Da Euroconferencenews.it
È stata recentemente pubblicata la Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC la quale affronta il tema del regime fiscale dei Fondi per rischi e oneri iscritti al passivo, quando formati in origine con accantonamenti non dedotti ai fini delle imposte sul reddito, con riguardo al momento del loro utilizzo che può avvenire o per il verificarsi dell’evento avverso a fronte del quale erano stati iscritti i Fondi, oppure quando si ha una revisione della stima che porta a ritenere la misura del Fondo esuberante rispetto alla passività potenziale ad esso sottesa. La Norma di comportamento offre perciò lo spunto per una disamina della disciplina, prima civilistica e poi fiscale, dell’utilizzo dei Fondi per rischi e oneri.
La rappresentazione in bilancio delle passività potenziali
Il Principio contabile OIC 31, al par. 5, definisce i “Fondi per rischi” come le voci rappresentative di «passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati», così che trovano classificazione nei Fondi per rischi: «le passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro».
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel Documento di ricerca riferito alla disamina delle passività potenziali[1], ebbe modo di sottolineare come gli elementi caratterizzanti l’iscrizione in bilancio dei Fondi per rischi siano:
- la natura determinata del debito; e
- l’esistenza certa o probabile del debito, da valutare alla data di chiusura dell’esercizio in cui si compie la valutazione.
Il par. 10 dell’OIC 31 fornisce poi una indicazione molto chiara; esso prescrive che le passività riferite a “potenzialità” sono le «situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro».
La “potenzialità” a cui fa riferimento l’OIC 31 è definita al par. 9 del principio contabile come la «situazione», «condizione» o «fattispecie esistente alla data di bilancio», ma caratterizzata da uno stato d’incertezza, dove sarà quindi il verificarsi di un evento futuro a determinare il concretizzarsi, o meno, di quella perdita che al momento della valutazione di bilancio costituisce la passività “potenziale”.
Di rilievo è la tripartizione che troviamo nel successivo par. 12 dell’OIC 31, quando si rivolge al fatto a cui si collega la “potenzialità” foriera di generare una passività a carico della società; il riferimento è volto al diverso grado di realizzazione, rispetto al quale gli eventi futuri possono classificarsi come:
- “probabili”: quando l’accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
- “possibili”: quando la passività dipende da una circostanza che può o meno verificarsi, tale per cui il grado di accadimento dell’evento è inferiore al probabile in quanto è contraddistinto da una ridotta probabilità di realizzazione;
- “remoti”: quando l’evento ha “scarsissime possibilità” di verificarsi, oppure potrà realizzarsi solo in situazioni eccezionali.
Diversamente dai “Fondi per rischi”, i “Fondi per oneri futuri” rappresentano secondo il par. 6 dell’OIC 31 delle: «passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi».
Perciò, la distinzione fra i “Fondi per rischi” e i “Fondi per oneri futuri” risiede nel fatto che per i primi si parla di una passività potenziale riferita ad una situazione già esistente alla data del bilancio; per i secondi, invece, si parla di un’obbligazione già assunta alla data del bilancio ma la cui manifestazione numeraria avverrà nel futuro con la conseguenza di poter essere solo stimata nel suo ammontare.