Terzo settore: dal ministero del lavoro tutte le regole per i bilanci in vista delle scadenze


Sul Sole24Ore dello scorso venerdì, un approfondimento sugli Enti del Terzo settore (Ets) e bilancio d’esercizio: quando scattano le nuove regole e per quali tipologie di enti. In vista delle imminenti scadenze per l’approvazione dei rendiconti arrivano i chiarimenti sul punto del ministero del Lavoro. Con la nota n. 5941 pubblicata il 7 aprile, vengono affrontate le principali problematiche operative legate al deposito del bilancio d’esercizio e all’obbligo di adozione dei nuovi schemi (Dm del 5 marzo 2020). Il documento del ministero del Lavoro distingue a seconda che si tratti di enti che si iscrivono per la prima volta nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), di una Onlus, o di un’organizzazione di volontariato (Odv) o associazione di promozione sociale (Aps) sottoposta al processo di trasmigrazione.

Per i nuovi soggetti iscritti al Runts (diversi da Odv, Aps e Onlus) l’obbligo di adozione dei nuovi modelli di bilancio scatta solo a partire dall’esercizio finanziario nel quale l’ente ha perfezionato l’iscrizione. Questo significa che laddove si tratti di un ente che abbia ottenuto la qualifica di Ets nel 2022, vi sarà l’obbligo di adottare i nuovi schemi di bilancio a partire dall’esercizio 2022, con il deposito presso il Runts entro il 30 giugno dell’anno successivo. Tuttavia, per quegli enti che abbiano perfezionato la loro iscrizione nell’ultimo trimestre, scatta la deroga prevista in materia di bilancio sociale (si veda la nota del ministero del Lavoro n. 5176/2021). Sarà possibile redigere il bilancio d’esercizio per la sola frazione di anno nel caso in cui vi siano delle informazioni rilevanti o in alternativa prevedere un esercizio più lungo rispetto ai 12 mesi canonici. Un principio che troverà applicazione anche per gli enti “neo costituiti” che si iscrivono nel Runts nell’ultimo trimestre finanziario del 2022.

Odv e Aps, seppur obbligati a redigere già dall’esercizio 2021 il proprio bilancio secondo i nuovi schemi, potrebbero invece trovarsi in una sorta di limbo per quanto concerne il deposito di tale documento nel Registro entro il 30 giugno di quest’anno. In tal caso, qualora il perfezionamento della loro iscrizione al Runts a seguito del processo di trasmigrazione non si sia concluso entro tale data, avranno la possibilità di depositare il bilancio d’esercizio 2021 entro 90 giorni successivi dal perfezionamento. Per quanto concerne, invece, il bilancio d’esercizio 2022, questo deve essere depositato entro il 30 giugno dell’anno successivo al Runts secondo quanto previsto dal Dm 106/2020.

Per quanto riguarda le Onlus, viene ribadito l’obbligo per tali enti di adottare i nuovi schemi di bilancio a partire dall’esercizio 2021.Questo significa che la Onlus che abbia optato per iscriversi al Runts nel corso di quest’anno (seppure per tali enti vi sia tempo fino al 31 marzo successivo all’autorizzazione Ue), potrà depositare già entro il 30 giugno 2022 il bilancio 2021 nel caso in cui abbia ottenuto la qualifica di Ets prima di tale data. Diversamente potrà ottemperare nei 90 giorni successivi al perfezionamento della propria iscrizione.

Previous Su ItaliaOggi l'intenso programma di alta formazione e webinar gratuiti dell'Inrl per i prossimi mesi
Next PNRR ed enti locali: obbligo di nomina di un 'gestore' per il controllo antiriciclaggio