i revisori legali di fronte a contestazioni o contenziosi: come procedere


Da Euroconferencenews.

Nell’ambito del bilancio, l’esame delle situazioni conseguenti alla presenza di contenziosi e contestazioni è uno dei momenti più complessi e delicati

Il Principio contabile OIC 31 impone che, per procedere alla valutazione della congruità di un fondo rischi, occorre tenere conto di alcuni elementi centrali

  • il conseguimento di specifiche conoscenze in merito alla situazione di rischio e incertezza; 
  • la possibilità di procedere a elaborazioni statistiche e serie storiche di accadimento per operazioni similari o fattispecie simili;  
  • la possibilità e, spesso, la necessità di acquisire pareri di consulenti esterni e nel caso di contenziosi e contestazioni, di pareri legali. 

La presenza di tali elementi può portare a una stima che però, ovviamente, non ha crismi della obiettiva certezza e quindi deve essere il più possibile attendibile e ragionevole. 

Una stima va effettuata sulla base dei dati, degli elementi e delle informazioni a disposizione al momento dell’effettuazione della stima stessa, ed è evidente che negli esercizi successivi a quello della prima stima, essa può essere affinata sulla base delle ulteriori informazioni a disposizione

Come noto, nel par. 13, l’OIC 31 misura i rischi in correlazione al grado di realizzazione e di accadimento, classificando gli eventi futuri in probabili, possibili o remoti. Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario. Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi e quindi la possibilità di accadere è inferiore al probabile. Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali

Dal punto di vista numerico, convenzionalmente un rischio remoto ha possibilità di realizzazione fino al 10%, un rischio possibile ha possibilità tra il 10% e il 50% e un rischio probabile ha possibilità tra il 50% e il 100%. 

Partendo da tali principi, la problematica per il revisore è la evidente rischiosità della voce dei fondi per contenziosi e contestazioni, anche alla luce dalle difficoltà all’accesso completo alle informazioni, con il rischio che la direzione si ingerisca nella stima per piegare la valutazione ad esigenze di bilancio. 

Il principio di revisione ISA 501 stabilisce che il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione al fine di identificare i contenziosi e le contestazioni che coinvolgono l’impresa, in quanto la non corretta considerazione degli stessi potrebbero originare un rischio di errori significativi

Il revisore deve, quindi, procedere: 

  1. a svolgere indagini presso la direzione e, qualora possibile, presso altri soggetti all’interno dell’impresa, incluso il consulente legale interno;  
  2. a esaminare i verbali delle riunioni del collegio sindacale e della corrispondenza intercorsa tra l’impresa ed il suo consulente legale esterno;  
  3. a esaminare i conti relativi alle spese legali, anche al fine di individuare legali esterni. 

È del tutto evidente che la collaborazione della società appare decisiva, sia nella comunicazione della presenza di contenziosi e contestazioni, sia nella indicazione dei legali esterni, a cui le controversie sono affidate. 

Centrale è la circolarizzazione del legale esterno, per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sul fatto se contenziosi e contestazioni potenzialmente significativi siano noti e se le stime della direzione sulle implicazioni economiche, patrimoniali e finanziarie, inclusi i costi, siano ragionevoli. Il revisore richiede al consulente legale esterno informazioni in merito a qualsiasi contenzioso e contestazione di cui il consulente sia a conoscenza, con una valutazione degli esiti dei contenziosi e delle contestazioni, nonché una stima delle conseguenze economiche, patrimoniali e finanziarie, inclusi i relativi costi, compreso quello del consulente stesso. 

L’analisi delle risposte è particolarmente delicata: se, ad esempio, la risposta del legale contraddice la posizione della società, può essere opportuno che il revisore incontri di persona il legale esterno, alla presenza di un esponente della società. 

La risposta del consulente legale esterno va, comunque, valutata sulla base delle informazioni a disposizione per vagliarne la correttezza e l’affidabilità. 

A volte la mancata risposta di un consulente esterno entro il termine per il rilascio della relazione non consente al revisore di avere a disposizione elementi probativi appropriati e sufficienti e rendere necessaria l’emissione di una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

A un giudizio con modifica si può sovente pervenire anche nel caso in cui la direzione non informi la società su tutti i contenziosi e le contestazioni esistenti, ovvero non informi sulla presenza di legali esterni ovvero si opponga alla loro circolarizzazione o a un incontro diretto. 

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