Dal Sole24Ore.
Accesso al concordato preventivo biennale per i professionisti associati con ostacoli. È operativo il software «Il tuo Isa 2026 Cpb», che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa e la trasmissione della proposta di concordato preventivo biennale. Per accedere alla proposta, oltre a valutarne la convenienza, i professionisti devono però verificare di essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 13/2024 e di non incorrere in alcuna causa di esclusione.
Le cause di esclusione
Con riferimento a queste ultime, l’articolo 11 del decreto legislativo 13/2024, modificato dal decreto legislativo 81/2025, prevede limitazioni specifiche per i lavoratori autonomi che svolgono anche l’attività in forma associata. In particolare, la lettera b-quinquies del comma 1 dell’articolo 11 prevede l’impossibilità di accedere alla proposta di concordato per i soggetti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo e, contemporaneamente, hanno partecipato a un’associazione professionale o a una società tra professionisti oppure a una società tra avvocati.
La stessa norma, però, prevede un’eccezione: la causa di esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato.
L’articolo 11, comma 1, alla lettera b-sexies), dispone inoltre che associazioni e società non possono aderire al concordato preventivo biennale se non aderiscono, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati.
Pertanto, qualora tutti i professionisti partecipanti a un’associazione professionale, a una Stp o a una Sta, nonché l’ente stesso, aderiscano alla proposta di concordato preventivo biennale, non sussistono cause di esclusione; diversamente, nel caso in cui anche uno solo dei soggetti interessati non aderisca, la causa di esclusione si estende a tutti i partecipanti.
Si può tuttavia verificare una situazione ancora più complessa, ossia quella in cui uno dei soggetti coinvolti non sia in possesso dei requisiti necessari per l’accesso al concordato e, pertanto, si trovi nell’impossibilità oggettiva di aderire alla proposta. Si pensi al caso di una Stp partecipata da più professionisti, tra i quali uno applica il regime forfettario; poiché quest’ultimo soggetto non può accedere al concordato preventivo biennale, l’adesione congiunta richiesta dalla norma risulta di fatto impossibile.
Su questi aspetti l’agenzia delle Entrate è intervenuta con alcuni chiarimenti.
Con la Faq 1 del 25 settembre 2026, richiamando la circolare 9/E del 24 giugno 2025, è stato chiarito che la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l’applicazione degli Isa quale, ad esempio, l’applicazione del regime forfettario, non preclude l’adesione al concordato preventivo biennale da parte dell’associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli Isa. Quindi, ad esempio, se all’interno della società uno dei soci non applica gli Isa perché beneficia di una causa di esclusione, gli altri possono comunque accedere alla proposta di concordato preventivo biennale.
Con la Faq 3 del 3 giugno 2026, è stato anche precisato che questa causa di esclusione non opera nel caso di Stp per le quali non è prevista l’applicazione degli Isa. In questa ipotesi, precisa la Faq, le limitazioni contenute nella lettera b-quinquies) dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13/2024 non assumono rilevanza per l’accesso al concordato preventivo biennale da parte dei singoli soci professionisti della Stp. Pertanto, in questa ipotesi, l’adesione dei singoli soci al concordato preventivo biennale non è vincolata ad alcun obbligo da parte degli altri soci della Stp.
Resta da chiarire se l’assenza dei requisiti di accesso in capo al singolo socio o associato (quale, ad esempio, la presenza di debiti tributari) possa compromettere l’adesione in capo agli altri soggetti. Le indicazioni fornite finora, infatti, riguardano fattispecie caratterizzate da un’impossibilità di accesso riconducibile alla posizione soggettiva del singolo contribuente.
I calcoli per il versamento
Attenzione, infine, al corretto versamento dell’acconto per l’anno 2026 nel caso di adesione. Devono, infatti, essere distinti due casi.
Il primo è quello dei professionisti che accettano la proposta di concordato preventivo biennale per la prima volta nel 2026; in questo caso, si applicano le regole contenute nell’articolo 20 del decreto legislativo 13/2024 e, nel caso di applicazione del metodo storico, è dovuta la maggiorazione del 10% sull’acconto.
I professionisti che, invece, accedono alla proposta di concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027 ma avevano già aderito alla proposta del biennio 2024-2025 devono calcolare l’acconto sul reddito concordato senza applicare alcuna maggiorazione (Faq 2 del 3 giugno 2026).