Adempimenti formativi dei revisori: la proroga concessa dal Mef è per problemi tecnici alla piattaforma


Un mese di proroga per gli adempimenti formativi dei revisori legali a causa dei problemi tecnici della piattaforma ministeriale dedicata. A stabilirlo la circolare 3/2022 del Mef che interviene a seguito delle polemiche sull’impossibilità per i revisori di adempiere ai loro obblighi viste le criticità legate alla comunicazione dei dati via web (si veda ItaliaOggi dell’11 gennaio) in merito all’aggiornamento formativo relativo al triennio 2017-2019. I professionisti che non avevano rispettato il termine originario per gli obblighi del triennio, fissato al 31 dicembre 2019, hanno goduto di una proroga decisa dal decreto del Mef n.135/2021, che spostava al 17 gennaio di quest’anno la data ultima per trasmettere i dati. Al momento di entrare nella piattaforma, però, molti professionisti hanno riscontrato difficoltà e problematiche: alcuni non hanno ricevuto il pin, altri non sono riusciti a compilare i campi e quasi nessuno è riuscito a mettersi in contatto con i referenti messi a disposizione dal ministero per eventuali disagi tecnici. Da qui la decisione di concedere un ulteriore periodo di proroga, con la scadenza che viene quindi fissata al 17 febbraio 2022. Come si può leggere nella circolare del ministero, è l’articolo 5 del dlgs 39/2010 ad aver introdotto l’obbligo di formazione continua obbligatoria per gli iscritti al registro della revisione legale dei conti. Il comma 4 dell’art. 27 del dlgs 135/2016, poi, ha stabilito l’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2017. «In relazione all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti», come scritto nella circolare, «si sono registrate da subito diverse difficoltà, riconducibili al complesso processo di transizione a una disciplina molto articolata e relativamente severa rispetto a quella vigente anteriormente alla riforma. Ne è risultata una rilevante quota di inadempimento». La questione è stata quindi trattata l’anno scorso con il decreto 135/2021 del Mef, il quale prevede che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro (19 ottobre 2021), quindi al 17 gennaio. «Con riguardo al periodo di novanta giorni concesso dalla norma», si legge però ancora nella circolare, «questa amministrazione deve prendere atto delle frequenti interruzioni che hanno interessato la funzionalità della piattaforma dedicata; tali interruzioni, dovute a motivi tecnici nella maggior parte dei casi non prevedibili, potrebbero aver ridotto, nei fatti, il periodo di novanta giorni previsto dalla disposizione regolamentare richiamata». Di conseguenza, è stata perciò decisa la proroga dei termini, che scadranno il 17 febbraio.

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