MEF e formazione continua: il differimento della norma non abroga l’obbligo dell’annualità


Sul sito del Ministero dell’Economia e Finanze, sezione revisione legale, , un importante avviso per la formazione dei professionisti: in vista dell’approssimarsi del termine del 31 dicembre 2022, utile all’assolvimento degli obblighi formativi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge 21 febbraio 2021, n. 21, si evidenzia che il differimento del termine stesso non comporta l’abrogazione del principio dell’annualità della formazione. Al riguardo, la disposizione citata consente esclusivamente al revisore legale dei conti che non fosse in regola con i suddetti obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 di regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022. La disposizione stessa non consente, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l’intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell’anno o negli anni precedenti.

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