Dal Sole24Ore.
Concordato preventivo biennale: la mancanza dei requisiti per aderire da parte di un associato blocca il concordato per tutti.
In uno studio associato, composto anche da professionisti dotati di partita Iva individuale, la mancanza dei requisiti per accedere al concordato preventivo biennale (Cbp) da parte di uno degli associati, impedisce l’opzione da parte di tutti gli altri e della stessa associazione professionale.
È la risposta resa dall’agenzia delle Entrate in occasione di Speciale Telefisco del 24 settembre, in merito al legame che deve sussistere in base all’articolo 11 comma 1, lettere b-quinques) e b-sexies) del Dlgs 13 del 2024, abitualmente definito meccanismo “all in all out”.
Questa risposta – che rende molto più rigido questo doppio legame fra gli studi associati e propri soci che svolgono la propria attività anche individualmente – sorprende. Questo perché, in altre occasioni (Faq n. 1 del 25 settembre 2025 e Telefisco 18 settembre 2025), la stessa agenzia delle Entrate aveva chiarito che l’impedimento ad aderire al concordato da parte di uno degli associati con attività autonoma, derivante dalle cause di esclusione di cui all’articolo 11 del Dlgs 13 del 2024 (ad esempio, essere in regime forfettario o avere cessato l’attività nel periodo di imposta) non era di ostacolo all’opzione per il concordato da parte degli altri associati e dello studio associato. Evidentemente, quindi, per l’Agenzia c’è differenza tra l’impedimento dell’associato derivante dall’assenza dei requisiti all’ingresso nel concordato disciplinati dall’articolo 10, rispetto allo stesso impedimento derivante, invece, dalle cause di esclusione dell’articolo 11.
Solo nel secondo caso, infatti, stando alle risposte delle Entrate in questi anni, il problema di uno degli associati non si riverbera sulla possibilità degli altri e dell’ ente collettivo di aderire.
Qualora, invece, il problema del singolo riguardi i requisiti di cui all’articolo 10 del Dlgs 13 del 2024 (concreta applicabilità degli Isa o presenza di debiti tributari o contributivi resisi definitivi di importo “sopra soglia”, 5mila euro), la preclusione al concordato per tutti, studio associato compreso, diventa insuperabile.