Da CantiereTerzoSettore.it
Il 30 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199).
In generale, la legge contiene alcune misure positive per il Terzo settore come l’innalzamento del tetto del 5 per mille da 525 a 610 milioni di euro, l’istituzione di un Comitato di esperti in materia di sviluppo dell’economia sociale e il riconoscimento e la valorizzazione dei caregiver.
Nell’ambito delle politiche per il contrasto alle disuguaglianze e alla povertà, si segnala invece il taglio del 50% dell’importo della prima mensilità dell’assegno di inclusione al momento del rinnovo, oltre la carenza di investimenti a medio-lungo termine per migliorare il sistema di welfare e l’assenza di previsioni specifiche rivolte al Terzo settore e al sostegno degli Ets.
In particolare, per quanto di specifico interesse e in ordine di priorità, si segnala:
- Adeguamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille (art. 1, comma 24): è previsto l’innalzamento del tetto del cinque per mille da 525 a 610 mln di euro a decorrere dall’anno 2026;
- Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva (art. 1, comma 161): il Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva di cui all’art 1, comma 321 l. n. 197/2022 è ridotto di 267,16 milioni di euro per l’anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l’anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l’anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l’anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l’anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l’anno 2031, di 75 milioni di euro per l’anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l’anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034;
- Emolumenti variabili dirigenti settore finanziario che erogano remunerazione a Ets (art. 1, comma 137): si modifica la disciplina fiscale degli emolumenti variabili (es. bonus e stock option) ai dirigenti del settore finanziario, prevedendo che la disapplicazione del 10% dell’addizionale sarà possibile qualora il soggetto che eroga la remunerazione destini a favore di Ets una somma almeno doppia rispetto all’addizionale dovuta;
- Comitato esperti Piano economia sociale (art. 1, comma 281): al fine di tenere conto delle previsioni della raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 (C/2023/1344), per i profili di studio e ricerca in materia di finanza degli enti dell’economia sociale al fine di rafforzare la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica tributaria e fiscale nazionale, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, i cui membri sono nominati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell’ambito dell’economia sociale, di cui uno individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto sono definiti la durata e il compenso nel limite di spesa complessivo di 300.000 euro annui. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026;
- Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 1, commi 696-714): in attuazione dell’art. 13, comma 2 dlgs n. 68/2011, sono disciplinati i Lep sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all’art. 14, comma 1 del citato dlgs (materie “Sanità”, “Assistenza”, “Prestazioni sociali”, “Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità”, “Istruzione”), ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio, di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi offerti;
- Revisione della disciplina dell’Irpef (art. 1, commi 3 e 4): è ridotta la seconda aliquota dell’Irpef – scaglione tra 28.000 e 50.000 euro – che passa dal 35% al 33%. Inoltre si prevede che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri è diminuito di un importo pari a 440 euro:
a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi;
- Carta “Dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (art. 1, comma 5): è incrementato di 500 mln di euro il Fondo di cui all’art. 1, comma 450 l. n. 197/2022 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che garantisce un contributo di 500 euro per le famiglie con Isee non superiore a 15.000 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità;
- Misure in materia di Assegno di inclusione – Adi (art. 1, commi 158 e 159): si prevede l’erogazione continua dell’Adi, ossia senza attesa tra la fine dei primi 18 mesi di fruizione del contributo e il rinnovo per un ulteriore anno. L’importo della prima mensilità di rinnovo è inoltre riconosciuto in misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo;
- Ape sociale (art. 1, comma 162): è prevista la proroga dell’Ape sociale sino al 31 dicembre 2026. Fermo restando il requisito anagrafico (63 anni e 5 mesi), insieme agli altri requisiti previsti, il Fondo viene incrementato di 170 milioni di euro nel 2026, 320 milioni di euro nel 2027, di 315 milioni di euro nel 2028, di 270 milioni di euro nel 2029, di 121 milioni di euro nel 2030 e di 28 milioni di euro nel 2031;
- Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate (art. 1, comma 179): è previsto l’incremento di 260 euro all’anno e 20 euro mensili per le pensioni dei soggetti in condizioni disagiate;
- Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli (art. 1, comma 207): per il 2026 rispetto al 2025 è rafforzato il cosiddetto bonus mamme, che passa da 40 a 60 euro mensili a favore delle lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro;
- Modifiche della franchigia della prima casa ai fini Isee e della scala di equivalenza (art. 1, comma 208): è introdotta una revisione sostanziale del sistema Isee per rendere più equo il calcolo dell’indicatore e ampliare la platea delle famiglie che possono accedere alle prestazioni sociali agevolate. In particolare, la soglia di esclusione del valore dell’abitazione principale dal patrimonio ai fini Isee, finora pari a 52.500 euro, viene innalzata a 91.500 euro, con un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Questa modifica riconosce che il possesso della prima casa non rappresenta di per sé un indice di ricchezza e consente a un numero maggiore di famiglie proprietarie di accedere alle prestazioni sociali agevolate, soprattutto nei contesti urbani in cui i valori catastali risultano più elevati. Parallelamente, vengono rideterminate le maggiorazioni della scala di equivalenza di cui all’Allegato 1 del dpcm 159/2013, con un rafforzamento dei coefficienti legati alla presenza di figli. La nuova struttura favorisce i nuclei numerosi, incidendo sul divisore applicato alle componenti reddituali e patrimoniali, e dunque abbassando l’Isee complessivo;
- Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici (art. 1, commi 210 e 211): sono previsti sgravi contributivi per i datori di lavoro privati che assumono madri di almeno tre figli minorenni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori (art. 1, comma 222): è istituito il Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori, con una dotazione di 60 milioni di euro annui che saranno erogati ogni anno a partire dal 2026. L’obiettivo è sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione tra vita privata e lavoro, potenziando l’offerta educativa e ricreativa per bambini e ragazzi. Le risorse saranno destinate ai comuni, che potranno attivare o ampliare: centri estivi e laboratori ricreativi; servizi socioeducativi territoriali, doposcuola e attività culturali; centri educativi e ricreativi gestiti anche in collaborazione con enti pubblici o privati. Ogni anno, entro il 30 marzo, un decreto del Dipartimento per le politiche della famiglia, d’intesa con il Mef e le autonomie locali, definirà i criteri di distribuzione dei fondi e i controlli sull’attuazione degli interventi;
- Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (art. 1, comma 227): è istituito il Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. Il fondo prevede una dotazione di 1,15 milioni di euro nel 2026 e una dotazione stabile di 207 milioni di euro all’anno dal 2027 per finanziare interventi che definiscano e valorizzino la figura del caregiver;
- Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ( 1, commi 228-230): è incrementato di 10 milioni di euro annui il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per finanziamento di progetti volti a potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Lo stesso Fondo è poi incrementato di 5,5 milioni di euro per l’anno 2026, 9 milioni di euro per l’anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 per contenere i gravi effetti economici, derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Lo stesso Fondo è incrementato di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per le seguenti finalità: realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza; tali risorse sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case-rifugio per le donne vittime di violenza;
- Fondo per donne vittime di violenza (art. 1, commi 232 e 232): nello stato di previsione del Mef è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, finalizzati a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione;
- Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani (art. 1, comma 236): è previsto il rifinanziamento delle misure contro la tratta di essere umani da 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a 11 milioni di euro per il 2026 e 16,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2027;
- Potenziamento dei servizi di telemedicina (art. 1, comma 410): al potenziamento della telemedicina sono destinati 20 milioni di euro per il 2026;
- Bonus Valore Cultura (art. 1, commi 538-544 e 547-548): a decorrere dall’anno 2027, è assegnato, nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico “Bonus Valore Cultura” ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.