codice della crisi: nell’accordo per i debiti tributari con attestazioni sulle veridicità dei dati aziendali, impossibile sostituire il revisore legale


Dal Sole24Ore.

Sempre in merito alle relazioni che devono accompagnare la proposta di accordo transattivo relativo ai debiti tributari, un’ulteriore questione interpretativa deriva dal fatto che in sede di preparazione delle prime proposte di accordo è emerso che spesso il revisore legale assimila la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali che gli è richiesta dall’articolo 23 a quella che annualmente rilascia a corredo del bilancio d’esercizio.

Tuttavia, la relazione prevista dall’articolo 23 ha una diversa natura e altro non è che l’attestazione della veridicità dei dati aziendali che nell’accordo di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo è rilasciata dal professionista indipendente previsto dall’articolo 2, lettera o) del Codice della crisi per i fini stabiliti dagli articoli 57 e 63 ovvero dagli articoli 87 e 88 del Codice della crisi.

Dalle prime esperienze relative a società in cui la carica di revisore legale è ricoperta da una società di revisione è inoltre emersa una certa ritrosia di alcune di queste (senza alcuna generalizzazione) a rilasciare una vera e propria attestazione della completezza e veridicità dei dati aziendali, preferendo esse limitarsi a elaborare le cosiddette agreed upon procedures (Aup), cioè l’esecuzione di specifici controlli senza l’espressione di un giudizio professionale o una certificazione, o comunque la revisione di specifiche voci di bilancio.

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