Bilanci: la valutazione parte dalla continuità aziendale


Da ItaliaOggi. Colonna portante per la redazione del bilancio di esercizio sono le prospettive sulla continuità aziendale. Nonostante la crisi che interessa l’economia globale, nessuna deroga è stata predisposta per l’applicazione del principio della continuità aziendale, di cui all’articolo 2423-bis, numero 1) c.c.. Quindi, prima di approcciare qualsiasi valutazione delle poste del bilancio, occorre tenere presenti le prescrizioni del documento Oic 11. Infatti, la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e, quindi, tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. L’impostazione data nell’Oic 11 tiene conto del fatto che la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale; così, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un “prevedibile” arco temporale futuro, ossia un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Non ci si può nemmeno trincerare dietro il tema della incertezza, in quanto gli “adeguati assetti” imposti dall’articolo 2086 del c.c. impongono l’esistenza di una struttura in grado di formulare previsioni per il futuro. Per i bilanci 2023 con esercizio sociale coincidente con l’anno solare occorrerà riferirsi, dunque, almeno al periodo temporale che va dall’1/1 al 31/12/2024. Anche alcuni fatti successivi alla chiusura dell’esercizio possono far venire meno il presupposto della continuità. Nel documento Oic 29 (al paragrafo 59.c), in particolare, si evidenzia che ciò si può verificare, per esempio, quando gli amministratori manifestino (motivandola) l’intenzione di proporre la liquidazione della società o di cessarne l’attività operativa oppure nel caso in cui le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, facciano sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio è necessario tenerne conto nelle valutazioni. Continuando, invece, sulla strada delineata dall’Oic 11, ove la direzione aziendale concluda che, nell’arco temporale di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non siano state ancora accertate le cause di scioglimento della società, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale “residuo”. La nota integrativa dovrà descrivere tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Il principio contabile riporta alcuni esempi (non esaustivi) degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull’applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio, quali: a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l’uso in azienda; b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d’uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile; c) la rilevazione di eventuali contratti onerosi; d) la revisione delle relazioni di copertura alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento; e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali. Quando, invece, viene accertata una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del c.c., il bilancio d’esercizio è redatto “senza” la prospettiva della continuazione dell’attività, e si applicano i criteri di funzionamento.

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