Il sole24Ore sul Codice etico: la basilarità dell’indipendenza del revisore legale


Sul sole24Ore Nicola Cavalluzzo analizza il nuovo codice etico della revisione legale.

l Codice italiano di etica e indipendenza dei revisori legali dei conti, adottato con determina del 23 marzo, è stato già anticipato su queste colonne (si veda il Sole del 31 marzo) e, in quella sede era stato messo in evidenza l’importanza che il documento riserva all’indipendenza (Parte 4 – Sezione 400). Il nuovo Codice etico rammenta che il re vosore in base all’articolo 10, Dlgs 39/2010 deve essere indipendente dalla società revisionata sia durante il periodo cui si riferiscono i bilanci sia durante il periodo in cui si effettua la revisione; per questo (principio Isqc Italia 1) deve stabilire direttive e procedure per conseguire con ragionevole sicurezza la consapevolezza del mantenimento dell’indipendenza da parte sua, del suo personale e dell’eventuale rete di appartenenza.

Il Codice rammenta come l’indipendenza sia legata ai principi di obiettività e di integrità e comprende sia quella mentale, intesa quale stato mentale che consente a un soggetto di agire con integrità, obiettività e scetticismo, esprimendo una conclusione senza condizionamenti; sia quella agli occhi di terzi, poiché occorre evitare fatti e circostanze significativi che un terzo ragionevole e informato concluderebbe che siano compromesse l’integrità, l’obiettività e lo scetticismo professionale. Il revisore prima di accettare l’incarico, deve verificare la conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano, documentando quanto fatto nelle carte di lavoro. Il requisito dell’indipendenza ha lo scopo di garantire controlli appropriati e conclusioni ragionevolmente oggettive e prive di condizionamenti. Alcuni tra i rischi per l’indipendenza riscontrabili nella pratica sono:

il rischio di interesse personale, cioè il rischio che un interesse influenzi il giudizio professionale o il comportamento del revisore;

il rischio di auto-riesame, ossia il rischio che l’obiettività del revisore sia influenzata da un precedente giudizio da lui espresso come, ad esempio, in caso di valutazione di un lavoro svolto in precedenza, sia da parte del revisore, sia da qualcuno all’interno della sua rete professionale;

il rischio di promozione degli interessi del cliente quando il revisore promuove o rappresenta la posizione di un cliente in modo che la sua obiettività ne risulti compromessa;

il rischio di familiarità nel caso in cui, a causa di un rapporto consolidato con il cliente, il revisore risulti eccessivamente accondiscendente nei confronti di quanto richiesto dal cliente;

il rischio di intimidazione, nel caso in cui il revisore sia dissuaso dall’agire in modo obiettivo a causa di pressioni reali o percepite.

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