Dal Sole24Ore.
Controlli sugli enti del Terzo settore (Ets), da tenere distinte le competenze del notaio e degli uffici Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore. Con lo Studio n. 22-2026/CTS il Consiglio nazionale del Notariato interviene su una questione molto dibattuta, ovvero il rapporto tra controllo notarile e amministrativo, precisando i margini di verifica degli uffici con riferimento agli enti dotati di personalità. Come correttamente evidenziato nel documento l’articolo 22 del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore) affida al notaio la verifica sulla sussistenza dei requisiti essenziali richiesti dal Codice per assumere la qualifica di Ets e il patrimonio minimo. Viene, invece, demandata all’ufficio del Runts la verifica formale sulla documentazione. Una ripartizione di funzioni che il Notariato riconduce al modello già previsto per le società di capitali volto a non duplicare in sede amministrativa il controllo di legalità già effettuato dal notaio. Con la conseguenza che alcune richieste avanzate dagli uffici del Runts su enti dotati di personalità giuridica (ad esempio contestazioni sulle clausole relative alla nomina degli amministratori o richiesta di produrre le fatture relative a beni già considerati nella perizia giurata attestante il patrimonio) esulano evidentemente dalle competenze degli stessi uffici. In questi casi, infatti, la verifica non riguarda più la correttezza o completezza della documentazione, ma finisce per investire l’iscrivibilità dell’atto già vagliata dal notaio. È in questa prospettiva che assume rilievo la distinzione tra “sussistenza” e “permanenza” dei requisiti. La prima attiene alla fase di accesso al Runts che, per gli enti personificati, rientra nel controllo notarile previsto dall’articolo 22. La seconda riguarda, invece, la vita dell’ente dopo l’iscrizione ed è oggetto della revisione triennale prevista dall’articolo 51 e dei controlli affidati agli uffici dall’articolo 93 Codice del Terzo settore. Controlli, questi ultimi, che non possono tradursi in un riesame dell’originaria iscrivibilità dell’ente, ma devono riguardare elementi nuovi o sopravvenuti. Si pensi, ad esempio, al venir meno del numero minimo di associati richiesto per Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazione di promozione sociale), della mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore quando obbligatoria. Particolare attenzione, infine, merita l’ipotesi in cui l’iscrizione al Runts sia intervenuta pur in assenza delle condizioni previste dalla legge. È su questo aspetto che lo Studio mette in luce un vuoto nella disciplina. A differenza di quanto previsto per il registro delle imprese, dove l’articolo 2191 Codice civile consente al giudice del registro di disporre la cancellazione delle iscrizioni effettuate senza i necessari presupposti, il Codice del Terzo settore non prevede un analogo meccanismo per gli Ets. Il problema, è infatti quello di individuare lo strumento corretto attraverso il quale rimuovere un’iscrizione già eseguita che, a ben vedere, non può essere affidata alla revisione triennale. Quest’ultima, infatti, è volta a verificare se i requisiti per l’iscrizione permangano nel tempo e non può trasformarsi in un nuovo controllo sulla loro originaria sussistenza. Resta, quindi, aperta la questione del rimedio utilizzabile nei casi di iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni di legge.