Crisi d’impresa: anche imu e tributi locali nella transazione fiscale


Da Lentepubblica.it

Una delle novità più rilevanti della recente riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riguarda un capitolo finora rimasto in una zona grigia: i debiti verso Comuni, Regioni, Province e Città metropolitane. Dal 12 agosto 2026, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, anche i tributi locali amministrati direttamente dagli enti territoriali possono essere inseriti nelle proposte di transazione fiscale.

In termini concreti, per un’impresa in difficoltà diventa possibile affrontare in modo unitario passività quali Imu, Tari e altri tributi locali, evitando che il debito verso il singolo Comune resti un ostacolo insormontabile nel tentativo di risanare l’attività. La modifica interviene sull’articolo 63 del Codice della crisi e amplia gli strumenti disponibili nelle procedure di composizione negoziata, negli accordi di ristrutturazione, nel concordato preventivo e in altri percorsi disciplinati dalla normativa.

Non si tratta soltanto di un aggiustamento tecnico. La riforma cambia l’equilibrio tra tutela delle entrate pubbliche e salvataggio delle imprese, soprattutto nei comparti dove il patrimonio immobiliare pesa molto sui conti societari.

La transazione fiscale non riguarda più soltanto lo Stato

Fino a questa estate, la disciplina della transazione fiscale veniva generalmente associata ai crediti gestiti dall’Agenzia delle Entrate, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali. Per i tributi locali, invece, il panorama era più incerto: l’assenza di una previsione esplicita aveva alimentato interpretazioni differenti e reso più difficile costruire piani di ristrutturazione completi.

Il punto era delicato perché, secondo il tradizionale principio di indisponibilità della pretesa tributaria, un ente pubblico non può rinunciare liberamente alle somme dovute. Di conseguenza, Comuni e altri enti territoriali tendevano a essere considerati soggetti con margini molto limitati per accettare riduzioni, dilazioni o accordi sui propri crediti.

La giurisprudenza contabile aveva restituito una fotografia non uniforme. Alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti avevano ammesso, in determinate procedure, la possibilità di falcidiare il credito locale; in altri casi, però, veniva esclusa una vera e propria transazione in mancanza di una norma che la autorizzasse in modo chiaro. Il risultato era una disciplina a geometria variabile, dipendente dal tipo di procedura scelto e, spesso, dall’interpretazione adottata nel singolo territorio.

Con la nuova formulazione, il legislatore supera questa incertezza: i crediti per tributi auto-amministrati da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane entrano stabilmente nel perimetro della transazione fiscale. L’obiettivo è rendere più coerente la gestione dell’intero debito pubblico dell’impresa in crisi.

Imu, Tari e debiti locali: in quali procedure si potrà proporre un accordo

L’estensione riguarda i principali strumenti di regolazione della crisi. L’imprenditore potrà inserire i debiti per imposte locali nella composizione negoziata, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, nel concordato preventivo e nel concordato nell’ambito della liquidazione giudiziale.

La conseguenza più immediata si avverte nella composizione negoziata. In precedenza, un’azienda poteva negoziare molte componenti dell’esposizione debitoria, ma incontrava maggiori difficoltà nel coinvolgere in modo efficace il Comune creditore. Ora potrà formulare una proposta che comprenda anche i tributi locali, offrendo un pagamento parziale o programmato nel tempo, purché la soluzione sia più conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione.

Per le imprese proprietarie di capannoni, alberghi, centri commerciali, strutture ricettive, immobili produttivi o vaste aree edificabili, la novità assume un valore particolare. L’Imu, infatti, può trasformarsi in una voce assai pesante quando il fatturato si riduce ma il patrimonio immobiliare resta invariato. In questi casi, lasciare fuori dal tavolo il debito locale rischiava di compromettere anche piani finanziariamente sostenibili.

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