Sì del Consiglio di Stato alle modifiche del Regolamento per i revisori degli Enti Locali. Ecco tutte le novità


Il Consiglio di Stato ha espresso favorevole alle modifiche contenute nello schema di decreto che attiene al nuovo Regolamento relativo all’istituzione dell’elenco dei revisori legali degli enti locali con le modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria. Secondo il Consiglio di Stato, le modifiche apportate sembrano inquadrarsi correttamente nell’ambito dei principi dettati dal legislatore (rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri e popolazione di ciascun comune, possesso di specifica qualificazione professionale) risultando proporzionate e ragionevoli. Sempre secondo il Consiglio di Stato le modifiche stesse evitano un impatto illegittimo su situazioni giuridiche soggettive di privati che, essendo oggi titolati a far parte degli organismi di revisione, potrebbero esserne esclusi in applicazione dei nuovi criteri.  Tra le novità introdotte nello schema di regolamento sottoposto al parere del Consiglio di Stato figurano l’innalzamento dei requisiti necessari per assumere l’incarico di revisore dei conti negli enti minori (e dunque per i soggetti da inserire nella fascia iniziale, la n. 1), con l’aumento da dieci a venti dei previsti crediti formativi e l’introduzione del requisito di una preliminare qualificazione professionale; e ancora l’istituzione di una apposita fascia con peculiarità richieste per la revisione nei comuni con popolazione pari 1 50mila abitanti, province e città metropolitane, con requisiti, formativi e professionali, appositamente differenziati rispetto a quelli delle altre fasce. Tra i passaggi di rilievo, l’obbligo di essere iscritti da almeno 10 anni nel registro dei revisori o nell’albo dei commercialisti; aver svolto almeno tre incarichi revisionali di durata non inferiore a tre anni ciascuno, di cui almeno uno in enti della fascia n. 3). Ed infine aver conseguito almeno 10 crediti formativi per assicurare che l’incarico di revisore dei conti negli enti locali di maggiori dimensioni, demografiche e territoriali, venga conferito a soggetti in possesso di una professionalità accresciuta, adeguata ai contesti organizzativi di maggiore complessità.

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