Dalla corte costituzionale una sentenza sulla applicazione dell’Irap alle associazioni professionali


Da Giurcost.org

Su segnalazione del Vice presidente dell’INRL, Carlo Pontesilli, una interessante sentenza (n. 153/2026) della Corte costituzionale che affronta il tema dell’assoggettamento all’IRAP delle associazioni professionali tra notai (ma può riguardare anche altre associazioni professionali), dopo l’esclusione dall’imposta prevista, dal 2022, per i professionisti persone fisiche.

In sintesi, la Corte ha stabilito che:

  • non è incostituzionale la normativa che esclude dall’IRAP le persone fisiche ma non, automaticamente, le associazioni professionali;
  • tuttavia, ha chiarito che un’associazione professionale è soggetta a IRAP solo se l’attività viene effettivamente svolta in forma associata;
  • se, invece, i singoli notai esercitano personalmente e autonomamente la loro funzione, utilizzando l’associazione soltanto come strumento organizzativo o per la ripartizione dei proventi, l’IRAP non è dovuta, perché l’attività resta imputabile alle persone fisiche, già escluse dall’imposta dal 2022.

In sostanza, la Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale, ma ha fornito un’interpretazione che limita l’applicazione dell’IRAP: non conta la mera esistenza dello studio associato, bensì il concreto modo in cui viene esercitata l’attività professionale.

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Qui a seguire, il testo integrale della sentenza:

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE

ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio

MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 8,

della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e 5, comma 3, lettera c), del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle

imposte sui redditi), promosso dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze,

sezione 1, nel procedimento vertente tra Studio notarile G.-V. associazione professionale, V. G.

e C. V. e Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Firenze, con ordinanza del 17

novembre 2025, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Visto l’atto di costituzione di Studio notarile G.-V. associazione professionale, V. G. e C. V.;

udito nell’udienza pubblica dell’8 luglio 2026 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;

udito l’avvocato Thomas Tassani per lo Studio notarile G.-V. associazione professionale, V.

G. e C. V.;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 17 novembre 2025 (reg. ord. n. 254 del 2025), la Corte di giustizia

tributaria di primo grado di Firenze, sezione 1, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 41

della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1,

comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e 5, comma 3, lettera c), del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo

unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non prevede «l’esenzione dall’IRAP delle

associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma

associata dell’attività notarile».

2.– Il giudice rimettente espone che l’associazione professionale notarile ricorrente aveva

proposto istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell’imposta regionale

sulle attività produttive (IRAP) versata per il 2022, ritenendo di doverne essere esente in forza

del richiamato art. 1, comma 8, della legge n. 234 del 2021, secondo cui detta imposta «non è

dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui

alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del

1997».

L’associazione medesima ha poi impugnato il silenzio dell’Agenzia delle entrate, deducendo

che l’attività professionale notarile, ancorché svolta in forma associata, avrebbe sempre

carattere personale, perché implica l’esercizio di una pubblica funzione; di conseguenza

l’associazione professionale dovrebbe essere esente dall’IRAP come le singole persone fisiche

che esercitano la medesima professione.

3.– La Corte di giustizia tributaria osserva, invece, che l’equiparazione, «[a]i fini delle

imposte sui redditi», delle «associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone

fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni» alle società semplici, in forza

dell’art. 5, comma 3, lettera c), t.u. imposte redditi, si applicherebbe anche alle associazioni tra

notai, «per l’ampiezza della definizione», e ne implicherebbe l’assoggettamento all’IRAP, dato

che le società semplici vi sono assoggettate ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività

produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di

una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).Applicando la norma così interpretata, il ricorso dovrebbe, pertanto, essere rigettato; da

qui la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1,

comma 8, della legge n. 234 del 2021 e 5, comma 3, lettera c), t.u. imposte redditi.

4.– In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che le associazioni

professionali sono regolate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli

studi di assistenza e di consulenza), sono autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici

ex art. 36 del codice civile, sono prive di personalità giuridica, e non derogano al principio di

personalità della prestazione professionale sancito dall’art. 2232 cod. civ.

Sempre secondo il rimettente, «[l]a riferibilità della prestazione e dell’attività al singolo

professionista, già desumibile dalla disciplina delle associazioni professionali, è ancor più

evidente ed inderogabile con riferimento all’esercizio della funzione notarile», che «assume i

connotati di una pubblica funzione, che per legge non può essere esercitata in forma

societaria». Lo stesso art. 82, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del

notariato e degli archivi notarili) consente associazioni di notai solamente «per mettere in

comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in

quote uguali o disuguali»; attribuendogli così «una dimensione esclusivamente interna […], che

non incide né sul rapporto con i clienti né sull’esercizio dell’attività e della funzione pubblica,

in modo ben più marcato di quanto avviene per le altre associazioni professionali».

L’attività notarile svolta dal notaio all’interno di una associazione professionale «rimane

sempre e comunque riferibile alla persona fisica, giammai all’associazione» ed è, quindi,

equiparabile a quella svolta dal notaio in forma individuale, che è esclusa dall’IRAP.

Ad avviso del rimettente, allora, si diversificherebbero «due situazioni invece del tutto

equiparabili, l’attività notarile svolta al di fuori di un’associazione professionale e quella svolta

nell’ambito di una associazione professionale». Situazioni che sarebbero equiparabili quanto a

«natura, […] modalità normative di svolgimento e di responsabilità, nonché di riferibilità

dell’esercizio e del risultato dell’attività comunque al singolo notaio». Da ciò la violazione del

«canone di uguaglianza di cui all’art. 3 e 53, comma 1, Cost.».

5.– Le questioni sarebbero non manifestamente infondate anche in riferimento all’art. 41

Cost., in quanto «la tassazione IRAP dell’attività professionale svolta in forma associata»

inciderebbe «sul libero esercizio dell’attività economica», sfavorendo e, quindi, disincentivando

le aggregazioni professionali.

6.– Ad avviso della Corte rimettente, infine, le questioni dovrebbero essere limitate alle

sole associazioni notarili, sia perché «presenta[no] aspetti peculiari», sia perché il giudizio a

quo è instaurato da un’associazione notarile.

7.– Si sono costituiti in giudizio lo Studio notarile G.-V. e i singoli notai V. G. e C. V.,

ricorrenti nel giudizio principale, che hanno chiesto che le questioni siano dichiarate fondate.

Ad avviso della difesa delle parti, le questioni sarebbero rilevanti perché, se accolte,

l’associazione professionale non sarebbe assoggettata all’IRAP e, di conseguenza, la sua

domanda di condanna dell’Agenzia delle entrate al rimborso del tributo versato per il 2022

dovrebbe essere accolta.

8.– In punto di non manifesta infondatezza, la parti osservano che l’art. 2, comma 1, ultimo

periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997, secondo cui l’«attività esercitata dalle società e dagli enti,

compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di

imposta», si riferisce a «tutti i soggetti collettivi, indipendentemente dalla natura economica o

non, commerciale o non, dell’attività esercitata», e presume che la loro attività sia sempre

rilevante ai fini impositivi, considerando determinante la «dimensione superindividuale edimpersonale» del soggetto collettivo, più che la sua «struttura organizzativa materiale».

Con l’art. 1, comma 8, della legge n. 234 del 2021, secondo cui l’IRAP «non è dovuta dalle

persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni», il legislatore

avrebbe «inciso sul presupposto impositivo in modo simile (ma con effetti opposti)»,

attribuendo cioè «esclusivo rilievo all’elemento soggettivo e svalutando quello

materiale/quantitativo».

Il vigente sistema prevederebbe, quindi, «due qualificazioni normative “uguali e

contrarie”»: le persone fisiche non sarebbero mai in grado di realizzare il presupposto

impositivo e la loro attività non potrebbe mai definirsi autonomamente organizzata; per le

società e per gli enti si configurerebbe, in ogni caso, il presupposto impositivo, in quanto

soggetti presuntivamente idonei a esprimere l’autonoma organizzazione.

La «diversa definizione del presupposto impositivo (e dell’autonoma organizzazione) in

funzione della variabile soggettiva (ossia del soggetto, persona fisica o società/ente, cui è

riferibile l’attività)» troverebbe giustificazione nella «differenza strutturale tra le due tipologie

di soggetti».

Le società e gli enti si caratterizzerebbero per una «dimensione normativa

dell’organizzazione» e per una «spersonalizzazione» dell’attività, «riferibile […] alla struttura

collettiva e non a singole persone fisiche che operano all’interno dell’ente». Tali caratteristiche

non sussisterebbero, invece, «con riferimento all’attività svolta da una persona fisica».

Nonostante il legislatore nulla abbia detto sulle associazioni professionali – continua la

difesa delle parti – l’Agenzia delle entrate (circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, recante «Articolo

1, commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – Tassazione

Irpef e esclusione dall’Irap») e la giurisprudenza di legittimità (viene richiamata Corte di

cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 aprile 2016, n. 7291) hanno ritenuto che, in virtù

della loro equiparazione alle società semplici ex art. 5, comma 3, lettera c), t.u. imposte redditi,

debbano essere ricomprese nella presunzione di cui all’art. 2, comma 1, ultimo periodo, del

d.lgs. n. 446 del 1997 per le società e gli enti e, quindi, assoggettate all’IRAP. Tuttavia,

«l’opzione legislativa/interpretativa di ritenere che le associazioni professionali realizzino il

presupposto di imposta negli stessi termini in cui ciò avviene per società ed enti,

evidenzi[erebbe] la chiara violazione degli artt. 3 e 53, comma 1, Cost.». Ciò varrebbe, in

particolar modo, per le associazioni notarili, ove l’attività professionale e i risultati della stessa

sarebbero riferibili ai singoli notai persone fisiche, e non a un soggetto collettivo e

impersonale, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità e dalla legge notarile.

Peraltro, «[l]a specificità dell’associazione notarile […] è basata sulle caratteristiche peculiari

del ruolo del notaio nell’ordinamento», la cui attività non può essere esercitata in forma

societaria poiché «rappresenta una funzione pubblica, come tale riconducibile sempre e solo al

notaio persona fisica», «documentata dai Repertori notarili, [che sono riferiti] solo ai singoli

notai» e assoggettata a «un controllo pubblico particolarmente incisivo sul corretto esercizio

della funzione». L’associazione notarile si risolverebbe, dunque, «in un modulo negoziale di

attività professionali esercitate direttamente da persone fisiche», che «non può mai dirsi

“comune” e nemmeno può essere riferita […] ad un “ente” diverso dai singoli [notai]».

9.– Tanto premesso, «la scelta (legislativa e interpretativa) di riferire l’esclusione di cui

all’art. 1, comma 8, legge n. 234/2021 alle sole persone fisiche che non svolgono l’attività

nell’ambito di una associazione professionale» sarebbe irragionevole, così come

«l’equiparazione tra associazioni professionali e società semplici» derivante dal combinato

disposto degli artt. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997 e 5, comma 3, lettera c),

t.u. imposte redditi.

In particolare, la violazione del principio di eguaglianza tributaria di cui agli artt. 3 e 53Cost., emergerebbe sia perché si trattano in modo analogo situazioni diverse – le attività

professionali svolte in un contesto associativo sono assimilate alle attività di società ed enti –

sia perché si trattano in modo differente situazioni analoghe – l’attività notarile svolta in forma

individuale, che è esclusa dalla tassazione, e quella esercitata in forma associata, che vi è

assoggettata.

Le disposizioni censurate, infine, lederebbero anche l’art. 41 Cost., perché incentivano «i

professionisti a sciogliere le associazioni per esercitare l’attività in forma individuale per

conseguire un risparmio d’imposta».

10.– In vista dell’udienza pubblica, il Consiglio nazionale del notariato ha presentato

un’opinione scritta in qualità di amicus curiae, ammessa con decreto presidenziale del 4

maggio 2026, sostenendo la fondatezza delle questioni sollevate.

È stato, in particolare, evidenziato come i notai «in nessun caso possono costituire

associazioni “per l’esercizio in forma associata” della funzione/professione di notaio e […]

l’associazione tra notai, pur consentita dalla legge in una forma del tutto peculiare, non può

essere, in alcun modo, equiparata alle società semplici».

L’art. 82 della legge notarile, infatti, permette le associazioni tra notai solamente «per

mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in

parte, in quote uguali o disuguali, ma tale libertà associativa non attiene, in nessun caso, alla

“messa in comune” dell’attività».

Nel caso dell’associazione notarile, quindi, mancherebbe il presupposto dell’imposizione

fiscale, ossia l’esercizio in forma associata della professione, perché la professione notarile,

che costituisce una pubblica funzione, è esercitata in forma individuale, rimanendo sempre

riferibile alla singola persona fisica e non all’associazione professionale. Sarebbe, pertanto,

irragionevole «sottoporre ad IRAP il notaio che abbia stretto associazione», così creando «una

pericolosa eguaglianza tra società e associazione notarile».

Inoltre, «imponendo [l’]IRAP ai notai associati, ma non a coloro che non fanno parte di

alcuna associazione», si creerebbe una «discriminazione tra notai che, pur svolgendo tutti la

medesima attività, sarebbero sottoposti, o meno, ad una imposta in virtù di una scelta

associativa che, a quel punto, diverrebbe più complessa da adottare».

Considerato in diritto

11.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 254 del 2025), la Corte di giustizia

tributaria di primo grado di Firenze, sezione 1, dubita, in riferimento agli artt. 3, 53 e 41 Cost.,

della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della legge n.

234 del 2021 e 5, comma 3, lettera c), t.u. imposte redditi.

In particolare – osserva la Corte rimettente – il censurato art. 1, comma 8, ha previsto che,

a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti

attività commerciali, arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 3 del

d.lgs. n. 446 del 1997.

La suddetta norma di esclusione non si applicherebbe – come chiarito anche dalla Agenzia

delle entrate nella circolare 4/E/2022 – alle «associazioni senza personalità giuridica costituite

fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni», che

continuerebbero, pertanto, a essere assoggettate al tributo.L’art. 3, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, infatti, nell’individuare i soggetti

passivi di imposta, include «le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma

dell’articolo 5, comma 3», t.u. imposte redditi «esercenti arti e professioni» previste dall’art.

53, comma 1, del medesimo testo unico. Il menzionato art. 5, comma 3, lettera c), a sua volta,

prevede che «le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per

l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici».

Ad avviso del rimettente, l’equiparazione delle associazioni professionali alle società

semplici, in forza del citato art. 5, comma 3, lettera c), t.u. imposte redditi, si applicherebbe

anche alle associazioni di notai, «per l’ampiezza della definizione», e ne implicherebbe

l’assoggettamento all’IRAP.

Tanto premesso, la Corte rimettente lamenta che le disposizioni censurate, nella parte in

cui non prevedono «l’esenzione dall’IRAP delle associazioni senza personalità giuridica

costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata dell’attività notarile»,

violerebbero il principio di eguaglianza tributaria di cui agli artt. 3 e 53 Cost.

Esse, infatti, diversificherebbero «due situazioni invece del tutto equiparabili, l’attività

notarile svolta al di fuori di un’associazione professionale e quella svolta nell’ambito di una

associazione professionale», quanto a «natura, […] modalità normative di svolgimento e di

responsabilità, nonché di riferibilità dell’esercizio e del risultato comunque al singolo notaio».

Le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto anche con l’art. 41 Cost., in quanto «la

tassazione IRAP dell’attività professionale svolta in forma associata» inciderebbe «sul libero

esercizio dell’attività economica», sfavorendo, e quindi disincentivando, le aggregazioni

professionali.

12.– È opportuno ricostruire, brevemente, il quadro normativo e giurisprudenziale di

riferimento.

12.1.– Come già rilevato da questa Corte, l’IRAP – «che a suo tempo è stata introdotta

nell’ordinamento per incrementare l’autonomia finanziaria delle regioni, sostituendo cinque

preesistenti e diversificate forme di prelievo» – trova «la sua specifica giustificazione nella

manifestazione di una capacità produttiva derivante dal potere di organizzazione e

coordinamento dei fattori della produzione» (sentenza n. 21 del 2024).

Con essa, il legislatore «ha individuato quale nuovo indice di capacità contributiva, diverso

da quelli utilizzati ai fini di ogni altra imposta, il valore aggiunto prodotto dalle attività

autonomamente organizzate», che «altro non è che la nuova ricchezza creata dalla singola

unità produttiva, che viene, mediante l’IRAP, assoggettata ad imposizione ancor prima che sia

distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione, trasformandosi in reddito per

l’organizzatore dell’attività, i suoi finanziatori, i suoi dipendenti e collaboratori» (sentenza n.

156 del 2001; in senso analogo, da ultimo, sentenze n. 171 e n. 21 del 2024).

Infatti, «[i]l presupposto dell’IRAP è stato individuato nell’esercizio abituale di un’attività

autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla

prestazione di servizi, nonché, in ogni caso, nell’attività esercitata da società ed enti, compresi

gli organi e le amministrazioni dello Stato (art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997)»

(sentenza n. 12 del 2022).

L’art. 2, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997 specifica, come accennato, che

«[l]’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello

Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta». Quindi, per le società e gli enti il

requisito organizzativo si considera ex lege configurato, con l’effetto che l’imposta è sempre

dovuta.Con riferimento ai soggetti passivi dell’imposta, l’art. 3, comma 2, lettera c), del medesimo

decreto individua, tra gli altri, «le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse

equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del […] testo unico [delle imposte sui redditi]

esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, [oggi, art. 53, comma 1] del

medesimo testo unico».

Quanto alle associazioni professionali, invece, la legge sull’IRAP non ne fa menzione, ma

l’art. 5, comma 3, lettera c), t.u. imposte redditi, a cui rinvia il menzionato art. 3 del d.lgs. n.

446 del 1997, dispone, in via generale ai fini delle imposte sui redditi, l’equiparazione tra «le

associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma

associata di arti e professioni [e] le società semplici», con la conseguenza che anche le prime

sono assoggettate a IRAP.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ritiene che anche l’attività svolta dalle

associazioni professionali «costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi

perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma

organizzazione» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 14 aprile 2016, n. 7371 e n.

7291 del 2016; nello stesso senso, ex multis, sezione tributaria, sentenze 4 giugno 2019, n.

15203 e 7 febbraio 2019, n. 3622, nonché ordinanze 26 novembre 2019, n. 30873, 21 ottobre

2019, n. 26848 e 19 maggio 2017, n. 12763).

La medesima giurisprudenza afferma, però, l’«esclusione da[ll’]IRAP delle […] associazioni

professionali e degli studi associati» esercenti attività di lavoro autonomo, quando sia

dimostrato «che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata» (Corte di

cassazione, sezione tributaria, ordinanze 27 aprile 2022, n. 13129 e 13 dicembre 2021, n.

39578).

Le associazioni professionali, quindi, possono sottrarsi al pagamento dell’IRAP non già

provando «l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata

dell’attività», che, secondo la giurisprudenza costituente diritto vivente, è in essa implicita,

«ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa» (Cass., sez.

un. civ., n. 7371 del 2016).

12.2.– Occorre poi ricordare che, «per effetto di numerose modifiche normative, che nel

tempo si sono stratificate sul quadro originario, la disciplina sulla determinazione della base

imponibile dei singoli settori di attività e sulla natura dei soggetti passivi si è sviluppata in

modo assai articolato e complesso, risultando caratterizzata da “regimi particolari,

specificamente individuati dal legislatore in ragione delle diverse attività” (sentenza n. 12 del

2022)» (sentenza n. 21 del 2024).

Per quel che qui interessa, l’art. 1, comma 8, della legge n. 234 del 2021 ha previsto che, a

decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti

attività commerciale, artistica o professionale, inserendosi in quella «linea di tendenza rivolta

al progressivo svuotamento di tale imposta» già posta in evidenza da questa Corte (ancora,

sentenza n. 21 del 2024).

L’intervento legislativo, come emerge con chiarezza dai lavori preparatori, persegue la

ratio – oltre che di riduzione del carico impositivo a favore di detti soggetti – di semplificazione

applicativa dell’imposta.

Sin dalla sentenza n. 156 del 2001, infatti, questa Corte ha escluso che «l’elemento

organizzativo» sia connaturato all’«attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere

di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di

organizzazione di capitali o lavoro altrui», con la conseguenza che, in tal caso, «risulterà

mancante il presupposto stesso dell’imposta».Operando una delimitazione negativa della sfera di applicazione del tributo mediante una

ricognizione dei soggetti passivi, la legge n. 234 del 2021 ha, quindi, eliminato la necessità di

verificare, caso per caso, se la struttura organizzativa di cui si avvale il professionista sia tale

da giustificare l’imposizione, superando le relative incertezze applicative. L’attività economica,

infatti, non è mai idonea a realizzare il presupposto di imposta se riferibile a una persona

fisica, che non può (più) assumere la veste di soggetto passivo di essa.

Il censurato art. 1, comma 8, insomma, ha limitato la soggettività passiva dell’IRAP alle

sole entità diverse dalle persone fisiche, operando una distinzione in funzione della forma di

svolgimento dell’attività, individuale o collettiva, indipendentemente dalla presenza del

requisito dell’autonoma organizzazione.

13.– Tanto premesso, le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo

grado di Firenze non sono fondate nei termini che seguono.

Il rimettente muove dal presupposto interpretativo secondo cui il combinato disposto delle

disposizioni censurate escluderebbe, dall’ambito applicativo dell’IRAP, le “persone fisiche”

esercenti attività professionale e non le “associazioni” tra di esse costituite, indipendentemente

dall’esercizio in forma associata della medesima attività. Ciò varrebbe anche per le

associazioni professionali costituite tra notai ai sensi dell’art. 82 della legge notarile, che

rimarrebbero, pertanto, sempre assoggettate al tributo.

Tale assunto è erroneo.

Si è già posto in evidenza che, ai sensi degli artt. 3, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 446

del 1997 e 5, comma 3, lettera c), t.u. imposte redditi, a cui il primo rinvia, sono soggetti

passivi dell’IRAP anche «le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone

fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni».

Come emerge dalla lettera della norma, che fa riferimento all’«esercizio in forma

associata» di arti e professioni, però – ai fini dell’equiparazione di dette associazioni alle

società semplici e, quindi, della loro configurabilità quali soggetti d’imposta, diversi e autonomi

rispetto alle persone fisiche che le compongono – non è sufficiente che si sia in presenza di

un’associazione professionale (o studio associato, che dir si voglia), essendo invece necessario

che, nell’ambito di essa, l’attività professionale sia svolta in comune, ossia, appunto, «in forma

associata» dai professionisti che ne fanno parte.

Per contro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (richiamata al punto 12.1.), se

l’attività professionale è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli

professionisti, ciò prevale sulla forma associativa prescelta e l’imposta non trova applicazione.

In tal caso, infatti, detta attività, pur essendo esercitata nell’ambito di uno studio associato, è

riferibile non all’associazione, ma alle persone fisiche che costituiscono il vincolo associativo.

Persone fisiche che, come chiarito, sono escluse dall’applicazione del tributo proprio in forza

del censurato art. 1, comma 8, della legge n. 234 del 2021.

Con l’introduzione di tale previsione, infatti, è reso ancora più evidente che l’aspetto

qualificante, nell’applicazione del tributo, è divenuto l’autonomia funzionale nell’esercizio

dell’attività professionale: l’imposta viene in rilievo solo se vi è un fenomeno di

“spersonalizzazione” di detta attività, tale da renderla ascrivibile direttamente al soggetto

collettivo. Ciò significa che – diversamente da quanto accade nelle società o negli enti – nelle

associazioni professionali tale fenomeno di “spersonalizzazione” non sempre si verifica, perché

è ben possibile che l’associazione non eserciti attività professionale in proprio, ma esaurisca la

sua funzione a meri fini organizzativi o economici interni all’associazione stessa. Si pensi, ad

esempio, all’ipotesi in cui siano i singoli professionisti a svolgere, individualmente e

separatamente, la propria attività professionale e l’associazione venga costituita al mero scopodi regolare rapporti giuridici non strettamente professionali, benché strumentali all’esercizio

della professione: come la ripartizione delle spese e dei proventi, la locazione di un ufficio,

l’acquisto di beni strumentali o la regolamentazione delle prestazioni del personale ausiliario.

È per questo motivo che il legislatore, nel definire la soggettività passiva dell’IRAP e nel

fissare l’equiparazione tra associazioni professionali e società semplici, ha attribuito rilievo alla

forma – individuale o associata – dell’esercizio dell’attività professionale. Ne discende che, ove

la professione sia svolta in forma individuale, l’imposta non è comunque dovuta, a prescindere

dalla sussistenza o meno di un’autonoma organizzazione. Pertanto, se «i singoli professionisti

hanno concretamente esercitato in modo autonomo e non associato l’attività professionale»,

l’imposta è esclusa, non potendo essere applicata «sulla base della mera sussistenza dello

Studio associato» (Cass., ord. n. 39578 del 2021).

14.– L’opposta interpretazione finirebbe per contrastare con i parametri evocati dal

rimettente, con la conseguenza che l’interpretazione qui rappresentata finisce per trovare

conferma in una lettura delle disposizioni costituzionalmente orientata, idonea a rendere il loro

enunciato normativo conforme, in particolar modo, agli artt. 3 e 53 Cost., assicurando che lo

svolgimento dell’attività professionale – quando privo del suddetto connotato della “forma

associata” – sia indifferente, ai fini dell’eguale esclusione dall’imposta, tanto per il singolo

professionista che per l’associazione professionale.

È evidente, infatti, che un’equiparazione tra le associazioni professionali e le società, anche

laddove l’incarico sia conferito al singolo professionista e l’attività professionale sia svolta

individualmente e autonomamente dalla persona fisica, finirebbe per contrastare con gli artt. 3

e 53 Cost., differenziando senza adeguate giustificazioni situazioni eguali, nonché con l’art. 41

Cost., rappresentando un disincentivo alla scelta associativa incidente sulla libertà di iniziativa

economica privata.

15.– Le considerazioni che precedono non possono che riflettersi sul piano probatorio.

Posto, infatti, che l’attività professionale è svolta, di regola, individualmente e che alcune

attività sono riservate, dalle rispettive leggi professionali, al singolo professionista inteso come

persona fisica, il legislatore, all’art. 5, comma 3, lettera c), t.u. imposte redditi, ha previsto un

requisito di assimilazione fra le società e le associazioni professionali. Requisito che consiste

nell’esercizio «in forma associata» della professione e di cui – per poter applicare

l’equiparazione – è onere dell’amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza.

Ciò, ovviamente, non deve legittimare condotte elusive da parte del contribuente, nella

prospettiva di una leale collaborazione tra l’amministrazione finanziaria e il privato, che – come

questa Corte ha avuto modo di rilevare (sentenza n. 137 del 2025) – trova giustificazione, nella

concezione costituzionale, nel pactum unionis (piuttosto che in quello subiectionis), posto a

fondamento del dovere tributario. Leale collaborazione che si impone tanto all’amministrazione

finanziaria (in termini, ad esempio, di doveri di informazione, di rispetto del contradditorio o di

obblighi motivazionali), quanto al contribuente (che ha, tra l’altro, il dovere di fornire nelle

dichiarazioni fiscali informazioni complete e veritiere, di rispondere con tempestività e

correttezza alle richieste da parte dell’amministrazione finanziaria di chiarimenti o di

documentazione e di evitare comportamenti evasivi o fraudolenti che possano ostacolare il

corretto funzionamento del sistema fiscale).

Tali principi sono essenziali anche per regolare l’ipotesi in cui, nell’ambito della medesima

associazione, l’attività professionale sia svolta dai professionisti “associati” in parte in modo

individuale, in parte in forma associata. In tal caso, il reddito di «esclusiva derivazione del

lavoro professionale svolto dai singoli associati», cioè «generato unicamente dal lavoro

personale di questi» (Cass., ord. n. 13129 del 2022), non sarà assoggettato a IRAP, se

adeguatamente separato da quello prodotto dalle altre attività espletate avvalendosidell’organizzazione dell’associazione professionale.

16.– Sulla base delle considerazioni che precedono, le associazioni di notai – su cui vertono

le odierne questioni e che rilevano nel giudizio a quo – difettano, di regola, del requisito

dell’effettivo svolgimento in forma associata della relativa attività e, dunque, non costituiscono

un soggetto di imposta diverso dai singoli notai associati.

L’attività del notaio, infatti, pur essendo annoverabile tra le libere professioni, presenta i

connotati della pubblica funzione – quali la terzietà, la doverosità del ministero, il controllo di

legalità, la specifica competenza territoriale, il dovere di assistenza alla sede – che le

attribuiscono un carattere spiccatamente personale. Di regola, dunque, l’associazione di notai,

costituita ai sensi dell’art. 82 della legge notarile, è priva di una «sua autonomia strutturale e

funzionale» (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 21 novembre 2023, n. 32248) e ha,

invece, un «rilievo meramente interno (Cass., 12 marzo 1987, n. 2555), attinente ad una

modalità di distribuzione degli onorari, senza alcuna interferenza sull’attività notarile, che

resta personalissima» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 21 ottobre 1997, n. 10354

e, nello stesso senso, 5 marzo 1997, n. 1933).

17.– Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della legge n. 234 del 2021 e 5, comma 3,

lettera c), t.u. imposte redditi, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 41 Cost., vanno

dichiarate non fondate nei sensi di cui in motivazione, in quanto è possibile un’interpretazione

adeguatrice conforme agli evocati parametri costituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n.

234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il

triennio 2022-2024) e 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 53 e 41 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo

grado di Firenze, sezione 1, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio

2026.

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