Gli organi di controllo e gli ‘alert’ esterni: le procedure da adottare


Sul sole24Ore un’analisi approfondita sugli alert esterni.

Obblighi più stringenti nella gestione precoce delle crisi per l’organo di controllo che torna a essere destinatario delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati: agenzia delle Entrate, Inps e agenzia della Riscossione. Lo ha previsto la legge di conversione del decreto legge 152/2021 (legge 233/2021, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2021 e in vigore dal 1° gennaio 2022) che integra la disciplina introdotta dal decreto legge 118/2021. Rispetto al Codice della crisi e dell’insolvenza (slittato a fine 2023), l’allerta rimane comunque solo interna e l’iniziativa di ricorrere alla nuova procedura della composizione negoziata spetta solo all’imprenditore.

Oggetto della segnalazione saranno i ritardi nei versamenti di contributi e imposte. I professionisti che, di solito, formano l’organo di controllo dovanno valutare le informazioni e desumerne la capacità segnaletica della condizione di crisi. Il ritardo di un modesto versamento Iva può essere dovuto a semplice dimenticanza, regolarizzabile facilmente. L’omesso versamento di importi più significativi, perdurante dopo 150 giorni indica, invece difficoltà maggiori che richiedono un’immediata investigazione. Di fronte alla segnalazione l’organo di controllo dovrà chiedere agli amministratori (articolo 15 del Dl 118), di riferire tempestivamente sulle iniziative intraprese per la soluzione del problema, piccolo o grande che sia. All’esito dell’informativa, valuterà l’adeguatezza delle azioni proposte, anche alla luce dei dati consuntivi e prospettici che l’assetto amministrativo e contabile adottato dovrebbe rendere disponibili.

Se la reazione degli amministratori non gli apparirà sufficientemente solida o credibile, insisterà per il ricorso alla composizione negoziata o ad altri strumenti di soluzione della crisi, altrimenti potrà semplicemente vigilare sulla realizzazione delle iniziative proposte.

In assenza di reazione da parte degli amministratori, l’organo di controllo dovrà invece adottare le iniziative che la legge gli riconosce, che per i sindaci arrivano fino alla denuncia di gravi irregolarità (articolo 2409 del Codice civile).

Il nuovo articolo 30-sexies del decreto 152/2021 stabilisce che le segnalazioni partiranno entro 60 giorni dall’avveramente delle seguenti condizioni:

per l’Inps, ritardi oltre 90 giorni del pagamento di contributi per somme superiori al 30% di quelli relativi all’anno precedente e a 15mila euro, ridotti a 5mila se non ci sono dipendenti;

per l’agenzia delle Entrate, l’omesso versamento del debito Iva che emerge dalle comunicazioni periodiche (articolo 21-bis del decreto legge 78/2010) se supera i 5mila euro;

per l’agenzia della Riscossione, l’esistenza di crediti affidati, autodichiarati o definitivamente accertati scaduti da più di 90 giorni e sopra 100mila, 200mila o 500mila euro rispettivamente per imprese individuali, società di persone, altre società.

Tra le altre novità, il decreto legge 152/2021 prevede che nella piattaforma telematica di accesso alla composizione negoziata siano disponibili le informazioni relative a Centrale rischi di Bankitalia, amministrazione finanziaria e previdenza sociale. I creditori qualificati avranno inoltre accesso alla documentazione caricata dall’imprenditore nella fase di ingresso alla procedura o successivamente. Sulla piattaforma sarà inoltre inserito un software gratuito per effettuare il test pratico di sostenibilità del debito e di ragionevole perseguibilità del risanamento previsti dall’articolo 3 del decreto 118.

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