elementi probativi: l’isa italia 500, gli errori ricorrenti e la revisione proposta dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board)


Da Euroconferencenews.it

Nell’agosto 2026 lo IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board, l’organismo indipendente di normazione che stabilisce gli standard per la revisione contabile, ha posto in consultazione, fino al 15 dicembre, la bozza del nuovo ISA 500 (Revised), insieme alle proposte di revisione dell’ISA 330 e dell’ISA 520. È l’occasione per tornare sul principio che disciplina gli elementi probativi: cosa richiede oggi l’ISA Italia 500, dove si sbaglia più spesso nella pratica e cosa potrebbe cambiare.

Il quadro attuale

Gli elementi probativi sono le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui basa il proprio giudizio (ISA Italia 500, par. 5, lett. c), comprese quelle che contraddicono le asserzioni della direzione. Il revisore deve acquisirne in misura sufficiente ed appropriata per ridurre il rischio di revisione a un livello accettabilmente basso (ISA Italia 200, par. 17).

La sufficienza misura la quantità degli elementi probativi e dipende dal rischio di errori significativi valutato e dalla qualità degli elementi stessi; l’appropriatezza ne misura la qualità, cioè la pertinenza e l’attendibilità (par. 5, lett. b ed e). Le due misure sono correlate: una qualità più alta può ridurre la quantità necessaria, mentre un maggior numero di elementi probativi può non compensarne la scarsa qualità.

La pertinenza va riferita all’asserzione verificata. La conferma di un cliente estero è un elemento forte sull’esistenza del credito, ma dice poco sulla sua recuperabilità: il debitore può riconoscere il saldo ed essere insolvente. Per la valutazione servono l’analisi degli incassi successivi, dell’anzianità dello scaduto e della solvibilità del cliente. Quanto all’attendibilità, il principio propone alcune generalizzazioni, soggette a importanti eccezioni: le fonti esterne indipendenti prevalgono su quelle interne, le informazioni interne sono più attendibili se i controlli dell’impresa sono efficaci, ciò che il revisore acquisisce direttamente prevale su ciò che apprende per indagine, i documenti prevalgono sulle dichiarazioni orali e gli originali sulle copie.

Gli errori più frequenti

Nella revisione delle PMI le carenze sugli elementi probativi tendono a ripetersi. Le principali sono cinque.

Informazioni del gestionale prese per buone. Scadenzario clienti, tabulato di magazzino e registro cespiti diventano la base dei campionamenti senza che ne sia stata verificata l’accuratezza e la completezza, come richiede il par. 9. Se i controlli informatici non sono stati testati, servono procedure dirette: quadratura con la contabilità generale, confronto a campione con documenti e conte fisiche.

Conferme esterne gestite dal cliente. Indirizzi forniti dall’amministrazione e non verificati, richieste spedite dalla società, risposte che transitano dagli uffici: così la conferma perde gran parte del suo valore. L’ISA Italia 505 richiede che il revisore mantenga il controllo sulle richieste di conferma (par. 7).

Troppe indagini, pochi riscontri. Le spiegazioni della direzione e le attestazioni scritte sono elementi necessari, ma da sole non costituiscono elementi probativi sufficienti ed appropriati (ISA Italia 580, par. 4). Quanto riferito dal responsabile amministrativo va corroborato.

Perizie recepite senza esame. La conclusione della perizia sul fair value di un immobile o su un fondo rischi finisce nelle carte di lavoro senza che siano stati valutati competenza e obiettività dell’esperto, metodi e assunzioni, come richiede il par. 8.

Elementi contraddittori non risolti. Se due fonti non coincidono, il revisore deve stabilire quali modifiche o integrazioni alle procedure siano necessarie (par. 11) e, quando un’informazione è incoerente con le conclusioni finali su un aspetto significativo, documentare come ha affrontato l’incoerenza (ISA Italia 230, par. 11).

Cosa propone lo IAASB

La bozza conferma i concetti di sufficienza e appropriatezza, che lo IAASB ritiene consolidati. Cambia invece l’impostazione della definizione: un’informazione diventa elemento probativo solo dopo che il revisore vi ha applicato procedure di revisione, compresa la valutazione della sua pertinenza e attendibilità. Le novità principali sono quattro.

Primo, l’obbligo di considerare pertinenza e attendibilità diventa un obbligo di valutarle, qualunque sia la fonte dell’informazione (par. 11 della bozza). Secondo, l’attendibilità viene declinata in attributi: accuratezza, completezza, autenticità, assenza di distorsioni e credibilità. Il revisore considera quelli significativi nelle circostanze e lo IAASB precisa che non vanno usati come una checklist. Terzo, resta un requisito specifico sull’accuratezza e completezza delle informazioni prodotte dall’impresa (par. 12), che lo IAASB giustifica espressamente con i rilievi emersi nei controlli delle autorità di vigilanza. Quarto, per l’esperto della direzione si aggiunge l’obbligo di comprendere come la direzione abbia utilizzato le informazioni dell’esperto nella redazione del bilancio, comprese eventuali modifiche (par. 14).

Sugli strumenti tecnologici, intelligenza artificiale generativa compresa, lo IAASB ha scelto di non introdurre requisiti specifici, ritenendo prematuro fissare un modello unico, e rinvia a linee guida. La data di entrata in vigore non è ancora definita; in Italia il nuovo principio sarà applicabile solo dopo il recepimento con determina della Ragioneria Generale dello Stato.

Conclusioni

La bozza non modifica l’impianto del principio, ma rende più esplicito ciò che si chiede al revisore nel valutare l’attendibilità delle informazioni. Gli errori descritti sopra riguardano proprio questo aspetto e per correggerli non occorre attendere il nuovo standard: lo richiede già l’ISA Italia 500 in vigore. Nel prossimo articolo esamineremo le singole procedure: ispezione, osservazione, conferma esterna, ricalcolo, riesecuzione, procedure di analisi comparativa e indagine.

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