Da ItaliaOggi.
Crediti formativi riconosciuti anche ai revisori legali che effettuano attività di docenza. Una stretta sulla comunicazione dei crediti da parte degli enti formatori, che dovrà avvenire almeno trimestralmente. E ancora, regole più rigide sulla ripetizione dei corsi, flessibilità nelle domande di accreditamento e una selezione più rigorosa dei docenti. Sono solo alcune delle novità della circolare 15/2026, diffusa ieri dal Mef, contenente le istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali per il triennio 2026-2028.
Revisori-docenti
Viene, quindi, riconosciuta a livello formativo l’attività di formazione attiva dei professionisti. Nello specifico, la circolare sancisce che i revisori che svolgono attività di docenza nell’ambito dei corsi erogati da enti formatori accreditati dal ministero, da albi professionali o da società di revisione maturano un credito per ogni ora di formazione impartita nella materia del corso, per un massimo di cinque crediti. Viene specificato che la reiterata docenza nel medesimo corso non dà diritto all’acquisizione di ulteriori crediti.
Comunicazioni
Un’altra novità importante riguarda gli enti formatori e gli albi professionali. Questi dovranno trasmettere al ministero i crediti almeno ogni trimestre. Resta ferma la data del 31 marzo come termine ultimo; oltre quella data i crediti non vengono riconosciuti. Per reiterate irregolarità o ritardi nell’invio dei crediti, la ragioneria generale dello stato può non solo revocare l’accreditamento, ma anche rigettare nuove domande di accreditamento fino a tre annualità.
Flessibilità
La nuova circolare, inoltre, stabilisce che durante l’anno possono essere presentate più istanze per diverse iniziative formative. Nella disciplina precedente, per un’istanza integrativa era previsto che dovessero trascorrere almeno due mesi dalla precedente richiesta: quel vincolo non compare più.
Ripetizione dei corsi
Resta il divieto di ottenere nuovamente crediti frequentando lo stesso corso, ma ora si precisa che, per acquisire nuovi crediti sulla stessa materia, il corso deve essere erogato da un ente diverso o attraverso un canale formativo differente e deve avere contenuti differenti. Nel 2024 bastava sostanzialmente che il corso affrontasse aspetti diversi, approfondimenti o aggiornamenti dello stesso argomento, oppure fosse erogato da un docente differente.
Le altre novità
Ci sono, infine, alcuni aspetti della circolare che non rappresentano novità assolute, ma conferme e precisazioni rispetto al passato. Come spiega a ItaliaOggi Camilla Rubega, consigliere nazionale e responsabile formazione dell’Istituto nazionale revisori legali, «viene confermato come i crediti non possano essere compensati da un esercizio all’altro, ma debbano essere maturati in ogni esercizio, per poi arrivare a 60 nel triennio. Inoltre, la formazione sarà uguale per tutti; non sono previste esenzioni o deroghe dipendenti da età, numero di incarichi o altre condizioni personali. Il ministero», conclude Rubega, «riconosce ancora una volta l’importanza della formazione per i revisori legali. Ora è fondamentale che anche i revisori la riconoscano appieno».