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La circolare n. 5/E/2026 chiarisce il funzionamento delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata, precisando che esse tutelano le trattative senza impedire l’ordinaria attività di determinazione del debito erariale. Particolare rilievo assume l’accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate, introdotto dal Correttivo-ter, che può prevedere il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, anche IVA, purché risulti più conveniente dell’alternativa liquidatoria.
Il 16 luglio 2026 è stata pubblicata la circolare n. 5/E/2026, di commento ad alcuni dei nuovi istituti di risoluzione della crisi d’impresa introdotti dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza – CCII), tra cui: la composizione negoziata della crisi d’impresa, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e le procedure di ristrutturazione di gruppo.
Si tratta della versione finale della prima parte del documento complessivo con cui l’Agenzia intende inquadrare e approfondire i nuovi istituti introdotti dal CCII.
Come si ricorderà, la circolare era stata diffusa in bozza per la consultazione il 15 aprile 2026 (cfr. “Transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi: la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate”). Il contenuto di tale bozza è stato in massima parte confermato.
La bozza della seconda parte, pubblicata per la consultazione il 26 giugno 2026, riguarda, invece, gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento, quali: l’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata.
Ciò premesso, nel presente intervento verranno illustrati alcuni passi significativi del capitolo 3 della circolare n. 5/E/2026, dedicato alla composizione negoziata della crisi di impresa (CNC) e, nello specifico, quelli riguardanti le misure protettive e cautelari, la conclusione delle trattative e l’accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate (artt. 18, 19 e 23, CCII).
Come noto, l’introduzione delle misure protettive nell’ambito della CNC risiede nell’esigenza di assicurare lo svolgimento delle trattative tra imprenditore e creditori, evitando che queste possano essere compromesse dalle azioni individuali di singoli creditori.
Le misure protettive possono essere richieste dall’imprenditore sia con l’istanza di nomina dell’esperto, sia con successiva istanza presentata tramite la piattaforma telematica e decorrono automaticamente dal momento della pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’istanza.
La loro efficacia non è, quindi, condizionata a un vaglio preliminare del giudice, ma tale controllo giudiziale è successivo, in quanto, entro il giorno seguente alla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese, l’imprenditore deve proporre ricorso al Tribunale competente, per chiederne la conferma o la modifica.
La circolare n. 5/E/2026 sottolinea come con il Decreto “Correttivo-ter” al CCII sia stato chiarito che le misure protettive possono operare sia erga omnes, sia in maniera selettiva; per cui possono essere riferite a tutti i creditori, oppure circoscritte a determinati creditori, anche individuati per categorie omogenee.
Nei confronti dell’Erario, si ritiene che la pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel Registro delle Imprese, pur comportando l’impedimento delle azioni esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione e dell’Agenzia delle Entrate (ex art. 22, D.Lgs. n. 472/1997), non determini la sospensione dell’ordinaria attività dell’Amministrazione finanziaria volta all’esatta determinazione del debito erariale.
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha affermato che la richiesta e la concessione delle misure protettive non impedisce l’«iscrizione a ruolo dei debiti tributari, trattandosi di iniziativa che non nuoce alla buona riuscita delle trattative e che consente al creditore istituzionale di munirsi di un titolo esecutivo per l’eventualità che ve ne fosse necessità in seguito» (cfr., Tribunale di Trento, 23 settembre 2022).
Analogamente, possono essere notificate le cartelle di pagamento e gli altri atti recanti pretese erariali, in quanto tale attività, da un lato, non rientra nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, ponendosi rispetto a esse in un rapporto di mera propedeuticità; dall’altro, una sua inibizione comporterebbe una compressione eccessiva dei diritti dell’Erario, a fronte di un interesse del debitore già adeguatamente tutelato dalla conferma delle misure protettive (cfr. Tribunale di Gela, 4 aprile 2024 e Tribunale di Trento, 23 settembre 2022).
Con l’istanza volta a ottenere la conferma o la modifica delle misure protettive, l’imprenditore in crisi può chiedere anche l’adozione dei provvedimenti cautelari (art. 2, lett. q), CCII) necessari per condurre a termine le trattative.