i nuovi standard ESRS e il principio di rendicontazione volontaria emanati dall’Efrag


Da Euroconferencenews.it

In data 3 luglio 2026 sono stati pubblicati i Regolamenti delegati che segnano la fine del processo di Riforma iniziato nel febbraio del 2025.

Questo duplice intervento normativo riscrive le regole del gioco della sostenibilità per le imprese obbligate, e non, alla rendicontazione di sostenibilità.

Aspetto di primaria importanza è che per la prima volta viene introdotto un principio di rendicontazione a uso volontario (VS).

L’obiettivo strategico di questa Riforma, strettamente coordinata con il pacchetto di semplificazione Omnibus I (Direttiva UE 2026/470), punta a salvaguardare gli obiettivi cardine del Green Deal europeo, alleggerendo, nel contempo, il carico burocratico e regolatorio.

Con la nuova versione, come si dice «riveduta e corretta», degli ESRS si ridisegnano nel loro complesso gli standard introdotti nel 2023.

Si è portata a compimento una drastica riduzione (61% circa) degli elementi d’informazione precedentemente obbligatori.

La Commissione UE e l’EFRAG hanno eliminato i requisiti descrittivi di minore rilevanza per privilegiare l’adozione di metriche di tipo quantitativo.

Le Principali modifiche tecniche apportate agli ESRS sono le seguenti:

  1. valutazione della rilevanza (Materialità);
  2. omissione e segreti commerciali: le imprese possono omettere informazioni che arrecherebbero grave pregiudizio alla loro posizione commerciale o che violano il segreto industriale;
  3. emissioni di gas serra e piani di transizione: le aziende con obiettivi non compatibili con il limite di 1,5°C devono dichiararlo in modo trasparente;
  4. inquinanti e microplastiche: l’obbligo informativo sulle microplastiche è limitato a quelle primarie, mentre per quelle secondarie si richiedono solo metriche di fattibilità;
  5. catena del valore: viene posto un limite superiore alle informazioni richiedibili alle “imprese protette” presenti nella catena del valore, esteso anche ai fornitori di paesi terzi.

Un passaggio importante della «riforma» risiede proprio nella razionalizzazione del processo di valutazione della «Rilevanza (Materialità)».

Viene chiarito esplicitamente che le imprese sono chiamate ad applicare un approccio rigorosamente «dall’alto verso il basso» (top-down).

Viene ribadito in modo imperativo che le imprese «non devono» (e non solo «non sono tenute a») comunicare dati non rilevanti, al fine di salvaguardare la leggibilità delle informative. Per le informazioni considerate materiali, si punta al principio del «quadro di presentazione attendibile» esteso all’intera dichiarazione e non frammentato su ogni singolo indicatore.

La Riforma introduce, anche, ampi margini di flessibilità operativa per supportare le imprese nella transizione.

Ad esempio, sul fronte delle emissioni di Gas a Effetto Serra (GHG), gli standard offrono la preziosa opzione di perimetrare l’informativa aziendale adottando alternativamente l’approccio del controllo finanziario o quello del controllo operativo, incrementando sensibilmente l’interoperabilità con i principali standard globali (come l’ISSB).

Sul piano «Social» e di «Governance», le novità tecniche sono altrettanto evidenti:

  • in tema di infortuni, discriminazioni o incidenti legati ai diritti umani, il testo impone di comunicare unicamente i casi che risultino già ufficialmente «comprovati e verificati», sgombrando il campo da contenziosi o segnalazioni non strutturate;
  • per gli impatti ambientali complessi, gli obblighi relativi alle sostanze estremamente preoccupanti godono di un’introduzione graduale di un ulteriore anno per chi adopera articoli che le contengono, mentre per le microplastiche la rendicontazione è circoscritta alle sole microplastiche primarie;
  • la stima degli effetti finanziari attesi consente aggiornamenti basati su proiezioni future senza che la revisione dei dati pregressi si configuri come un errore di comunicazione;
  • la norma si allinea strettamente alla Direttiva sulla Due Diligence (CSDDD – UE 2024/1760) e introduce deroghe specifiche per le attività di gestione patrimoniale degli istituti finanziari soggetti a mandati fiduciari dei clienti.

I risvolti economici calcolati da EFRAG stimano che questa Riforma genererà alle imprese soggette agli ESRS risparmi sui costi di comunicazione del 34% medio annuo nell’arco di un quinquennio.

Se la revisione degli ESRS modifica gli adempimenti delle grandi imprese, l’introduzione dei principi volontari VS (Voluntary Standards) rappresenta una assoluta novità a tutela del tessuto delle imprese di minori dimensioni.

Il regolamento relativo ai VS integra la direttiva contabile europea (Direttiva 2013/34/UE, modificata dalle direttive CSRD e Omnibus I) e introduce uno standard di rendicontazione volontario e proporzionato per le imprese non soggette a obblighi di legge (con un massimo di 1.000 dipendenti).

I Principi di rendicontazione VS, sviluppati sulla scorta della Raccomandazione (UE) 2025/1710, si rivolgono alle aziende non soggette agli obblighi CSRD.

Gli obiettivi principali sono 2:

  1. agevolare le PMI;
  2. porre dei limiti alla catena del valore.

Il Principio VS assolve a una duplice funzione di mercato:

  • la prima è proattiva: offrire a questa categoria di aziende uno schema standardizzato e snello per accedere ai canali dei finanziamenti sostenibili e valorizzare il proprio rating ESG di fronte a consumatori e istituti di credito;
  • la seconda è difensiva: configurandosi come un vero e proprio «limite per la catena del valore» (Value Chain Cap). La Direttiva Omnibus I e il relativo Regolamento Delegato stabiliscono che le grandi imprese obbligate non possono imporre alle imprese «protette» della loro filiera (che hanno meno di 1.000 addetti) la compilazione di questionari e richieste informative che eccedano quanto strutturato all’interno del principio volontario VS.

Questo scudo normativo intende stroncare le ripercussioni «a cascata» che stavano investendo i subfornitori, tempestati da richieste asimmetriche e disorganiche.

Le imprese protette hanno per legge il diritto di rifiutarsi di fornire informazioni eccedenti il perimetro VS.

Da ultimo, come ulteriore misura di tutela dei soggetti minori, il regolamento prevede che le aziende con meno di 10 dipendenti (micro-imprese) siano totalmente esentate dalle informative ambientali e gestionali più onerose e complesse presenti nello standard volontario.

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