Dal Sole24Ore.
Tratto da articolo di Filippo D’Aquino e Gianluca Minniti
Nella composizione negoziata, l’ombrello protettivo può salvaguardare il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, fermo restando che i relativi provvedimenti devono essere assoggettati alla disciplina delle misure cautelari (articolo 19, comma 1, Codice della crisi), con le differenze di regime rispetto a quello che governa le ordinarie misure protettive (si veda il Tribunale di Prato, 22 gennaio 2024).
Con l’ordinanza del 10 luglio 2026, il Tribunale di Brescia – dopo aver evidenziato che il socio di società di persone non riveste per ciò solo la qualità di imprenditore, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione, 13116/2004) – ha premesso che le misure riguardano beni nella titolarità di soggetti diversi dall’imprenditore (quindi non «sul suo patrimonio») e che quelli da sottoporre a cautela non sono «beni o diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa» (articolo 18, comma 3, Codice della crisi).
Pur avendo riconosciuto l’astratta concedibilità anche di misure a cautela di beni dei soci illimitatamente responsabili diversi da quelli con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, il provvedimento ha negato, nel caso concreto, la concessione delle misure protettive e cautelari invocate dalla debitrice, per avere quest’ultima violato il dovere di buona fede previsto dall’articolo 4 del Codice della crisi.
Rilevato che la correttezza delle informazioni della debitrice ha un ruolo decisivo nella composizione – percorso stragiudiziale volontario cui può accedere finché il risanamento risulti perseguibile-, il giudice si è soffermato sulla «buona fede informativa» (articolo 4, comma 2, lettera a, Codice della crisi), che impone alla debitrice una rappresentazione veritiera e trasparente della situazione contabile, obbligandola a fornire a esperto e creditori un patrimonio informativo idoneo a valutare la convenienza del risanamento nella prospettiva di assicurare un’eventuale adesione consapevole alle proposte della debitrice. Previsione cui fa diretta eco l’articolo 16, comma 4, Codice della crisi, ribadendo il dovere della debitrice di rappresentare la propria situazione in modo «completo e trasparente».
Declinando questi principi al caso di specie, il giudizio negativo del tribunale nasce dalle criticità evidenziate dall’esperto, che ha messo in luce rilevanti incongruenze patrimoniali: dalla valorizzazione delle rimanenze alla gestione dei crediti, fino all’ inattendibilità dei dati di bilancio.
A ciò si aggiunge anche una significativa lacuna nella ricostruzione del valore di liquidazione, avendo il progetto di piano omesso qualsiasi valutazione degli effetti che, nell’opzione liquidatoria, potrebbero derivare dall’esercizio di azioni di inefficacia degli atti di disposizione dei beni immobili fatti dai soci illimitatamente responsabili. Dati che, per il giudice, sono indispensabili per un confronto tra scenario di continuità e liquidatorio.
Il tribunale ha colto l’occasione per chiarire gli effetti della violazione degli obblighi: le misure protettive non possono essere considerate un effetto automatico dell’accesso alla composizione, ma un beneficio per la società debitrice che ha rispettato i canoni di correttezza e trasparenza. La violazione della buona fede, però, non comporta di per sé l’«espulsione» della debitrice dall’iter ma incide sul livello di tutela accordabile, privandola di uno degli strumenti più incisivi previsti dalla legge.
Il richiamo agli articoli 4, 16 e 25 sexies evidenzia come il principio di correttezza e buona fede attraversi trasversalmente il percorso negoziale, governando rapporti con l’esperto, trattative con i creditori, accesso alle misure protettive e – a sottolineare come la Cnc possa essere fruita, nella sua massima portata, anche “postuma” – rappresentando uno dei requisiti per l’accesso al concordato semplificato, sbocco riservato solo alle trattative svoltesi correttamente.
I giudici hanno così ribadito come, nella composizione, non basti prospettare un possibile risanamento, ma serve provare di aver costruito l’iter sulla base di una rappresentazione completa, veritiera e aggiornata della situazione dell’impresa.