Dal Sole24Ore.
Il Dlgs 47/2026 attribuisce all’organo di controllo un ruolo profondamente rinnovato nell’ambito della governance societaria. La riforma supera una concezione della vigilanza prevalentemente orientata alla verifica della regolarità formale degli atti e riconosce al controllo una funzione essenziale per l’equilibrio dell’organizzazione aziendale e per la qualità dell’amministrazione.
L’organo di controllo diviene così uno dei protagonisti della governance, chiamato non soltanto a verificare il rispetto della legge e dello statuto, ma anche a valutare l’efficacia dell’assetto organizzativo predisposto dagli amministratori, la correttezza dei processi decisionali e l’affidabilità dei sistemi di controllo interno. La vigilanza assume, pertanto, carattere continuativo e accompagna l’intera vita dell’impresa, contribuendo alla prevenzione delle situazioni di rischio.
Tra i principi maggiormente valorizzati dal decreto assume particolare rilievo quello dell’indipendenza dell’organo di controllo. Essa non può essere ridotta alla semplice assenza di cause di incompatibilità o di rapporti economici con la società, ma deve essere intesa come concreta capacità di esercitare un giudizio autonomo, imparziale e libero da condizionamenti.
L’indipendenza costituisce infatti il presupposto dell’effettività della vigilanza. Solo un organo realmente autonomo può formulare valutazioni obiettive sull’operato degli amministratori, segnalare tempestivamente eventuali criticità organizzative e promuovere l’adozione delle misure correttive necessarie. La riforma rafforza così la funzione di garanzia dell’organo di controllo, ponendolo quale interlocutore istituzionale dell’organo amministrativo nell’interesse della società e della corretta gestione dell’impresa.
Come detto, il Dlgs 47/2026 amplia sensibilmente il contenuto dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo. Accanto ai tradizionali compiti di verifica dell’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, assumono un ruolo centrale le valutazioni concernenti l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, l’efficacia dei flussi informativi e, soprattutto, il corretto funzionamento dello Scigr (sistema di controllo Interno e gestione dei rischi)…
…L’organo di controllo è pertanto chiamato a verificare non soltanto l’esistenza formale dello Scigr, ma anche la sua concreta efficacia, accertando che i principali rischi strategici, operativi, finanziari, di conformità e reputazionali siano tempestivamente individuati, adeguatamente misurati e gestiti attraverso procedure coerenti con la complessità dell’impresa.