Da Cantiereterzosettore.it
Il regime della responsabilità negli enti associativi è disciplinato dal secondo comma, dell’art. 38, c.c., che prevede che per le obbligazioni dell’ente rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Si tratta della c.d. autonomia patrimoniale imperfetta: pur esistendo un fondo comune su cui i creditori possono fare valere i loro diritti, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione sono responsabili solidalmente e personalmente con i propri beni; al contrario, se l’ente è munito di riconoscimento giuridico, l’autonomia patrimoniale si definisce perfetta e comporta la separazione del patrimonio dell’ente, rispetto a quello di coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione.
L’art. 38, c.c. – che risponde all’esigenza di tutela dei terzi – prevede, infatti, 2 livelli di responsabilità patrimoniale: in primis, risponde delle obbligazioni l’associazione nei limiti del proprio patrimonio, ma in caso di incapienza rispondono personalmente coloro agito in nome e per cono dell’associazione.
Per limitare la responsabilità delle persone fisiche che agiscono in nome e per conto dell’ente associativo, il D.P.R. n. 361/2000 aveva da ultimo riformato la previgente normativa prevedendo la verifica dell’adeguatezza del patrimonio rispetto alla realizzazione dello scopo individuato nell’atto costitutivo o statuto, rimettendone la valutazione alla discrezionalità della Pubblica amministrazione competente, ovvero la Regione – per gli enti con rilevanza a carattere regionale – o la Prefettura – per gli enti a rilevanza nazionale; la valutazione discrezionale circa l’ammontare idoneo del patrimonio, aveva generato rilevanti difformità nel territorio nazionale, circa l’ammontare del patrimonio minimo ritenuto adeguato per situazioni similari.
Con la Riforma del Terzo settore attuata con il D.Lgs.n. 117/2017 – in parallelo con la Riforma dello sport realizzata con il D.Lgs. n. 39/2021 – vengono semplificate le procedure per l’acquisizione della personalità giuridica da parte degli ETS iscritti al RUNTS (Registro unico nazionale Terzo settore) e viene uniformato l’importo del patrimonio minimo necessario per l’ottenimento del riconoscimento: rispettivamente 15.000 e 30.000 euro per le associazioni e le fondazioni appartenenti al Terzo settore e 10.000 euro per le Associazioni sportive dilettantistiche.
Le principali fonti di riferimento per la procedura di acquisizione della personalità giuridica sono le seguenti, tra le quali le indicazioni di prassi e dottrina hanno dedicato specifica attenzione al requisito del “patrimonio minimo”, sintetizzando e chiarendo numerosi dettagli operativi relativi alle competenze, alla documentazione economico-contabile necessaria ed alle caratteristiche procedurali per l’accertamento di tale importante requisito:
- art. 22, CTS;
- D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, artt. 16, 17 e 18, relativo all’operatività del RUNTS;
- circolare MLPS n. 9/2022, relativa alla trasmigrazione di organizzazioni di volontariato (ODV) ed associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei precedenti Registri delle Regioni e delle Province autonome;
- Studio 10-2022/CTS, della Commissione del Terzo settore del Consiglio nazionale del Notariato, relativo all’attestazione della sussistenza del patrimonio minimo degli ETS;
- Studio 11-2022/CTS, della Commissione del Terzo settore del Consiglio nazionale del Notariato, relativo all’iscrizione al RUNTS degli enti del Terzo settore e situazione patrimoniale aggiornata.
In base a quanto disposto dall’art. 22, CTS, l’iter per l’acquisizione della personalità giuridica vede quale soggetto principale il notaio, al quale è demandato un duplice controllo: innanzitutto, il controllo di legalità sostanziale mediante il controllo dell’atto costitutivo e dello statuto – in caso di ETS di nuova costituzione – o del solo statuto in caso di ente già esistente, al fine di verificare che il loro contenuto sia conforme alle prescrizioni normative; secondariamente il notaio dovrà operare il controllo di congruità patrimoniale mediante un’apposita attestazione.
Il controllo sul patrimonio risulta essenziale ai fini della verifica dell’importo minimo: in fase di costituzione si tratta dell’apporto che dovranno effettuare i soci dell’associazione (o i fondatori nelle fondazioni) solitamente mediante assegni circolari intestati al costituendo ente, i cui estremi saranno riportati nell’atto costitutivo da parte del notaio, oppure di deposito nel c/c vincolato del notaio.
In caso di acquisizione della personalità giuridica da parte di associazioni già esistenti (si può trattare solo di soggetti associativi, poiché le fondazioni sono dotate di personalità giuridica ex lege), si pone il problema di quantificare il valore del patrimonio netto dell’ente. In tal caso, trattandosi di “beni diversi dal denaro”, l’art. 22, comma 4, CTS, prevede che «il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro», al pari di quanto contemplato dell’art. 2465, c.c., in relazione al conferimento di beni in natura in una S.r.l.: occorrerà pertanto che la relazione giurata redatta da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali, venga allegata all’atto notarile al fine della relativa attestazione circa la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla legge.
A livello operativo, occorrerà tenere presente quanto precisato dalla circolare MLPS n. 9/2022: da un lato, relativamente al riferimento temporale, è stato ritenuto – in analogia con quanto prevede l’art. 42-bis, c.c. (introdotto proprio dal D.Lgs. n. 117/2017) riguardo alla trasformazione degli enti senza scopo di lucro – che l’attività di verifica sia «legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a 120 giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS»; dall’altro lato, in alternativa alla relazione giurata sarà possibile basare la verifica di sussistenza del minimo legale sul bilancio d’esercizio o sul bilancio infrannuale rettificato (antecedenti di non oltre 120 giorni dalla data della delibera), purché completi «della relazione dell’organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione» (ove esistente).
A completamento della presente analisi, si ricorda che gli enti dotati di personalità giuridica sono obbligati alla tenuta della contabilità per competenza, mediante predisposizione, oltre al rendiconto gestionale (conto economico) anche della situazione patrimoniale, imprescindibile per la verifica del mantenimento del requisito patrimoniale nel corso del tempo. Al riguardo, ove risulti che il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, dovranno senza indugio convocare l’assemblea (nelle associazioni o l’argano preposto nelle fondazioni), al fine di deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
 
			
			 
		
		
	