terzo settore: chiude l’anagrafe Onlus, entro il 31 marzo l’iscrizione al runts. Le altre novità nel decreto legislativo del 4 dicembre


Da Cantiereterzosettore.it

Per le Onlus, ultimi mesi per accedere al Registro unico del Terzo settore evitando la devoluzione patrimoniale. C’è tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare istanza di iscrizione al Runts e pianificare il momento di accesso. Con un’informativa pubblicata ieri sul proprio sito, il ministero del Lavoro riepiloga i passaggi operativi connessi alla soppressione dell’Anagrafe Onlus, prevista per il 1° gennaio, indicando tempi e modalità per assumere la qualifica di Ets.

‘è poi il decreto legislativo su Terzo settore, crisi d’impresa, sport e Iva n. 186 del 4 dicembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2025 che contiene un pacchetto di misure che incide su più categorie di enti. Alcune sono correzioni tecniche, altre puntano a rendere più sostenibile l’adeguamento alla riforma fiscale per organizzazioni che operano con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Va evidenziato soprattutto il rinvio dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2036 del passaggio dal regime di “esclusione” a quello di “esenzione” Iva per gli enti non commerciali di tipo associativo. Come noto, tale passaggio, benché neutro fiscalmente (cioè senza generare nuove entrate per le casse dello Stato), avrebbe però comportato importanti ripercussioni dal punto di visto burocratico-amministrativo, fra i quali l’apertura della partita Iva per una parte importante di tali enti.

La proroga attesa da tempo, riduce l’incertezza ed elimina il rischio di un impatto amministrativo immediato per gli enti, lasciando tempo affinché anche a livello europeo maturi un diritto e una fiscalità propria per gli enti associativi.

Il provvedimento prevede poi alcuni altri aspetti di notevole interesse per gli Ets, operativi dal prossimo 1° gennaio, che qui vengono tratteggiati e sui quali procederemo ad un maggiore approfondimento nei prossimi giorni:

  • Nuovo art. 79-bis nel codice del Terzo settore: sul fronte imposte sui redditi, viene introdotta una disciplina sulle plusvalenze in caso di passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualifica fiscale. L’ente può optare per la sospensione della plusvalenza finché i beni restano destinati alle attività statutarie;
  • Regime Forfettario per Odv e Aps: viene portata a 85.000 euro la soglia per l’accesso al regime forfettario, intervenendo sia sul decreto legge 146/2021 (dove prima era di 65.000 euro) sia sull’art. 86 del codice del Terzo settore (in precedenza la soglia era posta a 130.000 euro);
  • Semplificazioni collegate al regime forfetario per Odv e Aps: viene eliminato il riferimento (contenuto nell’art. 86, comma 8 del codice) agli obblighi di certificazione dei corrispettivi per chi si avvale del regime forfettario; inoltre, viene aggiornato il dpr 696/1996 sugli esoneri dall’obbligo di certificazione circa le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche estendendolo anche alle Odv e alle Aps che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 86;
  • Allineamento del decreto Iva alla normativa sugli Ets: vengono sostituiti alcuni richiami alle “Onlus” con quelli agli “enti del Terzo settore”, in alcuni casi escludendo le imprese sociali costituite in forma societaria.
  • Iva al 5% per le imprese sociali: viene estesa l’aliquota agevolata per le prestazioni indicate nella Tabella A, parte II-bis (fra cui, ad esempio, quelle di ricovero e cura, oltre che le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale a favore di anziani e disabili), già prevista per le cooperative sociali e i loro consorzi, anche alle imprese sociali costituite in forma societaria;
  • Detrazione Iva per gli enti non commerciali: viene previsto che la detrazione sugli acquisti “promiscui” sia ammessa solo per la quota imputabile all’attività economica e viene introdotto l’obbligo di contabilità separata tra attività per cui si è soggetti passivi e attività per cui non lo si è;
  • Sport dilettantistico: viene aggiornata la legge 398/1991, precisando che il riferimento è alle “associazioni e società sportive dilettantistiche” di cui al dlgs 36/2021, ed allineando anche in tale disposizione il limite di 400.000 euro di ricavi commerciali per l’accesso a tale regime (limite che era, peraltro, già stato posto dalla legge 232 del 2016).

In sintesi, si tratta di diversi provvedimenti di natura fiscale attesi da tempo dagli Ets, che certamente aiuteranno ad una più ordinata e, si spera, semplice attuazione del nuovo regime fiscale.

Resta, tuttavia, ancora aperta una necessità cruciale e più che mai urgente: un intervento interpretativo organico da parte dell’Agenzia delle entrate, che sciolga i nodi applicativi ancora presenti e dia indicazioni operative chiare sulle decorrenze e sugli adempimenti connessi alla nuova fiscalità.

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