split payment: negoziato con Bruxelles per la quarta proroga della sua applicazione fino al 2029


Da Lentepubblica.it

Lo split payment, o “scissione dei pagamenti”, è una modalità speciale di applicazione dell’IVA prevista dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Il meccanismo è piuttosto semplice: anziché incassare l’IVA dal cliente e poi riversarla all’Erario, è la stessa P.A. a versarla al Fisco, pagando al fornitore il solo importo al netto dell’imposta. La finalità dello strumento è eliminare uno dei meccanismi più classici dell’evasione IVA, quello in cui il fornitore incassa l’imposta, ma non la versa allo Stato.

Introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e reso operativo dalla decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 14 luglio 2015, lo split payment ha richiesto fin dall’inizio una specifica autorizzazione europea, in quanto deroga alla direttiva IVA 2006/112/CE. L’Italia ha ottenuto il via libera per tre volte: nel 2017, nel 2020 e da ultimo nel 2023, con la Decisione di esecuzione n. 1552 del 25 luglio 2023, che ne ha esteso l’applicazione fino al 30 giugno 2026.

Split Payment con la PA: potrebbe restare fino al 2029?

Ora il Governo italiano ha avviato un nuovo negoziato con Bruxelles per una quarta proroga triennale e la direzione generale della fiscalità e dell’Unione doganale della Commissione Europea ha già espresso un primo parere tecnico favorevole. Se confermata nei tempi previsti, l’autorizzazione potrebbe coprire il periodo fino al 30 giugno 2029.

Soggetti coinvolti

Nel corso degli anni, il numero dei soggetti coinvolti si è progressivamente ampliato. Oggi il meccanismo si applica alle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle P.A., così come definite dall’art. 1, comma 2, della Legge 196/2009 ([…]per amministrazioni pubbliche si intendono, per l’anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall’anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell’Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.)

Rientrano altresì nell’ambito applicativo anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da P.A. per almeno il 70% del fondo di dotazione, le società controllate direttamente o indirettamente da P.A. e quelle da esse partecipate per una quota complessiva di capitale non inferiore al 70%.

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