Da Euroconferencenews.it
L’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di rendicontazione di sostenibilità ha compiuto un passo decisivo con la pubblicazione dei Regolamenti Delegati (UE) 2026/1563 e 2026/1560 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 settembre 2026.
Figli della Direttiva UE “Omnibus I” 2026/470, questi 2 atti normativi rispondono alle istanze del mercato volte a mitigare gli oneri di compliance, introducendo da un lato una versione profondamente semplificata degli standard ESRS per le grandi imprese, e dall’altro un principio volontario (VS) che funge da “scudo” per le PMI all’interno delle catene del valore.
Con il presente contributo si vogliono rappresentare gli elementi essenziali dei 2 documenti, dando rilevanza agli aspetti applicativi e pratici.
Si parte con una raffigurazione sintetica dei principi del Regolamento Delegato (UE) 2026/1563 che disciplina gli ESRS Semplificati.
Il Regolamento 2026/1563 sostituisce integralmente l’Allegato I del precedente Regolamento 2023/2772, introducendo i nuovi Principi Europei di Rendicontazione di Sostenibilità (ESRS).
L’obiettivo del documento è chiaro: priorità ai dati quantitativi, drastica riduzione dei data points narrativi e un’applicazione più pragmatica del principio di materialità.
Di seguito vengono elencati i principali punti dell’impianto contabile e legale:
- doppia materialità flessibile (Top-down e Bottom-up): viene esplicitato che le imprese possono escludere temi o sottotemi dalla rendicontazione basandosi su un’analisi “dall’alto verso il basso” (Top-down) della propria strategia, modello aziendale e settore, senza dover necessariamente condurre valutazioni granulari su ogni singolo impatto, rischio o opportunità, snellendo enormemente il processo iniziale;
- omissioni per tutela commerciale e segreto industriale: l’ESRS 1 prevede, ora, esenzioni chiare e strutturate per omettere informazioni che recherebbero “grave pregiudizio” alla posizione commerciale, o che costituiscono segreti commerciali (Direttiva UE 2016/943) e informazioni classificate;
- disposizioni transitorie (esercizio 2026): per gli esercizi aventi inizio nel 2026, le imprese possono scegliere se applicare i “vecchi” ESRS (beneficiando, però, di nuove esenzioni specifiche come quelle per le stime della catena del valore) o saltare direttamente ai nuovi ESRS semplificati. L’obbligo generalizzato dei nuovi standard scatta per gli esercizi dal 1° gennaio 2027;
- phase-in scaglionato: Il regolamento prevede un’introduzione graduale degli obblighi estremamente generosa. Ad esempio, per i primi anni, le imprese (a seconda dei requisiti dimensionali) possono omettere interamente l’ESRS E4 (Biodiversità), gli standard sociali S2, S3 e S4, nonché le metriche complesse sugli effetti finanziari attesi legati al clima.
Passando al Regolamento Delegato (UE) 2026/1560 relativo al Principio Volontario (VS)
Il Regolamento 2026/1560 rappresenta la vera novità per il tessuto delle PMI europee.
Introduce un principio di rendicontazione volontario per le imprese non soggette alla CSRD, ma il suo vero potere è la funzione di Cap (limite massimo) alle richieste di dati lungo le supply chain, il c.d. scudo per le PMI (Value Chain Cap).
L’art. 3 del Regolamento stabilisce un principio inderogabile: le imprese soggette alla CSRD non possono richiedere alle imprese della propria catena del valore, aventi meno di 1.000 dipendenti, informazioni sulla sostenibilità in misura superiore a quelle previste dall’Allegato II del medesimo Regolamento.
Questo “limite” mira a fermare l’effetto a cascata (trickle-down effect) che stava sommergendo le PMI di questionari ESG sproporzionati da parte dei grandi committenti.
Il principio volontario è diviso in 2 blocchi:
- Modulo Base (Informativa B1-B11): è il nucleo fondamentale. Contiene metriche essenziali (energia, stime GHG, inquinamento, caratteristiche della forza lavoro, infortuni, condanne per corruzione). Per le microimprese (fino a 10 dipendenti), molte di queste metriche di base diventano addirittura facoltative (es. metriche su acqua e rifiuti);
- Modulo Onnicomprensivo (Informativa C1-C9): applicabile su base volontaria se l’impresa vuole intercettare le richieste più sofisticate di banche e investitori (es. piani di transizione, rischi climatici fisici, diritti umani, incidenti legati alla discriminazione).
Quali sono le implicazioni pratiche alla luce della Riforma?
- gestione del periodo transitorio (2026): sarà fondamentale assistere le imprese first wave nella scelta strategica tra l’applicazione dei vecchi ESRS (con esenzioni) e i nuovi ESRS semplificati, valutando gli impatti sui sistemi informativi aziendali;
- architettura dei dati e connettività: i nuovi ESRS insistono molto sulla “connettività” tra dichiarazione di sostenibilità e bilancio d’esercizio (es. coerenza delle ipotesi finanziarie). Si dovrà garantire che gli importi monetari citati nella sostenibilità siano riconciliabili con i prospetti contabili;
- consulenza alle PMI: il Modulo Base del Reg. 2026/1560 diventerà lo standard de facto per la consulenza alle PMI non quotate. Si dovranno implementare cruscotti di raccolta dati allineati a questo modulo per garantire la bancabilità dei clienti (accesso al credito);
- metriche sociali rigorose: l’ESRS S1 e il Modulo Base del VS pongono forte accento sulle metriche lavoristiche. Si dovranno estrarre e certificare dati su: contrattazione collettiva, divario retributivo di genere, salari adeguati (parametrati ai minimi legali e contrattuali) e formazione;
- i “lavoratori non dipendenti”: una delle sfide maggiori sarà mappare i “lavoratori nella forza lavoro propria”, ma non dipendenti (es. somministrati, autonomi operanti nelle sedi aziendali). I nuovi standard richiedono di conteggiare queste figure se esposte a impatti rilevanti;
- aggiornamento contrattualistica di supply chain: la presenza del “Limite per la catena del valore” (Reg. 1560) impone un’immediata revisione delle clausole ESG nei contratti di fornitura. Non è più giuridicamente sostenibile esigere da un fornitore con meno di 1.000 dipendenti una rendicontazione sproporzionata; le clausole dovranno essere riallineate all’Allegato II del Reg. 1560;
- tutela del segreto industriale: si dovranno verificare e validare le “omissioni” permesse dal nuovo ESRS 1 in materia di proprietà intellettuale e segreto commerciale, redigendo le relative motivazioni legali a presidio di eventuali contestazioni dei revisori;
- due diligence e CSDDD: i nuovi ESRS sono stati esplicitamente allineati alla Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence (Dir. UE 2024/1760). Le informative su governance, politiche sui diritti umani (ESRS S2, S3) e meccanismi di reclamo hanno ora una diretta valenza legale e di responsabilità civile.
I Regolamenti del 2026 segnano, dunque, la maturità della CSRD: meno narrazione, più dati comparabili e una solida protezione per le PMI.
Per i professionisti, la sfida passa dalla semplice “conformità” all’ingegnerizzazione di processi di raccolta dati efficienti, difendibili legalmente e integrati nei processi decisionali ed economico-finanziari delle aziende.