Su italiaoggi le valutazioni dell’inrl sul controllo di qualità della revisione


Con la determina del Mef, tutte le regole che attengono al monitoraggio della consulenza professionale mediante un apposito Comitato Consultivo

Dovrebbe essere ormai imminente il varo operativo del controllo della qualità della revisione legale: con la determina del 17 febbraio scorso, infatti, il mef ha nominato i componenti del comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità della revisione legale. Tale organo, avrà il compito di svolgere una adeguata e qualificata consulenza in materia di controllo della qualità e avrà tempo fino al prossimo 30 giugno per proporre criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e predisporre gli schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento. In particolare, la determina del mef specifica che al comitato sono assegnati i compiti di analisi e studio in materia di controlli della qualità sui revisori legali e sulle società di revisione titolari di incarichi sugli enti diversi dagli enti di interesse pubblico e dagli enti sottoposti a regime intermedio; nonché il compito di predisporre proposte di criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e di schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento. Sono stati poi fissati altri contesti operativi quali ad esempio le  funzioni di segreteria del comitato  che verranno svolte da un funzionario del ministero dell’economia e delle finanze e la determina precisa che le comunicazioni ufficiali afferenti ai lavori del comitato verranno  effettuate attraverso l’apposito indirizzo web: rgs.revisori.controlliqualita@mef.gov.it.      Allo stesso indirizzo saranno inviati i contributi dei vari componenti del comitato stesso. E’ bene poi ricordare che secondo la norma dell’art 20 del dlgs nr. 39/2010 sono sottoposti a verifica da parte del mef tutti gli iscritti nel registro dei revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale. Infatti, nello specifico, il comma 1 dell’art 20 stabilisce che “Gli iscritti nel registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi  inclusi  i componenti  del  collegio   sindacale   che esercitano la revisione legale ai sensi del  comma 2 dell’art 2409-bis o dell’art. 2477 del codice civile sono soggetti a controllo della qualità”.

Il controllo riguarderà anche i membri del collegio sindacale a cui venga affidata la revisione legale.  La selezione dei soggetti da sottoporre al controllo di qualità avverrà sulla base di un’analisi del rischio e relativamente a incarichi su società che superano i limiti di quelle che lo stesso decreto definisce come piccole imprese all’art 1. Ed ancora, il controllo di qualità si baserà sull’esame dei documenti di revisione selezionati con valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili; della quantità e qualità delle risorse impiegate; dei corrispettivi della revisione; del sistema di controllo interno della qualità per le società di revisione. Al termine delle verifiche il controllore dovrà redigere una relazione con gli esiti delle stesse con eventuali raccomandazioni su azioni da compiere e termini entro i quali adempiere, In caso di inosservanza l’art.24 del Dlgs 39/2010, ha previsto che sia il mef a comminare le sanzioni previste.  Alla luce di questa importante novità che coinvolge, come detto, tutti i revisori legali con incarichi, il presidente dell’inrl, Ciro Monetta osserva: “Vi è da dire che il sistema di controllo della qualità servirà a fornire una ragionevole sicurezza che il revisore legale e il suo personale si conformino ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamenti applicabili alla revisione legale e che le relazioni emesse siano appropriate alle circostanze. A tal proposito è importante sottolineare che il controllo della qualità sarà basato su una verifica dei documenti selezionati, sulle carte di lavoro, sulla valutazione della conformità ai principi di revisione legale, sui rigorosi requisiti di indipendenza, sulla quantità e qualità delle risorse impiegate, sui corrispettivi applicati (che dovranno essere adeguati), nonché sul sistema di controllo della qualità. Va ricordato che in caso di riscontro di eventuali irregolarità, il mef, potrà applicare le sanzioni di cui all’art. 24 del dlgs. 39/2010. In particolare, le sanzioni applicabili per l’eventuale mancato rispetto della qualità nell’attività di revisione legale vanno dal semplice avvertimento a pesanti sanzioni e fino alla cancellazione dal Registro.   Personalmente – prosegue Monetta –  ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che tale controllo è indispensabile al fine di garantire una elevata qualità della revisione legale svolta proprio per la tutala di azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, fisco e per garantire la trasparenza del mercato. Naturalmente, non posso prescindere dal ribadire che i controlli, da parte degli Ispettori del mef, dovranno essere appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell’attività svolta dal singolo revisore legale o dalla società di revisione legale oggetto di verifica.   Ciò detto, voglio però sottolineare che, per evitare problemi sul controllo qualità, è indispensabile che le carte di lavoro siano predisposte (così come indicato dal principio di revisione isa italia nr. 230) in modo tale che un revisore legale esperto, che non abbia alcuna cognizione dell’incarico, possa ripercorrere e comprendere le procedure adottate, i risultati ottenuti, i rilievi emersi, le conclusioni a cui si è giunti e il giudizio professionale emesso per giungere alle conclusioni. Oltre naturalmente al rigoroso rispetto ed applicazione di tutti gli isa italia e le vigenti norme di riferimento. Pertanto, i colleghi revisori legali che hanno incarichi in corso o che si apprestano a prenderne, per essere pronti a confrontarsi con le prossime ispezioni di qualità dovranno procedere, nel più breve tempo possibile a adottare tutte le necessarie formalità affinché possano conformarsi alle disposizioni normative in vigore (al momento isqc  italia 1 e ovviamente isa italia 220).  Concludo, evidenziando che l’adeguamento ad un corretto sistema di controllo della qualità, da parte del revisore legale, oltre a permettere di superare con esito positivo le ispezioni dell’autorità di controllo servirà anche a ridurre i rischi di incorrere in errori, ad aumentare gli standard operativi e della redditività oltre ad incrementare l’efficienza e l’efficacia nell’espletamento degli incarichi”.

Revisori News                                       

Nei quaderni dell’antiriciclaggio dell’UIF-Bankitalia                         un capitolo dedicato al ruolo dei revisori legali

Ruolo in evidenza quello dei revisori legali nella normativa in tema di prevenzione del riciclaggio, esaustivamente illustrata nel quaderno n.20 dell’unità di informazione finanziaria (uif) di Bankitalia, pubblicato nei giorni scorsi. I revisori legali e le società di revisione legale, infatti, sono soggetti obbligati appartenenti alla categoria dei professionisti e viene evidenziato che Il rischio principale al quale i Revisori sono esposti nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è quello di non valorizzare, nell’ambito del considerevole patrimonio informativo acquisito nello svolgimento degli incarichi professionali, elementi di potenziale anomalia o sospetto rilevanti ai fini della disciplina di settore. In ragione delle caratteristiche dell’attività, che tipicamente si sostanzia nella revisione contabile, ma che può avere ad oggetto molteplici ulteriori incarichi (ad es. due diligence, pareri di congruità, consulenze ecc.), gli obblighi di adeguata verifica dei revisori presentano significative peculiarità rispetto agli omologhi adempimenti applicabili agli altri destinatari della disciplina antiriciclaggio. In particolare i revisori devono porsi la questione preliminare di individuare chi sia il soggetto qualificabile come cliente in relazione allo specifico incarico professionale ricevuto; inoltre, altro tratto caratteristico dell’adeguata verifica dei revisori è individuabile nella circostanza che questi ultimi, contrariamente ad altri soggetti abilitati, non sono tenuti all’identificazione dell’“esecutore” vale a dire il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente. Infine, la verifica dei revisori  contempla anche l’acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale oggetto dell’incarico, in quanto di norma tali informazioni risultano immediatamente desumibili dalla tipologia di incarico affidato.

Rinnovata dall’Inrl la convenzione con il centro studi enti locali per la formazione gratuita  agli iscritti

Importante rinnovo di convenzione dell’ìstituto nazionale revisori legali  con il centro studi enti locali spa (csel) che anche per il 2023 assicurerà a tutti gli iscritti inrl la formazione mirata alla revisione legale negli enti locali. Grazie all’accordo con csel, ente accreditato al mef, tutti gli iscritti all’inrl, potranno infatti accedere gratuitamenteai corsi e-learning, da questa organizzati, che permettono di maturare i 20 crediti formativi obbligatori per la formazione  mef e i 10 Crediti per i revisori degli enti locali per l’anno 2023.Dalla stessa piattaforma gli iscritti all’istituto potranno successivamente scaricare gli attestati rilasciati direttamente da csel. Il modulo per l’iscrizione ai corsi si può scaricare direttamente dal sito dell’inrl (www.revisori.it).

Previous Presto un osservatorio sulla cyber security per la tutela delle imprese e dei professionisti
Next a padova, il 31 marzo, un convegno dell'Inrl e Ancrel sul tema "Il bilancio degli enti locali tra investimenti pnrr, gestione di servizi e società partecipate