Srl, nuovo incarico di revisore se nel corso del 2019 si era proceduto alla nomina


Le srl che hanno nominato l’organo di controllo o il revisore nel corso del 2019, la cui scadenza avverrà a seguito della prossima assemblea di approvazione del bilancio 2021, saranno tenute a rinominare l’organo di controllo nelle situazioni contemplate dall’art. 2477 cc. Ciò in quanto la proroga del termine all’approvazione del bilancio 2022, e quindi alla primavera del 2023, per la nomina dell’organo di controllo incide nell’ambito delle disposizioni transitorie di cui all’art. 379 del codice della crisi e non sulle norme di cui all’art. 2477 cc, che devono essere considerate a regime e quindi non eludibili da parte delle società che hanno già provveduto alla nomina.

Le nuove disposizioni normative. Attraverso l’art. 1-bis inserito con la legge 21 ottobre 2021, n. 147 (conversione in legge, con modificazioni, del dl 24/8/21, n. 118, il cosiddetto decreto Crisi di impresa) il legislatore ha prorogato ancora una volta il termine per la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia nelle società a responsabilità limitata sia nelle società cooperative. In esso si legge: «all’articolo 379, comma 3, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: “dei bilanci relativi all’esercizio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dei bilanci relativi all’esercizio 2022”».

Va peraltro ricordato che il primo termine di nomina previsto dall’originario art. 379 del dlgs 14/2019 era stabilito nel 16/12/2019, termine poi posticipato dal cosiddetto dl milleproroghe (dl 162/2019, convertito in l. n 8/2020) alla data di approvazione del bilancio 2019, e successivamente dall’art. 51 –bis del dl 19/5/2020 convertito con l. 17/7/2020 n. 77 all’approvazione del bilancio 2021 (quindi all’aprile-giugno 2022).

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