Per il revisore divieto di incarico per 1 anno solo nella società da cui si è dimesso


Chiarimento sugli incarichi di revisore legale su NT Plus Fisco del Sole 24 Ore: in caso di revisore dimissionario, in base all’articolo 8 del Dm 261/2012, lo stesso può assumere un nuovo incarico di revisione presso la medesima società solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dalla risoluzione anticipata. Non si rilevano, invece, vincoli o divieti normativi per lo stesso revisore di rinnovare un vecchio incarico con un’altra società in scadenza, oppure accettare un nuovo incarico in una società diversa, in questo anno di “divieto”. Tale  vincolo di divieto di nuovo incarico vale solo in relazione alla società per la quale sono presentate le dimissioni, e pertanto è possibile per lo stesso rinnovare un vecchio incarico in scadenza o accettarne uno nuovo con un’altra società. Entrambi gli incarichi hanno anche la funzione di vigilanza.

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