Da Euroconferencenews.it
Con il Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026 sono state aggiornate le linee guide operative della Composizione negoziata, già previste dal provvedimento del 21 marzo 2023 il quale, a sua volta, aveva aggiornato il Decreto 28 settembre 2021.
L’intervento del D.M. 23 aprile 2026 si inserisce, quindi, nell’ambito di un continuo processo di aggiornamento degli strumenti attuativi della CNC, conseguente sia alle modifiche legislative intervenute, sia alle indicazioni emerse in sede di prassi.
Il documento contiene le seguenti 7 sezioni:
- Sezione I – test pratico;
- Sezione II – check list per il piano di risanamento;
- Sezione II-bis – specificità dei piani negli strumenti di regolazione della crisi;
- Sezione III – protocollo di conduzione della procedura;
- Sezione IV – formazione degli esperti;
- Sezione V – piattaforma telematica;
- Sezione VI – scheda sintetica del professionista,
ed è corredato da 5 allegati operativi: i) indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate, ii) istanza online, iii) dichiarazione di accettazione composizione negoziata, iv) scheda sintetica profilo, v) indice relazione finale.
Uno dei principali aggiornamenti riguarda il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, il quale viene profondamente rivisto a livello di struttura.
Le nuove linee guida precisano, inoltre, che il test non diagnostica la crisi, ma contribuisce alla sua prognosi. Il test, infatti, non serve a individuare una situazione di crisi o insolvenza (non è un indicatore della crisi), ma consente piuttosto di misurare il grado di prevedibile difficoltà del percorso che l’imprenditore dovrà affrontare per il risanamento e in che misura, per il successo dell’operazione, siano necessarie iniziative in discontinuità rispetto al passato.
In particolare, il test pratico è volto a permettere all’imprenditore di valutare, attraverso la “consapevolezza” del debito da rimborsare e dei flussi che possono essere destinanti al suo servizio, in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento. Infatti, la complessità del risanamento è misurata attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari che possono essere posti in ogni periodo al suo servizio.
Per tali ragioni, il test può essere effettuato anche prima della predisposizione del piano di risanamento, fondandosi, in tal caso, sull’indebitamento e sull’andamento economico in essere, tenendo conto solo delle iniziative già adottate, senza considerare le strategie di intervento e le azioni solo pianificate per il superamento delle criticità.
In sostanza, l’esito del test consente di comprendere se sia sufficiente la sola ristrutturazione del debito (anche grazie alle iniziative eventualmente già realizzate per il miglioramento dei flussi al suo servizio) o se invece occorra anche una ristrutturazione aziendale volta ad un rafforzamento dei flussi, fornendo utili indicazioni sulla dimensione della prima e sull’intensità della seconda.