Dal Sole24Ore.
La circolare 1/E del 19 febbraio 2026 segna un passaggio decisivo nella nuova fiscalità del Terzo settore e lo fa intervenendo su uno dei temi più sensibili per gli enti iscritti al Runts, ovvero il trattamento dei contributi pubblici. Dal 2026 non sarà più sufficiente ricevere finanziamenti pubblici per beneficiare della non imponibilità fiscale. A contare è, invece, la qualificazione complessiva dell’ente secondo i nuovi criteri introdotti dall’articolo 79 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore, Cts).
Si tratta di un cambio di prospettiva rilevante, soprattutto per gli enti (Ets) che operano stabilmente in convenzione con le amministrazioni pubbliche. Si pensi al settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e dell’inclusione sociale. La circolare chiarisce, infatti, che il contributo pubblico perde il ruolo “protettivo” che spesso aveva avuto nella prassi precedente e diventa fiscalmente neutro solo se inserito all’interno di un’attività svolta da un Ets qualificabile come non commerciale.
Verifica in due fasi
Il punto di partenza è l’articolo 79, comma 4, lettera b), del Cts, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito degli Ets non commerciali i contributi e gli apporti erogati dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, anche in regime convenzionato o accreditato, delle attività di interesse generale. Una disposizione che l’amministrazione finanziaria legge in stretta connessione con il nuovo impianto di qualificazione fiscale dell’articolo 79, costruendo così un meccanismo in due fasi.
Prima occorre verificare se l’attività di interesse generale sia svolta secondo criteri di non commercialità, cioè gratuitamente oppure dietro corrispettivi che non eccedono i costi effettivi, considerando anche gli eventuali apporti pubblici. Solo successivamente si procede alla verifica della natura fiscale dell’ente, confrontando entrate commerciali ed entrate non commerciali per stabilire se l’Ets possa essere considerato fiscalmente non commerciale.
È qui la vera novità del nuovo sistema. Il contributo pubblico non determina più automaticamente la neutralità fiscale dell’attività finanziata. Anzi, la non imponibilità del contributo diventa una conseguenza della natura dell’ente e non il presupposto per definirla.