzo settore)
Per gli enti che redigono il bilancio di esercizio completo, ossia composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, e dunque sorretto dalla gestione di una contabilità ordinaria, la determinazione del patrimonio incrementale può contare su dati contabili strutturati. Lo stato patrimoniale consente infatti di individuare attività, passività e patrimonio netto sia alla data iniziale sia alla data finale. Sono dunque consolidati i termini di partenza delle attività correttive che abbiamo visto nel paragrafo precedente. Le linee guida forniscono, dunque, alcuni esempi pratici utili.
Prima, però, è utile riepilogare il processo. Occorre:
- individuare le date iniziale e finale;
- assumere attività, passività e patrimonio netto risultanti dai documenti contabili;
- ricostruire analiticamente le poste da escludere;
- rettificare patrimonio iniziale e finale in modo coerente;
- rivalutare il solo patrimonio iniziale rettificato;
- determinare il differenziale devolutivo.
Le rettifiche devono essere tracciate in un prospetto che consenta di passare dal patrimonio netto contabile al patrimonio rilevante ai fini dell’art. 50, comma 2, Cts.
Nel prospetto di sterilizzazione andranno richiamati:
- valore contabile iniziale e finale della voce;
- data di acquisizione o insorgenza;
- ragione dell’inclusione o dell’esclusione;
- quota originaria preesistente;
- quota maturata in costanza di qualifica;
- eventuale rivalutazione o svalutazione contabile;
- eventuale realizzo per vendita o incasso;
- documentazione probatoria;
- effetto della rettifica sul patrimonio iniziale e sul patrimonio finale.
Per i beni preesistenti la sterilizzazione è normalmente simmetrica, perché il valore originario non deve incidere né come base di partenza né come incremento finale; rilevano invece gli investimenti, le migliorie, gli acquisti o le acquisizioni avvenuti durante il periodo di qualifica, purché documentati e non meramente valutativi.
Il revisore legale, quando richiesto dalle Linee guida o coinvolto dall’ente, deve attestare l’entità e la composizione del patrimonio, l’ammontare della quota non soggetta a devoluzione, l’attendibilità delle rettifiche, la coerenza dei criteri valutativi e la corretta applicazione della rivalutazione del patrimonio iniziale rettificato. L’attestazione non riguarda soltanto il risultato finale, ma l’intero percorso di ricostruzione.