rottamazione quinquies: chi ha liti in corso può rinviare la scelta a settembre


Dal Sole24Ore.

In caso di omesso pagamento di una rata della rottamazione quinquies, il versamento successivo sarà imputato alla rata scaduta e così via a seguire. Ne deriva che si ha tempo fino a settembre per decidere se abbandonare eventuali contenziosi in corso che abbiano ad oggetto i carichi definibili.

Le Faq dell’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) impattano anche sugli intrecci tra definizione agevolata e contenziosi in corso. La disciplina della quinta edizione della sanatoria delineata nella legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025), mutuando le regole della rottamazione quater, distingue il perfezionamento amministrativo da quello processuale. Il primo, che comporta l’azzeramento delle somme aggiuntive alla sorte capitale – quali sanzioni e interessi – si ottiene solo con il pagamento integrale degli importi dovuti.

Gli effetti processuali, invece, si realizzano già con il pagamento della prima rata, in scadenza il 31 luglio prossimo. Questo comporta che, una volta eseguito tale versamento, una qualsiasi delle parti processuali (Ader, l’ente creditore o lo stesso contribuente) può chiedere al giudice l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

L’estinzione del processo

A tale scopo, la domanda di adesione prevede, come anche in passato, l’obbligo di indicare la pendenza di contenziosi riferiti a tutti o taluni dei carichi rottamabili e l’impegno a rinunciarvi. A quest’ultimo riguardo, peraltro, non è chiaro quali siano le conseguenze in caso di mancata comunicazione dell’impegno alla rinuncia. Per un verso, potrebbe sostenersi che l’effetto dell’estinzione del processo è una conseguenza legale e automatica della presentazione dell’istanza e del pagamento della prima rata. Sotto un altro profilo, potrebbe rilevarsi che l’impegno costituisce un elemento costitutivo della stessa validità della domanda di ammissione alla procedura, con la conseguente inammissibilità dell’istanza.

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