Da FiscoOggi.it
È online la versione aggiornata del software ISA 2025 CPB, che consente di calcolare e trasmettere telematicamente, in allegato al modello Redditi, l’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa, e la proposta di Concordato preventivo biennale. Aggiornata anche la procedura di controllo. Entrambi i prodotti informatici sono stati ridisegnati alla luce delle modifiche introdotte dal decreto correttivo del Cpb (Dlgs n. 81/2025) approvato dal Consiglio dei ministri il 4 giugno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (vedi articolo “Concordato preventivo biennale, in Gazzetta il decreto correttivo”).
l software di compilazione consente, tra l’altro, di trasmettere la proposta di Cpb “in via autonoma”, sganciata, cioè, dalla dichiarazione dei redditi, accompagnata dal solo frontespizio dei modelli Redditi 2025.
Inoltre, con la stessa procedura è possibile annullare – entro gli stessi termini validi per aderire alla proposta del Fisco (30 settembre) – una eventuale precedente adesione al Cpb effettuata per il biennio 2025/2026. La revoca può essere effettuata esclusivamente “in via autonoma” utilizzando il frontespizio dei modelli Redditi.
Intanto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 134 del 12 giugno 2025) il Dlgs n. 81/2025 che prevede non solo diverse modifiche e integrazioni al concordato preventivo biennale, ma anche degli interventi correttivi dei decreti attuativi della legge n. 111/2023 (Delega Fiscale), per rafforzare la collaborazione tra contribuenti e Fisco e migliorare il contenzioso tributario e il sistema sanzionatorio.
In particolare l’articolo 9 pone barriere all’ingresso per studi associati e professionisti, complicando di fatto l’accesso al concordato. Le nuove norme mirano infatti a prevenire l’elusione fiscale e si applicano dal 2025. Ecco nel dettaglio quanto stabilito negli articoli 9 e 10 del Decreto.
Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (articolo 9)
Per le opzioni esercitate per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto , viene escluso l’accesso ai benefici dell’istituto ai contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e che partecipano, contemporaneamente, ad associazioni (articolo 5, comma 3, lettera c) del Tuir), società tra professionisti (articolo 10 della legge n. 183/2011) o società tra avvocati (articolo 4-bis della legge n. 247/2012), a meno che non vi abbiano optato anche l’associazione o società. Contemporaneamente, le associazioni e le società cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non possono più determinare il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato. Stessa causa di cessazione per il singolo socio è prevista anche quando la società o l’associazione a non possa più determinare il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.
Relativamente alle cause di esclusione al Cpb previste dall’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), del Dlgs n. 13/2024, viene inoltre introdotta una norma di interpretazione autentica per cui per le società o gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta, effettuino un conferimento non è considerato tale il semplice apporto di capitale ma solo l’assegnazione di un’azienda o un ramo di essa.