Dal Sole24Ore.
La bozza del nuovo principio contabile Oic per le micro e piccole imprese, in consultazione fino al 28 febbraio prossimo, applicabile alle società che rientrano nei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice civile non prevede modifiche alla disciplina della correzione degli errori contabili.
Nella correzione degli errori contabili la disciplina civilistica si intreccia con quella fiscale e le due non sempre coincidono. La corretta gestione della rettifica richiede, infatti, di individuare la natura dell’errore secondo i principi contabili e, successivamente, verificarne gli effetti sul reddito imponibile.
Sul piano civilistico il riferimento, per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, è al principio contabile Oic 29. L’errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari erano disponibili. Non costituiscono invece errori i cambiamenti di stima derivanti da nuove informazioni acquisite successivamente.
Una distinzione fondamentale è quella tra errori rilevanti e non rilevanti: per gli errori rilevanti relativi a esercizi precedenti, l’Oic 29 prevede, in linea generale, la correzione retroattiva, con imputazione della rettifica al saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui l’errore viene individuato e, ove possibile, rideterminazione dei dati comparativi. Gli errori non rilevanti sono invece contabilizzati nel conto economico dell’esercizio in cui vengono individuati.
La disciplina fiscale è stata profondamente modificata dal Dlgs 192/2025, che ha riscritto l’articolo 83 del Tuir. Il nuovo regime riguarda le correzioni effettuate nei bilanci relativi agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025 e restringe sensibilmente l’ambito della precedente disciplina.
In particolare, il riconoscimento fiscale della correzione è oggi subordinato alle seguenti condizioni: deve trattarsi di un errore non rilevante sotto il profilo contabile, la società deve essere obbligatoriamente sottoposta a revisione legale dei conti e la correzione deve essere effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale l’errore è stato commesso. Inoltre, non devono essere già iniziate attività di accesso, ispezione, verifica o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Ne deriva una netta separazione rispetto al passato: la correzione degli errori rilevanti non beneficia più del trattamento fiscale favorevole obbligando alla presentazione di apposita dichiarazione integrativa, per il periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore, con applicazione delle sanzioni comunque ravvedibili o, in caso di errore a svantaggio del contribuente, presentando istanza di rimborso.