Dal Sole24Ore.
La spinta multilaterale delle corti giudicanti ha aperto un nuovo fronte di discussione riguardo alle società con più soci pubblici, in particolare sulla sussistenza del «controllo pubblico» congiunto. Secondo alcune importanti decisioni del Consiglio di Stato (n. 5289/2025 e 436/2026), con riferimento alle compagini con presenza di più soci pubblici una situazione di controllo pubblico potrebbe sussistere anche a prescindere da vincoli giuridici formali di coordinamento (patti parasociali o analoghi).
L’intesa potrebbe essere realizzata, secondo queste decisioni, in forma tacita, attraverso una costanza di comportamenti uniformi fatta di allineamento nel voto sulle decisioni più importanti. Questa costanza sarebbe ravvisabile sulla base di verifiche da condursi non solo usando schemi presuntivi, ma perfino facendo ricorso a indizi, se gravi precisi e concordanti. Chiaramente, si tratterebbe di verifiche ex post, e dunque nei corrispondenti casi sarebbe impossibile – per i terzi diversi dai soci pubblici fra i quali intercorra l’intesa non formalizzata – sapere anticipatamente se si versi in una situazione di controllo pubblico.
L’intento di valorizzare le previsioni del Tusp per rendere identificabili tutte le situazioni di controllo pubblico si fa apprezzare nella tensione a superare il dato formale. Ma spostando il punto dalla valutazione ex ante a quella ex post, introduce elementi di non certezza dei rapporti giuridici un po’ in controtendenza rispetto all’odierna diffusa aspirazione alla prevedibilità delle situazioni giuridiche.
Questo orientamento finisce per sollevare ulteriori questioni con riguardo alle pluripartecipate, in particolare per ciò che attiene al grado di cogenza, o se si preferisce di intensità, di queste relazioni di coordinamento fra soci pubblici non basate su vincoli formalizzati. Si tratta di un aspetto rilevante, che può orientare la valutazione giuridica, in particolare, di disallineamenti di singoli soci pubblici, soprattutto quando possano comportare riflessi negativi sulla partecipazione degli altri soci pubblici.
Sul tema si fa notare – anche per la forza delle argomentazioni – la solida delibera adottata dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti (n. 84/2026), che, anche in questo caso con chiaro spirito sostanzialista, riconosce spazi di libertà per i singoli soci pubblici anche nell’ambito delle pluripartecipate. Persino, si noti, quando questi spazi si declinino come libertà di disallineamento nella detenzione stessa della partecipazione, nei casi in cui dalla sua cessione deriverebbe il venir meno della (complessiva) maggioranza pubblica.