In bilancio la cessione mantiene effetti solo patrimoniali


Dal Sole24Ore.

In ambito contabile, sia per i soggetti che applicano i principi internazionali Ias/Ifrs sia per quelli che redigono il bilancio secondo il Codice Civile e i principi nazionali Oic, la rappresentazione delle operazioni sulle azioni proprie continuerà ad assumere natura meramente patrimoniale (in base, rispettivamente, a quanto previsto dallo Ias 32 e dall’Oic 28).

Il quadro normativo

Il Dlgs 139/2015 di riforma del bilancio d’esercizio ha, infatti, modificato la contabilizzazione delle azioni proprie, il cui acquisto, nella sostanza, è considerato una sorta di restituzione dei conferimenti ai soci, con conseguente riduzione del patrimonio sociale.

La precedente versione dell’articolo 2357-ter, comma 3, del Codice civile, a fronte dell’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo per il prezzo di acquisto, imponeva l’obbligo di accantonare nel patrimonio netto un’apposita riserva indisponibile di pari importo, da mantenere fino al trasferimento o annullamento delle azioni proprie (“vecchia” voce A.VI – «Riserva per azioni proprie in portafoglio»).

Invece, la vigente versione della norma citata, in combinato disposto con il comma 7 dell’articolo 2424-bis, prevede l’obbligo, a fronte dell’acquisto di azioni proprie, di ridurre il patrimonio netto per un ammontare pari al prezzo di acquisto delle stesse, tramite l’iscrizione di una riserva di segno negativo. Si tratta della voce A.X – «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio» (Oic 28, paragrafo 37).

In pratica, mentre in precedenza le azioni proprie erano iscritte nell’attivo di bilancio (immobilizzazioni finanziarie o attivo circolante), vincolando tuttavia una parte del patrimonio, nella vigente disciplina del bilancio Oic le azioni proprie vengono iscritte direttamente a riduzione del patrimonio, come già previsto dai principi contabili internazionali.

L’opzione della vendita

Successivamente all’acquisto, la società potrà decidere di mantenere le azioni proprie, oppure di venderle o di annullarle.

Nel caso in cui l’assemblea deliberi di vendere le azioni proprie, l’eventuale differenza tra lo storno della riserva (di importo pari al costo di acquisto dei titoli alienati) e il prezzo di realizzo, se positiva, è imputata a incremento di una riserva del patrimonio netto. Invece, se la differenza tra prezzo di cessione e costo di acquisto è negativa, verrà decrementata un’altra riserva di patrimonio netto (Oic 28, paragrafo 39).

L’Oic 28 non indica quale riserva accreditare nel caso di un utile da cessione delle azioni proprie, ma Assonime (circolare 14/2017, paragrafo 3.2) ha osservato che la differenza in oggetto ha una natura di riserva di capitale assimilabile alla riserva sovrapprezzo azioni.

La via dell’annullamento

Nell’ipotesi alternativa di annullamento delle azioni proprie, la riserva negativa deve essere interamente cancellata e a tale cancellazione corrisponderà una riduzione di eguale importo del capitale sociale se le azioni proprie sono state acquistate a un prezzo uguale al loro valore nominale. Se, invece, emerge un differenziale tra valore della riserva cancellata e importo della riduzione del capitale, occorre anche in questo caso accreditare/addebitare un’altra riserva, con segno divergente a seconda che l’annullamento del capitale avvenga per un importo superiore o inferiore rispetto al costo di acquisto delle stesse (Oic 28, paragrafo 38).

Tutto ciò vale anche in caso di cessione o annullamento obbligatorio delle azioni proprie acquistate in violazione delle disposizioni civilistiche (articoli 2357, quarto comma e 2357-bis, secondo comma, del Codice civile).

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