Dal Sole24Ore.
La legge 207/2023, all’articolo 1, comma 857 (legge di bilancio 2024), affida agli organi di controllo un compito nuovo e delicato: verificare l’utilizzo dei contributi pubblici di entità significativa ricevuti dalle società e riferirne al Mef. Si tratta di un ampliamento significativo del ruolo tradizionale del collegio sindacale, che da garante interno della corretta amministrazione diventa anche snodo informativo verso lo Stato sull’uso di risorse pubbliche. Dal punto di vista dei sindaci, questa evoluzione è comprensibile sul piano della politica legislativa, ma presenta diverse criticità che la disciplina attuativa dovrebbe affrontare in modo chiaro.
La norma individua come destinatari del nuovo obbligo gli «organi di controllo, anche in forma monocratica», senza distinguere tra collegio sindacale, sindaco unico, eventuali collegi di revisione in enti diversi dalle società e revisore legale esterno. Per chi esercita la funzione di controllo è essenziale che il decreto di attuazione chiarisca chi sia tenuto alle nuove verifiche e alla relazione al Mef, e come si coordini, nelle società di capitali, il ruolo del collegio sindacale con quello del revisore legale o della società di revisione. Il rischio è duplice: da un lato la sovrapposizione di funzioni, con duplicazioni di attività e costi; dall’altro la creazione di zone grigie in cui nessuno si considera responsabile del presidio sui contributi pubblici.
Quanto ai contributi interessati, la legge fa riferimento a quelli di entità significativa, concetto che rinvia sia a una soglia quantitativa, sia alla loro incidenza sulle grandezze di bilancio. L’intento è di non gravare l’organo di controllo per contributi marginali, tuttavia il testo non fornisce una definizione tecnica compiuta né criteri contabili per misurare la significatività. Restano aperte, ad esempio, le questioni se i diversi contributi percepiti nello stesso esercizio debbano essere sommati, se il raffronto vada effettuato con le entrate complessive o con il valore della produzione, se i contributi vadano inclusi o esclusi dal denominatore del rapporto. Dal punto di vista operativo, sarebbe auspicabile che la normativa attuativa fissasse soglie chiare – in valore assoluto e in termini percentuali – e criteri univoci di calcolo, accompagnati da esempi pratici.
L’organo di controllo è chiamato a svolgere verifiche sull’utilizzo dei contributi, per accertare che siano stati impiegati nel rispetto delle finalità indicate nei provvedimenti di concessione o per la realizzazione dei progetti finanziati. La legge, però, non indica l’ampiezza e la profondità dei controlli, se debbano essere integrali o a campione, quale livello di analisi documentale, né come modulare l’intensità delle verifiche in funzione della dimensione dell’ente e dell’ammontare dei contributi. Il decreto di attuazione dovrebbe almeno delineare uno «zoccolo duro» di controlli obbligatori, proporzionato alle dimensioni della società e alla rilevanza dei contributi, e chiarire in che misura l’organo di controllo possa fare affidamento sui sistemi di controllo interno già esistenti. Sarebbe utile che fossero suggeriti criteri e strumenti di documentazione – verbali, carte di lavoro, schemi di riepilogo – in modo da poter dimostrare, a posteriori, la ragionevolezza dell’attività svolta.
Un ulteriore profilo riguarda la relazione che i sindaci devono trasmettere al Mef, con le risultanze delle verifiche effettuate. La legge si limita a prevedere l’ obbligo informativo, senza precisare la cadenza, il termine di invio e il contenuto minimo. Per chi esercita la funzione di controllo, sarebbe importante un modello di relazione che indichi quali informazioni non possono mancare: ammontare e natura dei contributi, progetti finanziati, principali controlli eseguiti, criticità riscontrate. Allo stesso tempo, procedure telematiche semplici e stabili ridurrebbero il rischio che problemi tecnici si traducano in inadempimenti formalmente imputati all’organo di controllo.