il decreto fiscale è legge: ecco tutte le novità


Da Fiscooggi.it

È approdata ieri in Gazzetta ufficiale, nell’edizione di venerdì 1° agosto 2025, la legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 84/2025, che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.
Il Dl, emanato lo scorso 17 giugno, si componeva di 16 articoli divenuti ora 21, con l’inserimento di ulteriori novità, tra cui l’introduzione del ravvedimento per i soggetti Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio 2025/2026 e alcune norme di interpretazione autentica in tema di usufrutto e altri diritti reali di godimento su beni immobili e di estinzione dei giudizi tramite definizione agevolata.

Di seguito una panoramica delle novità pervenute in sede di conversione e delle norme confermate, già tratteggiate brevemente in occasione dell’emanazione del decreto legge (vedi articolo “Il decreto fiscale 2025 è Ufficiale e le sue disposizioni operative”).

Nell’articolo 1, dal comma 1 al 9, sono presenti disposizioni che intervengono su discipline fiscali variegate.

Tra le novità inserite in sede di conversione figura un’interpretazione autentica della disposizione che qualifica come redditi diversi, ai fini Irpef, i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili: in particolare, la norma chiarisce che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso (imponibile ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir) quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene, allora si qualifica come plusvalenza (tassabile ai sensi delle lettere b) b-bis) del comma 1 dello stesso articolo 67, alle condizioni che prevedono queste norme).

Con un’inedita disposizione, inoltre, viene circoscritto il regime dell’addizionale Irpef sui compensi variabili ai soli dirigenti di intermediari finanziari o di società di partecipazione finanziaria, a partire dall’anno di imposta 2025.

Riguardo all’articolo 1, sono confermati diversi interventi già presenti nel testo originario, in particolare le disposizioni che:

  • specificano meglio i limiti dell’obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi (ai fini Irpef, Ires e Irap), riferendoli ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano, lasciando fuori dal medesimo obbligo le spese sostenute all’estero
  • ricomprendono, tra i redditi di capitale, gli interessi e altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di attività professionali, nonché, tra i redditi diversi, le plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività professionale
  • stabiliscono che le operazioni straordinarie concernenti l’esercizio associato di attività professionali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono fattispecie rilevanti in termini di abuso del diritto.

Negli articoli successivi, sono state inserite alcune novità, che esponiamo brevemente dei prossimi paragrafi.

Le indicazioni sull’estinzione dei giudizi tramite definizione agevolata
Il provvedimento fornisce un’interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi tramite definizione agevolata (articolo 12-bis), prevedendo che:

  •  ai soli fini dell’estinzione dei giudizi riguardanti debiti ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizzi con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute
  • l’estinzione del giudizio sia dichiarata d’ufficio dal giudice a seguito della presentazione della relativa documentazione
  • l’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Ravvedimento per chi aderisce al concordato preventivo biennale 2025-2026
Il nuovo articolo 12-ter consente ai contribuenti che hanno applicato gli Isa e che aderiscono, entro i termini di legge, al concordato preventivo biennale relativamente al biennio di imposta 2025 e 2026, di adottare un regime di ravvedimento che prevede un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’Irap per le annualità dal 2019 al 2023.

L’articolo stabilisce il metodo di determinazione della base imponibile e delle aliquote delle imposte sostitutive, che variano in base al punteggio Isa del contribuente.

È prevista una riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva in considerazione della pandemia da Covid-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021. Tra le disposizioni di dettaglio della disciplina, anche le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, fissato tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 in un’unica soluzione o con pagamento rateale in un massimo di dieci rate mensili.

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia determinerà i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni previste dalla stessa norma.

Novità in materia di accessi
In sede di conversione è stata introdotta una norma che prevede che negli atti di autorizzazione e nei processi verbali (comma 4 articolo 12 legge n. 212/2000) debbano essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso (articolo 13-bis).

Le disposizioni in materia di Imu
Il decreto, inoltre, già nella sua versione originaria, conteneva alcune disposizioni in materia di Imu (articolo6), in particolare la proroga, al 15 settembre 2025, soltanto per l’anno in corso, del termine per l’approvazione del prospetto delle aliquote dell’Imposta municipale propria da parte dei Comuni e una sanatoria per alcune delibere di approvazione adottate tardivamente secondo la disciplina ordinaria. In sede di conversione è stata aggiunto un nuovo articolo (6-bis), che disciplina la modalità con cui i Comuni determinano e rendono pubblici i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nell’ambito territoriale di riferimento, ai fini del rispetto delle condizioni per l’esenzione dal pagamento dell’Imu per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento delle dette attività con modalità, anch’esse, esclusivamente non commerciali. In particolare, viene stabilito che i corrispettivi medi siano individuati dai Comuni annualmente, dopo aver sentito le rappresentanze sportive locali, e siano pubblicati sul sito istituzionale dell’ente locale. Viene, inoltre, messa a punto una disciplina transitoria nelle more della definizione dei corrispettivi medi.

Le altre conferme rispetto al testo originario
Sono state confermate, inoltre una serie di disposizioni già emanate in origine.

In primo luogo, il decreto ha modificato la disciplina sulla riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti passivi Ires (articolo 2).

Tra le altre disposizioni confermate inoltre, le diminuzioni di occupati delle società collegate sono sottratte dalla determinazione dell’incremento occupazionale, necessario ai fini dell’incentivo fiscale della maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni (articolo 3).

L’articolo 4 del Dl è invece intervenuto sulle società estere controllate. Non è stato modificato, inoltre, l’intervento (articolo 5) che cambia i termini di presentazione, da parte del contribuente, della documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme concernenti il disallineamento da ibridi (per approfondire vedi articolo Dl fiscale 2025: termine unico per i disallineamenti da ibridi).

In tema di agevolazioni sulle accise, permane la norma per cui sono estesi i benefici fiscali per il gasolio anche al biodiesel utilizzato tal quale, e si stabilisce che il programma pluriennale è esente da notifica preventiva in materia di aiuti di stato, demandando a un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di fornitura all’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità (articolo 7).

Per quanto concerne il Terzo settore, il provvedimento già nella sua versione originaria è intervenuto sulla decorrenza dell’applicazione delle disposizioni fiscali che lo riguardano, a seguito della Comfort Letter della Commissione europea del 7 marzo 2025, stabilendo che le disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli enti del Terzo settore entrino in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, per evitare che l’efficacia delle disposizioni che disciplinano i titoli di solidarietà debba essere subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (articolo 8).

Con l’obiettivo di estendere l’applicazione del reverse charge agli appalti per il trasporto merci, inoltre, sono poi eliminati i vincoli applicativi dell’inversione contabile legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente e si consente di applicare il reverse charge anche alle agenzie per il lavoro (articolo 9, comma 1).Il Dl 84, inoltre, ha ritoccato il meccanismo speciale di versamento dell’Iva dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri soggetti tassativamente individuati, con il quale si consente all’Erario di acquisire direttamente l’imposta (cosiddetto split payment). La modifica prevede che non si applichi più alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate agli effetti Iva, a decorrere dal 1° luglio 2025 (articolo 10).  Su questa novità, l’Agenzia ha diffuso un’apposita faq esplicativa (vedi articolo Split payment, società quotate escluse con le fatture emesse dal 1° luglio). In sede di conversione è stato aggiunto che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. 

Viene inoltre anticipata l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione, introdotte dal Dlgs. n. 43/2025, di riforma delle accise (articolo 11).

Proseguendo nella rassegna di disposizioni, l’articolo 12 statuisce che sono considerate tempestive le dichiarazioni delle imposte sui redditi e Irap presentate entro l’8 novembre 2024, senza che tale disposizione rilevi, però, ai fini del concordato preventivo biennale.

Confermato, infine, lo spostamento, dal 30 giugno al 21 luglio 2025, del termine per effettuare i versamenti inerenti alle dichiarazioni dei redditi (Irpef e Ires), dell’Irap e dell’Iva da parte dei contribuenti soggetti agli Isa e di altri soggetti (in particolare, coloro che adottano il regime forfetario). Di conseguenza, per l’anno 2025, i suddetti versamenti possono essere effettuati nei 30 giorni successivi alla data del 21 luglio 2025 con applicazione della maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo, dello 0,4% (articolo 13).

Infine, al termine di questa sintetica carrellata, segnaliamo che la disciplina concernente l’esenzione fiscale per le somme destinate alle riserve per lo svolgimento delle attività statutarie delle imprese sociali o per l’incremento patrimoniale è efficace a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (articolo 14).

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