Enti del terzo settore: per gli organi di controllo perimetri ben definiti nei compiti di vigilanza e responsabilità limitata


Dal Ministero del Lavoro.

Le recenti modifiche al Codice civile non introducono obblighi specifici solo per gli Enti del Terzo Settore (ETS), ma incidono anche sulla loro governance quando sono dotati di organo di controllo (monocratico o collegiale), in quanto il Codice del Terzo Settore richiama, per quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai sindaci.

La novità più rilevante è la Legge 14 marzo 2025, n. 35, che ha riformato l’articolo 2407 del Codice civile sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

Per gli ETS ciò comporta, in sintesi, quanto segue:

  • Resta invariato il livello di diligenza richiesto. I componenti dell’organo di controllo devono continuare a svolgere l’incarico con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura della funzione, vigilando sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione.
  • È limitata la responsabilità patrimoniale, salvo il dolo. La riforma introduce un tetto al risarcimento dovuto dai sindaci per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri, quando non abbiano agito con dolo. Il limite è parametrato al compenso annuo percepito:
    • fino a 15 volte il compenso se questo non supera 10.000 euro;
    • fino a 12 volte il compenso se compreso tra 10.000 e 50.000 euro;
    • fino a 10 volte il compenso se superiore a 50.000 euro.
  • Termine di prescrizione definito. L’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci si prescrive in cinque anni dal deposito della relazione allegata al bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il danno. Si tratta di una delle innovazioni più significative della riforma.

Quali sono gli effetti pratici per gli ETS?

Per gli enti del Terzo Settore non cambiano i compiti di vigilanza previsti dagli articoli 30 e seguenti del Codice del Terzo Settore. L’organo di controllo continua infatti a dover:

  • vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto;
  • verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • controllare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento;
  • esercitare, ove previsto, anche la revisione legale dei conti;
  • vigilare sul perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e sull’osservanza delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

La riforma, quindi, non alleggerisce i doveri di controllo, ma riduce l’esposizione economica personale dei componenti dell’organo di controllo in caso di responsabilità colposa, mantenendo invece illimitata la responsabilità in presenza di dolo.

In termini pratici, per gli ETS la modifica rappresenta soprattutto una maggiore tutela dei professionisti che accettano incarichi negli organi di controllo, senza diminuire l’intensità e l’estensione delle verifiche che sono chiamati a svolgere.

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