Dal A partire dai bilanci 2024 si applicano le nuove regole per la contabilizzazione dei ricavi, introdotte dal principio contabile Oic 34, finalizzato a disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
L’effetto dell’Oic 34 sui ricavi 2024 è amplificato dalle modifiche ai principi contabili Oic 12, Oic 15 e Oic 19 con specifico riferimento al trattamento degli sconti.
L’applicazione dell’Oic 34
Il nuovo principio contabile Oic 34 si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o data successiva. Questo significa, in concreto, un’applicazione a tutti i bilanci 2024 per le società con esercizio solare e ai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2024 per i soggetti non solari.
Ecco schematicamente le situazioni di applicabilità o meno del nuovo Oic 34 a seconda del tipo di esercizio:
1/1/2024-31/12/2024: sì;
1/9/2023-31/08/2024: no;
1/12/2023-30/11/2024: no;
1/2/2024-31/01/2025: sì;
1/9/2024-31/08/2025: sì.
Dal punto di vista oggettivo, il principio Oic 34 si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione in bilancio di ricavi da vendita di beni o prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione in conto economico (ad esempio A1 o A5), con esclusione però dei ricavi che derivano da lavori in corso su ordinazione, da affitti attivi, da cessioni d’azienda, da ristorni e da transazioni che non hanno finalità di compravendita.
Analisi delle attività
Una semplificazione per i bilanci 2024 deriva dal paragrafo 45 del principio Oic 34, il quale prevede la possibilità di applicare le nuove regole solo ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2024 e quindi senza andare ad analizzare i contratti già in essere alla stessa data.
È comunque consigliabile esaminare i tipi di contratti attivi che caratterizzano l’impresa, in modo da constatare l’esigenza di cambiare impostazione per adeguarsi al nuovo principio contabile.
La centralità del contratto
Il principio contabile Oic 34 conferisce centralità all’interpretazione del rapporto contrattuale da cui origina il ricavo, per determinarne la corretta collocazione in bilancio.
Al momento della rilevazione iniziale dei ricavi è necessario procedere con l’analisi del contratto di vendita al fine di stabilire quali sono le unità elementari di contabilizzazione: devono essere trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni oggetto del contratto.
Questa analisi del contratto è necessaria in quanto da un unico contratto di vendita o di prestazione possono scaturire diverse obbligazioni verso il cliente da contabilizzare separatamente.
Il concetto di unità elementare da contabilizzare
L’analisi del contratto ha la finalità di individuare le unità elementari di contabilizzazione.
Nello specifico devono essere trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promessi al cliente.
La distinzione fra i ricavi non va però applicata quando:
i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati o interdipendenti tra loro (ad esempio, quando i singoli beni o servizi non possono essere utilizzati separatamente ma solo in combinazione gli uni agli altri);
le prestazioni previste dal contratto non rientrano nelle attività caratteristiche della società. Ciò accade in presenza di operazioni e concorsi a premio in cui il cliente ha diritto a ricevere esclusivamente beni o servizi diversi da quelli venduti dalla società.
Inoltre, non è necessario separare le singole unità elementari di contabilizzazione quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita viene effettuata nello stesso esercizio e quindi è di competenza dello stesso esercizio.
Infine il principio contabile Oic 34 prevede un esonero generale nel caso in cui la separazione delle varie componenti contrattuali abbia un effetto irrilevante in base all’articolo 2423, comma 4, del Codice civile.Sole24Ore.