Codice della crisi: la transazione fiscale può mantenere le rateizzazioni


Dal Sole24Ore.

L’accordo transattivo relativo ai debiti tributari previsto dal comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha ad oggetto tutte le imposte e i relativi accessori, inclusa l’Iva, non costituendo quest’ultima una risorsa propria dell’Unione europea.

I debiti già rateizzati

Qualora al momento di presentazione della proposta sussistano debiti che sono stati oggetto in precedenza di una rateazione, l’accordo può prevedere anche il mantenimento del piano di ammortamento relativo a tale rateazione, il che può essere utile, per il contribuente, ai fini della esclusione della responsabilità penale prevista dagli articoli 10-bis e 10-ter del Dlgs 74/2000.

Maturazione dei debiti

L’articolo 23 del Codice non indica a quale data debbano essere riferiti i debiti oggetto della proposta di accordo transattivo, ma, in analogia con quanto previsto dall’articolo 63, comma 1 (che disciplina la transazione fiscale nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), anche nella composizione negoziata la proposta transattiva deve avere ad oggetto i debiti sorti sino alla data della sua presentazione.

I termini per la proposta

La proposta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla conclusione della composizione negoziata, a nulla rilevando che non ne sia previsto dalla legge un termine di presentazione, dovendo essere altrimenti considerata tardiva se non sostanzialmente abusiva, oltre che contraria all’interesse che lo stesso debitore ha circa un compiuto completamento delle trattative necessarie per raggiungere l’accordo, che richiedono spesso una modifica della proposta originaria e quindi tempi inevitabilmente non brevi.

L’articolo 23 del Codice della crisi non stabilisce un termine entro il quale le agenzie fiscali devono pronunciarsi sulla proposta di accordo e, in particolare, se la decisione concernente l’approvazione debba intervenire entro la chiusura della composizione negoziata della crisi, la cui durata è di 180 giorni, prorogabili sino a ulteriori 180.

L’agenzia delle Entrate ha affermato che è nell’ambito di questo stesso arco temporale che deve trovare esecuzione l’iter amministrativo necessario per pronunciarsi sulla proposta di accordo transattivo.

L’attestazione

Secondo l’agenzia delle Entrate, il professionista indipendente – che deve attestare la convenienza dell’accordo per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale – non può mai essere il revisore legale che redige la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali (e viceversa). E ciò nemmeno qualora la società debitrice sia priva di un proprio revisore legale (così anche il provvedimento del ministero della Giustizia del 23 aprile 2026).

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